N23 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dal D.P.R. 10/01/2017, n. 23.

L’articolo 18 così recitava:

“Art. 18. - Norma di rinvio

1. Alle procedure relative all'attività di certificazione di cui all'articolo 6 e a quelle finalizzate alla autorizzazione degli organismi di certificazione, alla vigilanza sugli organismi stessi, nonché all'effettuazione dei controlli sui prodotti, fermo restando quanto previsto dai commi 1bis ed 1ter si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

1bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono rideterminate, fino a concorrenza del costo effettivo del servizio, le tariffe di cui al decreto del Ministro delle attività produttive in data 13 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile 2004, e le relative modalità di versamento. Le predette tariffe sono aggiornate, sulla base del costo effettivo del servizio e con le stesse modalità, almeno ogni due anni.

1ter. Le somme derivanti dalle tariffe di cui al comma 1bis sono riattribuite agli stati di previsione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quest'ultimo per la parte di competenza relativa all'attività di sorveglianza di cui all'articolo 8, secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi da 615 a 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 legge finanziaria 2008.

1quater. Il decreto del Ministro delle attività produttive in data 13 febbraio 2004, concernente determinazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero delle attività produttive e relative modalità di pagamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 e dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, resta in vigore fino alla data di entrata in vigore del decreto di rideterminazione delle tariffe previsto dal comma 1bis del presente articolo.”

Dalla redazione