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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.G.Conf. Stato-Regioni 01/03/2006
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[Premessa] |
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1. PremessaIl «Coordinamento Tecnico delle Regioni e delle Province Autonome della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro» della Commissione Salute e il Gruppo di lavoro «Sicurezza Appalti Pubblici» di ITACA, organi di coordinamento delle Regioni e delle Province Autonome, hanno predisposto queste linee guida, interpretative del D.P.R. 222/03, R con lo scopo di aiutare i soggetti, pubblici e privati, al rispetto della norma e renderli maggiormente utili per la salute dei lavoratori occupati nel settore delle costruzioni. L’obiettivo è pertanto quello di fornire una interpretazione ed uno schema di riferimento che orientino prima di tutto i committenti ed i coordinatori alla sicurezza, ad una risposta corretta agli adempimenti fissati dalla legge, tenendo anche conto del dibattito tecnico e degli sviluppi legislativi che hanno portato alla stesura del testo di legge. A circa otto anni dall’entrata in vigore della «Direttiva Cantieri» la pianificazione della sicurezza non risulta ancora soddisfacente sopratt |
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2. Definizioni e termini di efficaciaAi fini della presente linea guida, si intendono per: - Scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte effettuate in fase di progettazione dal progettista dell’opera in collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al fine di garantire l’eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori; - Procedure: le modalità e le sequenze stabilite per eseguire un det |
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3. Considerazioni preliminariSe dal testo del D. Leg.vo 494/96 emerge chiara la filosofia dell’opera compatibile con la sicurezza dei lavoratori impiegati nella sua realizzazione e nella sua manutenzione e controllo, dall’analisi del testo del D.P.R. 222/03 risulta altrettanto chiara la filosofia della pianificazione: pianificare per consentire (agevolare), da parte dell’impresa e dei lavoratori autonomi, il rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori senza che comunque possa mai essere legittimato il non rispetto della norma, che deve comunque essere garantito dall’impresa e dal lavoratore autonomo. Altro aspetto innovativo introdotto dal D. Leg.vo 494/96 è la responsabilizzazione del Committente dell’opera in ordine a problematiche gestionali ed organizzative del cantiere edile nel corso delle fasi sia di progettazione sia di realizzazione dell’opera. Il committente infatti, definito dal decreto legislativo 494/96 «… il soggetto per conto del quale l’intera opera vie |
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4. Analisi del testo del D.P.R. 222/03Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. N1 |
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4.1 CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALIL’articolo 1 riporta le «definizioni e termini di efficacia» e risulta di estrema utilità, essendo i termini stessi di estrema precisione e funzionali alla pianificazione dell’opera. 4.1.1 Art. 1 - (Definizioni e termini di efficacia) 1. Ai fini del presente regolamento si intendono per: a) scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte effettuate in fase di progettazione dal progettista dell’opera in collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al fine di garantire l’eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori. La pianificazione è perciò finalizzata affinché l’opera sia compatibile con la sicurezza e la salute dei lavoratori occupati nella sua realizzazione; quindi è necessario che si realizzi l’interazione fra il progettista ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione lavori (di seguito denominato CSP) per effettuare già a livello progettuale quelle scelte, nel campo delle tecniche e delle tecnologie costruttive, che presentano un livello di rischio inferiore. Le scelte riguardano anche l’organizzazione del cantiere che svolge un ruolo fondamentale nella definizione del «sistema» sicurezza: la realizzazione di un fabbri |
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4.2 CAPO II - PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO4.2.1 Art. 2 - (Contenuti minimi) 1. Il P.S.C. è specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità; i suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle prescrizioni dell’articolo 3 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. A seguito di questa definizione, si può dire che il P.S.C. deve essere: - Specifico per quella singola opera da realizzare. La specificità del documento risulterà evidenziata dalle scelte tecniche, progettuali, architettoniche e tecnologiche, dalle tavole esplicative di progetto, dalla planimetria e da una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno. - Consultabile e quindi scritto in forma comprensibile per i datori di lavoro delle imprese esecutrici, i lavoratori, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nonché per il committente o il responsabile dei lavori se nominato. - Fattibile cioè realizzabile concretamente dai datori di lavoro delle imprese esecutrici e dai lavoratori autonomi. - Funzionale all’esecuzione dell’opera ed atto a garantire con i suoi contenuti la sicurezza di tutti i lavoratori. È importante il richiamo all’art. 3 del D. Leg.vo 626/94 (vedi anche il comma 1 dell’articolo 8 del D. Leg.vo 494/96), ovvero alla necessità di attingere alle innovazioni tecnologiche per ridurre i rischi già in fase di progettazione. 2. Il P.S.C. contiene almeno i seguenti elementi: a) l’identificazione e la descrizione dell’opera, esplicitata con: 1) l’indirizzo del cantiere; 2) la descrizione del contesto in cui è collocata l’area di cantiere; 3) una descrizione sintetica dell’opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche; b) l’individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l’indicazione dei nominativi dell’eventuale responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per l’esecuzione con l’indicazione, prima dell’inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi; c) una relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti, in riferimento all’area ed all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze; Il decreto legislativo 626/94 nell’articolo 4 comma 2 specifica che in esito alla valutazione dei rischi il Datore di Lavoro elabora un documento che contiene una relazione sulla valutazione dei rischi nella quale sono specificati i criteri adottati nella valutazione stessa. La formulazione è sostanzialmente diversa da quella contenuta nell’articolo 12 del D. Leg.vo 494/96 nel quale si indica che il P.S.C. contiene: l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi finalizzata all’individuazione delle conseguenti procedure, apprestamenti e le attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni spostando il baricentro del documento verso i suoi esiti. Il punto c) del comma 2 dell’articolo 2 del D.P.R. 222/03 si riferisce ad una relazione che concerne l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti ovvero quelli che derivano specificatamente dalla situazione riscontrata nel cantiere in oggetto e lo differenziano dagli altri per le sue particolarità. Si tratta evidentemente di individuare le possibili soluzioni specifiche per costruire il progetto della sicurezza del cantiere quindi è possibile far riferimento all’esito di questa valutazione sintetizzando il punto attraverso una relazione che contiene l’esito della valutazione dei rischi specifici relativi al singolo cantiere ovvero le soluzioni già risultanti dalla interazione con la progettazione, con particolare riferimento: - all’area ed all’organizzazione del cantiere; - alle interferenze fra le varie lavorazioni; - alle lavorazioni. d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento: Dai rischi sopra evidenziati ci spostiamo alle soluzioni da adottare in riferimento all’allestimento del cantiere ed alle lavorazioni necessarie per realizzare l’opera. 1) all’area di cantiere, ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 4; La collocazione urbanistica ed ambientale del cantiere influisce in maniera determinante sulla sua organizzazione in funzione della presenza di mezzi logistici e di protezione collettiva. Ad esempio: |
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4.3 CAPO III - PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO E PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA4.3.1 Art. 5 - (Contenuti minimi del piano di sicurezza sostitutivo) 1. II P.S.S., redatto a cura dell’appaltatore o del concessionario, contiene gli stessi elementi del P.S.C. di cui all’articolo 2, comma 2, con esclusione della stima dei costi della sicurezza. La redazione del P.S.S. è obbligatoria solo per i lavori compresi nel campo di applicazione della legge 109/94 che non prevedono la redazione del P.S.C.. In questo caso la Stazione Appaltante è tenuta ugualmente ad indicare i costi della sicurezza ricavati dal costo delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori. Art. 6 - (Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza) 1. Il POS è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi: Importante notare che fra i contenuti del POS non sono indicati né i criteri adottati per la valutazione e nemmeno il programma per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza ovvero il processo di valutazione e di individuazione dei rischi ma principalmente le misure preventive e protettive per ricondurre i rischi risultanti a livelli accettabili. Tutto questo perché il Datore di Lavoro deve avere già provveduto ad attivare il processo sia valutativo che migliorativo quando ha effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 4 del D. Leg.vo 626/94. Il POS in realtà è la sicurezza programmata al tempo determinato dalla durata dei lavori relativi ad una sola opera ed è inoltre subordinato alla sua pianificazione (P.S.C.). Si ricorda che il POS deve sempre essere formalizzato e che anche le imprese familiari devono redigerlo. |
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4.4 STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA4.4.1 Premessa Il D.P.R. 222/03, regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell’art. 31, comma 1 legge 109/94, di seguito indicato come «Regolamento», affronta all’art. 7 quelli che sono i «costi della sicurezza», individuandoli nel d |
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Tabella 1 – Riferimenti normativi che definiscono l’obbligo dei «costi della sicurezza»
Dalla tabella è possibile notare come la legislazione, evolvendosi nel tempo, non abbia prodotto una definizione omogenea del termine «costi della sicurezza»: il D. Leg.vo 494/96, infatti, li definiva prima «costi» e, successivamente, «spese», mentre la Legge 109/94 introduceva il termine «oneri». Il Regolamento, perciò, dovendo dare definizioni chiare e precise, introduce un nuovo termine, omnicomprensivo della precedente terminologia, a cui fa comunque riferimento, e che permette di operare scelte univoche in materia: «costi della sicurezza». Questa scelta rende p |
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Tabella 2 – Esempio di «computo metrico» per i costi della sicurezza
Non è inopportuno ricordare come la tabella proposta sia un esempio a puro titolo indicativo; l’obiettivo è dare una formulazione base da poter essere utilizzata (modificata) in base alla specificità del cantiere ed alle esigenze del caso. Per quel che riguarda i contenuti della tabella, nelle sezioni successive vengono riportate, assieme al testo originale del Regolamento, le indicazioni minime per meglio chiarire gli ambiti applicativi delle singole voci, e le loro caratteristiche tecniche. Le sezioni specificano, per ogni singolo comma previsto dall’articolo 7 del D.P.R. 222/03, quali siano i costi della sicurezza da computare nel P.S.C.; alle specifiche tecniche segue un esempio operativo in cui vengono esplicitati fattivamente i concetti prima espressi dal punto di vista normativo. Gli esempi, ovviamente, non sono esaustivi della notevole casistica presente nella progettazione della sicurezza nei cantieri, ma solo uno strumento di chiarimento delle dinamiche tecniche da riportare in termini economici. Le sezioni sono concluse con una tabella di sintesi su quelle che sono le indicazioni generali sui singoli elementi componenti un cantiere, specificando quali rientrano e quali non rientrano nella categoria dei costi della sicurezza. Anche in questo caso è opportuno ribadire come la stima dei costi trattata successivamente faccia riferimento a quei cantieri ove sia prevista la redazione del P.S.C. ai sensi del D. Leg.vo 494/96 e s.m.i.; la stima, inoltre, deve considerare tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, indipendentemente dai suoi frazionamenti. A) Tutti gli apprestamenti previsti nel P.S.C. (Articolo 7, comma 1, lettera a)). Nell’articolo 1, comma 1, lettera c) del D.P.R. 222/03 vengono definiti come apprestamenti tutte quelle opere necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere; nello specifico, poi, nell’Allegato 1, comma 1 del D.P.R. 222/03 sono descritti i principali apprestamenti, di seguito elencati per chiarezza espositiva: – Ponteggi; – Trabattelli; – Ponti su cavalletti; – Impalcati; – Parapetti; – Andatoie; – Passerelle; – Armature delle pareti degli scavi; – Gabinetti; – Locali per lavarsi; – Spogliatoi; – Refettori; – Locali di ricovero e riposo; – Dormitori; – Camere di medicazione; – Infermerie; – Recinzioni di cantiere. Tutti gli apprestamenti prima elencati rientrano nella stima dei costi della sicurezza se e solo se sono stati previsti dal Coordinatore per la progettazione e chiaramente inseriti all’interno del P.S.C.. Nel ca |
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Appendice I |
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Esempi [N=4] di costi della sicurezza per singoli punti dell’articolo 7, comma 1, del D.P.R. 222/03 |
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ESEMPIO N. 1 (ARTICOLO 7, COMMA 1, LETTERA A))Il cantiere prevede: — nel lato nord il rifacimento della facciata di un fabbricato e la sostituzione degli infissi, insieme al rifacimento della coibentazione termica della falda; — nel lato sud la sostituzione di parte della copertura della falda (coppie e tegole); — nel lato ovest la sostituzione di parte della grondaia (opere di lattoneria). Il P.S.C. prevede: — per il lato nord un ponteggio per tutta la facciata, sino alla falda; — per il lato sud la parapettatura della falda; — per il lato ovest una piattaforma sviluppabile. Il ponteggio della facciata nord e la parapettatura della falda sud sono costi della sicurezza essendo questi elementi catalogabili nella voce «apprestamenti». La piattaforma sviluppabile del lato ovest non è un costo della sicurezza essendo catalogabile nella voce «attrezzatura»; sono invece costi della sicurezza tutti gli «apprestamenti» necessari alla sua installazione ed uso in sicurezza (ad esempio la delimitazione temporanea dell’area di stazionamento del mezzo e la relativa cartellonistica di sicurezza).
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ESEMPIO N. 2 (ARTICOLO 7, COMMA 1, LETTERA B))Il cantiere prevede, all’interno dello stesso piano del fabbricato, ed in stanze contigue: — sabbiatura delle travi in legno del soffitto; — realizzazione delle tracce degli impianti elettrici e termici. Le due lavorazioni sono tra di loro interferenti, sia per la sovrapposizione degli spazi operativi (travi sopra, tracce sotto), ma soprattutto per la presenza delle polveri derivanti dalla fase di sabbiatura, a cui andrà ad aggiungersi quella del taglio delle murature interessate da impianti. Il P.S.C. prevede l’utilizzo di speciali DPI per permettere la contemporaneità delle due lavorazioni, nonostante la presenza di polveri che non rientrano nei rischi ordinari dell’impresa che realizza le tracce per gli impianti. L’uso dei DPI per ridurre i rischi d’interferenza deriva da una precisa richiesta della committenza che, per garantire tempi rapidi di conclusione del cantiere, ha chiesto al coordinatore di progettare adeguate soluzioni di sicurezza al fine di permettere l’esecuzione in contemporanea delle due fasi esecutive, tendenzialmente tra di loro non compatibili. |
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ESEMPIO N. 3 (ARTICOLO 7, COMMA 1, LETTERA C))Il cantiere prevede la costruzione di un’area sotterranea dedicata al parcheggio delle automobili. La lavorazione della coibentazione termica all’ultimo dei piani inferiori, assieme all’uso di flessibili per tracce degli impianti e la presenza di vernici e colle, comporta un aria tossico-nociva, non adatta alle lavorazioni, soprattutto perché a quel livello non vi è sufficiente ricambio di aria. Per permettere l’esecuzione dei lavori in contemporanea, e garantire un’idonea qualità dell’aria, il coordinatore prevede nel P.S.C. l’installazione di un impianto temporaneo per l’evacuazione dei fumi e delle polveri. Questo impianto temporaneo è un costo per la sicurezza del cantiere.
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ESEMPIO N. 4 (ARTICOLO 7, COMMA 1, LETTERA D))Cantiere di ristrutturazione di un area ospedaliera. Una parte dell’ala di chirurgia deve essere demolita e ricostruita, mentre l’altra metà deve continuare ad essere operativa. Durante la fase di demolizione viene disattivato l’impianto antincendio dell’ala da ricostruire. Dato che la necessità di prevenzione dell’incendio deve rimanere inalterata, per la fase di cantiere viene previsto una rete di segnalatori mobili e mezzi estinguenti che serva la parte dove si svolgono le lavorazioni, con la funzione di sistema di protezione collettiva per tutte le imprese che opereranno in quel cantiere. Ad una delle imprese il P.S.C. assegna il compito di presidiare l’area del cantiere con una squadra antincendio, che dovrà essere presente sino alla riattivazione totale dell’impianto antincendio dell’intera ala ospedaliera. La rete di segnalatori ed i mezzi estinguenti, assieme alla squadra antincendio, saranno costo della sicurezza del cantiere; i segnalatori ed i mezzi estinguenti si calcoleranno in base al nolo degli stessi, mentre la squadra antincendio sulla base del costo uomo.
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ESEMPIO N. 5 (ARTICOLO 7, COMMA 1, LETTERA E))Dovendo operare su tutti i lati dell’isolato, nel cantiere è prevista la presenza di due gru, a specifico servizio delle relative aree, in cui opereranno però imprese diverse, con funzioni diverse. La notevole altezza del corpo di fabbrica dell’isolato non permette la visione contemporanea delle aree di azione delle gru, soprattutto quando operano a terra in aree contigue, e servendo imprese diverse con funzioni diverse. Questa organizzazione delle gru implica una forte interferenza tra di loro, soprattutto tra imprese operanti a terra e la movimentazione di carichi sospesi nel cantiere. Al fine di ridurre i rischi viene prevista la presenza di un operatore a terra nelle due zone di interferenza delle gru, per coordinare la movimentazione dei carichi sospesi e le fasi lavorative a terra. Il costo dell’operatore a terra, per il tempo previsto a coordinare la presenza delle gru in sovrapposizione, è un costo della sicurezza. |
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ESEMPIO N. 6 (ARTICOLO 7, COMMA 1, LETTERA F))Il cantiere prevede, all’interno dello stesso piano del fabbricato, ed in stanze contigue: — sabbiatura delle travi in legno del soffitto; — realizzazione delle tracce degli impianti elettrici e termici. Le due lavorazioni sono tra di loro interferenti, sia per la sovrapposizione degli spazi operativi (travi sopra, tracce sotto), ma soprattutto per la presenza delle polveri derivanti dalla fase di sabbiatura, a cui andrà ad aggiungersi quella del taglio delle murature interessate da impianti. Il P.S.C. prevede uno sfasamento spaziale, ovverosia l’isolamento della stanza in cui verrà svolta l’operazione di sabbiatura, sino alla conclusione della stessa, al fine di limitare le polveri all’interno dell’area delimitata, permettendo alle altre lavorazioni di svolgersi nelle stanze contigue. Il coordinatore ha previsto nel P.S.C. che l’isolamento della stanza debba essere realizzato con pannelli contro la polvere e fogli di plastica; il costo di questi due elementi (pannelli, plastica) diviene costo della sicurezza per sfasamento spaziale, computato in metri quadri di materiale impiegato per isolare la stanza. Il computo di questi elementi dovrà rientrare nell’apposito capitolo degli apprestamenti.
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ESEMPIO N. 7 (ARTICOLO 7, COMMA 1, LETTERA G))Cantiere di ristrutturazione di un’area ospedaliera. Una parte dell’ala di chirurgia deve essere demolita e ricostruita, mentre l’altra metà deve continuare ad essere operativa. Date le particolari condizioni dell’ambiente di lavoro, e la delicatezza delle strutture contigue in servizio chirurgico, il P.S.C. ha previsto che tutte le imprese ed i lavoratori autonomi che interverranno nel cantiere, prima del loro ingresso nell’area operativa, saranno obbligati a frequentare uno specifico corso di quattro ore, tenuto dal coordinatore e da tecnici del nosocomio, al fine di informare e formare sulle regole generali di comportamento da tenere nell’area di cantiere quando le aree chirurgiche sono in funzione. In particolare, tutto il personale sarà istruito sull’uso comune degli apprestamenti e delle attrezzature presenti nel cantiere, e degli specifici servizi di protezione collettiva nei confronti del rischio biologico e da radiazioni ionizzanti, tipicamente |
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Appendice II |
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Tabella delle voci di costo della sicurezza (allegato I, D.P.R. 222/03)
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