Articolo modificato dall'art. 28, comma 1, del D. Leg.vo 23/03/2011, n. 41 e, successivamente, abrogato dall'art. 5, comma 5, D.L. 31/03/2011, n. 34 (L. 26/05/2011, n. 75), così recitava:

“Articolo 29 - Corrispettivo del conferimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato

1. Le tariffe per il conferimento, al Deposito nazionale, dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato provenienti da impianti nucleari, sono determinate annualmente dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481 secondo criteri aggiornati ogni quattro anni, sulla base della stima dei costi di sistemazione in sicurezza dei rifiuti stessi effettuata dalla Sogin S.p.A. che tengano conto tra l'altro degli eventuali servizi aggiuntivi richiesti, quali la caratterizzazione, il condizionamento, il riconfezionamento, e delle misure compensative di cui all'articolo 30.”

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