Articolo modificato dall'art. 15, commi 1, 2 e 3, del D. Leg.vo 23/03/2011, n. 41 e, successivamente, abrogato dall'art. 5, comma 5, D.L. 31/03/2011, n. 34 (L. 26/05/2011, n. 75), così recitava:

“Articolo 15 - (Responsabilità del titolare dell'autorizzazione unica in materia di controlli di sicurezza e di radioprotezione)

1. Ferme restando le disposizioni in tema di verifiche sulla sicurezza nucleare e sulla radioprotezione, il titolare dell'autorizzazione unica è responsabile:

a) della sicurezza dell'impianto;

b) della formazione dei lavoratori e dei responsabili dell'impianto, con particolare riguardo alla sicurezza e alla prevenzione dei rischi, legati alle attività di costruzione e di esercizio dell'impianto medesimo;

c) dell'osservanza delle prescrizioni dell'Agenzia in materia di sicurezza ed, in particolare, di quelle attinenti alla costruzione ed all'esercizio degli impianti;

d) dell'attuazione di opportune forme di informazione diffusa e capillare per le popolazioni coinvolte, al fine di creare le condizioni idonee per la realizzazione e la gestione dell'impianto nucleare oggetto dell'autorizzazione stessa.

2. Gli oneri relativi ai controlli di sicurezza nucleare e di radioprotezione effettuati dall'Agenzia, che devono comunque assicurare la massima trasparenza nei confronti dei cittadini e delle amministrazioni locali interessate e devono essere svolti in tempi certi e compatibili con la programmazione complessiva delle attività, sono a carico del titolare dell'autorizzazione unica.

3. Il soggetto titolare dell'autorizzazione unica, sotto la supervisione dell'Agenzia, è obbligato:

a) a valutare e verificare periodicamente nonché a migliorare costantemente la sicurezza dell'impianto, in modo sistematico e verificabile;

b) a garantire l'esistenza e l'attuazione di sistemi di gestione che attribuiscano la dovuta priorità alla sicurezza nucleare e l'adozione di misure per la prevenzione di incidenti e per la mitigazione delle relative conseguenze;

c) a realizzare idonee barriere fisiche e procedure amministrative di protezione il cui mancato funzionamento causerebbe per i lavoratori e la popolazione esposizioni significative alle radiazioni ionizzanti;

d) a prevedere e mantenere risorse finanziarie ed umane adeguate all'adempimento degli obblighi di cui alle lettere a), b) e c).”

Dalla redazione