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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 14/08/1996, n. 494
D. Leg.vo 14/08/1996, n. 494
D. Leg.vo 14/08/1996, n. 494
D. Leg.vo 14/08/1996, n. 494
- D. Leg.vo 19/11/1999, n. 528
- D. Leg.vo 10/09/2003, n. 276
- D.L. 30/12/2005, n. 273 (L. 23/02/2006, n. 51)
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[Premessa]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; |
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Art. 1. - Campo di applicazione1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a). 2. Le disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, di seguito denominato decreto legislativo n. 626/1994, e della vigente legislazione in materia di |
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Art. 2. - Definizioni1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per: N9 “a) cantiere temporaneo o mobile, in appresso denominato "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato all'allegato I;” b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera o |
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Art. 3 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavoriN2 “1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.” N2 “2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, valuta i documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b).” |
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Art. 4. - Obblighi del coordinatore per la progettazioneN2 “1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione: a) redige |
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Art. 5. - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede a: N9 “a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;” N9 “b) ve |
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“Art. 6. - Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavoriN1 1. Il committente &egr |
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Art. 7. - Obblighi dei lavoratori autonomi1. I lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri: |
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Art. 8. - Misure generali di tutelaN12 “1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626/1994, e curano, in particolare:” |
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Art. 9. - Obblighi dei datori di lavoroN12 “1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:” |
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Art. 10. - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti: N9 “a) diploma di laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie o scienze forestali, nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;” b) dipl |
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Art. 11. - Notifica preliminareN2 “1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica prelimin |
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“Art. 12. - Piano di sicurezza e di coordinamentoN1 1. Il piano contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonché la stima dei relativi costi che non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. Il piano contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva di più imprese o dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione. In particolare il piano contiene, in relazione alla tipologia del cantiere interessato, i seguenti elementi: a) modalità da seguire per la reci |
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“Art. 13. - Obblighi di trasmissioneN1 1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il |
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Art. 14 - Consultazione dei rappresentanti per la sicurezzaN2 “1. Prima dell'a |
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Art. 15. |
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Art. 16. - Modalità di attuazione della valutazione del rumore1. L'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore può essere calcolata in fase preventiva facendo riferimento ai tempi di esposizione e ai livelli di rumore standard individuati da studi e misuraz |
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Art. 17. - Modalità attuative di particolari obblighiN2 “1. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi, l'adempimento di quanto previsto dall'articolo 14 costituisce assolvimento dell'obbligo di riunione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 626 del 1994, salvo motivata ri |
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Art. 18. - Aggiornamento degli allegati1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il |
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Art. 19. - Norme transitorie1. In sede di prima applicazione del presente decreto i requisiti di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, non sono richiesti per le persone che alla data di entrata in vigore del presente decreto: |
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“Art. 20. - Sanzioni relative agli obblighi dei committenti o dei responsabili dei lavoriN1 1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti: |
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Art. 21. - Contravvenzioni commesse dai coordinatori1. Il coordinatore per la progettazione è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni |
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“Art. 22. - Sanzioni relative agli obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei prepostiN1 1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti e i preposti che dirigono o sovrintendono le attività delle imprese stesse, sono tenuti |
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Art. 23. - Contravvenzioni commesse dai lavoratori autonomiN1 1. I lavoratori autono |
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“Art. 23-bis. - Estinzione delle contravvenzioniN13 1. Alle contravve |
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Art. 24. - Oneri1. Agli oneri derivanti dagli obblighi di adeguamento per le pubbliche amministrazion |
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Art. 25. - Entrata in vigore1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore sei mesi dopo la data della |
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“Allegato I - ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE DI CUI ALL'ARTICOLO 2, LETTERA A)N4 1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, co |
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Allegato II - ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 11, COMMA 11. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera. |
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Allegato III - CONTENUTO DELLA NOTIFICA PRELIMINARE DI CUI ALL'ARTICOLO 111. Data della comunicazione. 2. Indirizzo del cantiere. 3. Committente (i) nome (i) e indirizzo (i). |
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Allegato IV - (Articolo 9) |
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Prescrizioni di sicurezza e di salute per i cantieri1. I luoghi di lavoro al servizio dei cantieri edili devono rispondere alle norme di |
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Prescrizioni specifiche per i posti di lavoro nei cantieri1. I posti di lavoro in cui si esercita l'attività di costruzione devono soddi |
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Sezione I - Posti di lavoro nei cantieri all'interno dei locali |
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1. Porte di emergenza1.1. Le porte di emergenza devono aprirsi verso l'esterno. |
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2. Areazione2.1. Qualora vengano impiegati impianti di condizionamento d'aria o di ventilazione m |
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3. Illuminazione naturale e artificiale3.1. I luoghi di lavoro devono disporre, nella misura del possibile, di sufficiente l |
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4. Pavimenti, pareti e soffitti dei locali4.1. I pavimenti dei locali non devono presentare protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi; essi devono essere fissi, stabili e |
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5. Finestre e lucernari dei locali5.1. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere ape |
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6. Porte e portoni6.1. La posizione, il numero, i materiali impiegati e le dimensioni delle porte e dei portoni sono determinati dalla natura e dall'uso d |
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7. Vie di circolazione7.1. Quando l'uso e l'attrezzatura dei locali lo richiedano per assicurare la protezi |
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8. Misure specifiche per le scale e i marciapiedi mobili8.1. Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in modo sicuro. |
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1. Caduta di oggetti1.1. I materiali e le attrezzature devono essere disposti o accatastati in modo da ev |
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2. Lavori di demolizione2.1. Quando la demolizione di un edificio o di una struttura può presentare un |
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3. Paratoie e cassoni3.1. Paratoie e cassoni devono essere: a) ben costruiti, con materiali appropriati e solidi dotati |
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Allegato V - Corso di formazione per la sicurezza del lavoro nel settore edile (Articolo 10)1. Durata del corso 120 ore. 2. Argomenti: a) la legislazione vigente in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro; b) malattie professionali; c) statistich |
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