Articolo modificato dall'art. 16, commi 1, 2 e 3, del D. Leg.vo 23/03/2011, n. 41 e, successivamente, abrogato dall'art. 5, comma 5, D.L. 31/03/2011, n. 34 (L. 26/05/2011, n. 75), così recitava:

“Articolo 16 - (Rapporto annuale del titolare dell'autorizzazione unica)

1. Ferme restando le disposizioni di cui al Capo X del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, il titolare dell'autorizzazione unica ha l'obbligo di trasmettere all'Agenzia in modo tempestivo le informazioni circa gli incidenti e gli accadimenti rilevanti ai fini della sicurezza nucleare e la radioprotezione verificatisi all'interno del sito e le misure messe in atto per ripristinare il corretto funzionamento e limitare le conseguenze sulla salute delle persone e sull'ambiente.

2. Il titolare dell'autorizzazione unica, entro la fine di ciascun anno solare di realizzazione e di esercizio dell'impianto nucleare, trasmette all'Agenzia un rapporto contenente:

a) lo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione, le cause di eventuali ritardi e le previsioni aggiornate sulla tempistica di realizzazione;

b) le modalità adottate per il corretto adempimento a tutte le prescrizioni impartite con l'autorizzazione unica, anche relativamente alle fasi di cantiere e eventualmente al periodo di prova antecedente l'entrata a regime dell'impianto;

c) le misure adottate a garanzia della sicurezza nucleare e della protezione dalle radiazioni ionizzanti;

d) la natura ed i risultati delle rilevazioni di emissioni radioattive e non, rilasciate dall'Impianto Nucleare nell'ambiente;

e) la natura e la quantità dei rifiuti radioattivi presenti sul sito dell'impianto nucleare, così come le misure adottate per limitarne la loro produzione e gli effetti sulla salute e sull'ambiente.

3. Ferme restando le disposizioni di cui ai capi VIII e IX del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, il rapporto è trasmesso altresì al Comitato di confronto e trasparenza di cui all'articolo 22, nel rispetto delle eccezioni previste dal comma 2 del medesimo articolo 22, ed è pubblicato sui siti internet del titolare dell'autorizzazione unica e dell'Agenzia.”

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