Articolo modificato dall'art. 14, comma 1, del D. Leg.vo 23/03/2011, n. 41 e, successivamente, abrogato dall'art. 5, comma 5, D.L. 31/03/2011, n. 34 (L. 26/05/2011, n. 75), così recitava:

“Articolo 14 - (Sospensione e revoca dell'autorizzazione unica)

1. In caso di gravi o reiterate violazioni degli obblighi e delle prescrizioni impartite, accertate ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, nonché in caso di commissione di taluno dei reati previsti dall'articolo <enfasi graph="grassetto">33</enfasi>, il Ministro dello sviluppo economico può disporre la sospensione o, nei casi più gravi, la revoca dell'autorizzazione unica.”

Dalla redazione