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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 26/10/2020, n. 147
D. Leg.vo 26/10/2020, n. 147
D. Leg.vo 26/10/2020, n. 147
- D. Leg.vo 17/06/2022, n. 83
- Avviso di rettifica in B.U. 20/11/2020, n. 289
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Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 19 ottobre 2017, n. 155, recante «Delega al Governo per la riforma delle disciplin |
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Art. 1 - Modifiche alla Parte Prima, Titolo I, Capo I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 141. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 2 - Modifiche alla Parte Prima, Titolo I, Capo II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 |
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Art. 3 - Modifiche alla Parte Prima, Titolo II, Capo I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 |
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Art. 4 - Modifiche alla Parte Prima, Titolo II, Capo III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 |
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Art. 5 - Modifiche alla Parte Prima, Titolo II, Capo IV, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 |
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Art. 6 - Modifiche alla Parte Prima, Titolo III, Capo III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 |
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Art. 7 - Modifiche alla Parte Prima, Titolo III, Capo IV, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 141. L'articolo 38 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente: «Art. 38. (Iniziativa del pubblico ministero). - 1. Il pubblico ministero presenta il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza. 2. L'autorità giudiziaria che rileva l'insolvenza nel corso di un procedimento lo segnala al pubblico ministero. 3. Il pubblico ministero può intervenire in tutti i procedimenti diretti all'apertura di una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza. 4. Il rappresentante del pubblico ministero intervenuto in uno dei procedimenti di cui al comma 3, instaurato dinanzi al tribunale di cui all'articolo 27, può chiedere di partecipare al successivo grado di giudizio quale sostituto del procuratore generale presso la corte di appello. La partecipazione è disposta dal procuratore generale presso la corte di appello qualora lo ritenga opportuno. Gli avvisi spettano in ogni caso al pro |
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Art. 8 - Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo I, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 141. L'articolo 56 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente: «Art. 56. (Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento). - 1. L'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza può predisporre un piano, rivolto ai creditori, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibr |
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Art. 9 - Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo I, Sezione II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 141. All'articolo 57 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, commi 1 e 3»; |
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Art. 10 - Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo II, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 |
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Art. 11 - Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo II, Sezione II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 141. All'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole «anche parziale» sono inserite le seguenti: «e differenziato». 2. All'articolo 68, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole «o da un giudice da lui delegato» sono inserite le seguenti: «e individuati, ove possibile, tra gli iscritti all'albo dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202». 3. All'articolo 69 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il creditore che ha colpe |
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Art. 12 - Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo II, Sezione III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 141. All'articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La formazione delle classi è obbligatoria per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi.». 2. All'articolo 75 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il debitore deve allegare alla domanda: a) il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l'attività ha avuto minor durata; b) una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria; c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute. L'elenco deve contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti; d) gli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni; e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.». 3. All'articolo 76, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Se nel circondario del tribunale competente non vi è un OCC, i compiti e le funzioni allo stesso attribuiti sono svolti da un professionista o da una società tra professionisti |
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Art. 13 - Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 141. N15 2. N16 3. N17 4. All'articolo 88 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 14 - Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 |
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Art. 15 - Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 141. All'articolo 94 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, dopo le parole: «prima dell'omologazione» sono inserite le seguenti: «, sentito il commissario giudiziale,»; b) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Il tribunale, in caso di urgenza, sentito il commissario giudiziale, può autorizzare gli atti previsti al comma 5 senza far luogo a pubblicità e alle procedure competitive quando può essere compromesso irreparabilmente l'interesse dei creditori al miglior soddisfacimento. Del provvedimento e del compimento dell'atto deve comunque essere data adeguata pubblicità e comunicazione ai creditori.». 2. L'articolo 97 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente: «Art. 97. (Contratti pendenti). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, i contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti alla data del deposito della domanda di accesso al concordato preventivo, proseguono anche durante il concordato. Sono inefficaci eventuali patti contrari. Il debitore può chiedere, con autonoma istanza, l'autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento di uno o più contratti, se la prosecuzione non è coerente con le previsioni del piano né funzionale alla sua esecuzione. Il debitore, unitamente all'istanza, deposita la prova della sua avvenuta notificazione alla controparte. 2. L'istanza di sospensione può essere depositata contestualmente o successivamente al deposito della domanda di accesso al concordato; la richie |
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Art. 16 - Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione IV, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 141. All'articolo 105 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 è aggiunto, infine, il seguente periodo: |
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Art. 17 - Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione V, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 141. All'articolo 107 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 18 - Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione VI, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 141. All'articolo 114, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole: «si applicano ai liquidatori gli articoli» sono inseriti il numero e il segno di interpunzione seguenti: «125,». |
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Art. 19 - Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo I, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 141. All'articolo 125, comma 4, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo dopo le parole: «confluiscono nel registro na |
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Art. 20 - Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo I, Sezione IV, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 141. All'articolo 166, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 21 - Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo I, Sezione V, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 141. All'articolo 189 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 5 è sostituit |
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Art. 22 - Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 141. All'articolo 197, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole «sentenza dichiarativa di fallimento» s |
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Art. 23 - Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 141. All'articolo 200 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il curatore comunica senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi |
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Art. 24 - Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo IV, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 |
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Art. 25 - Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo IV, Sezione II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 141. All'articolo 216 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore o dal delegato alle vendite tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, con le modalità stabi |
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Art. 26 - Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo VI, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 |
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Art. 27 - Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo VII, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 141. All'articolo 240, comma 1, terzo periodo, del decreto legisl |
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Art. 28 - Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo VIII, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 141. All'articolo 255, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. |
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Art. 29 - Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo IX, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 141. L'articolo 268 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente: «Art. 268. (Liquidazione controllata). - 1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni. 2. Quando il debitore è in stato di insolvenza, la domanda può essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali e, se l'insolvenza riguarda un imprenditore, dal pubblico ministero. Nei casi di cui al primo periodo non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore a euro ventimila. Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d). 3. Quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori n |
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Art. 30 - Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo X, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 141. All'articolo 278 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 31 - Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo X, Sezione II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 141. Alla parte I, titolo V, capo X, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la rubrica della sezione II è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di esdebitazione del soggetto sovraindebitato». |
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Art. 32 - Modifiche alla Parte Prima, Titolo VI, Capo I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 141. L'articolo 284 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente: «Art. 284. (Concordato, accordi di ristrutturazione e piano attestato di gruppo). - 1. Più imprese in stato di crisi o di insolvenza appartenenti al medesimo gruppo e aventi ciascuna il centro degli interessi principali nello Stato italiano possono proporre con un unico ricorso la domanda di accesso al concordato preventivo di cui all'articolo 40 con un piano unitario o con piani reciprocamente collegati e interferenti. 2. Parimenti può essere proposta con un unico ricorso, da più imprese appartenenti al medesimo gruppo e aventi tutte il proprio centro degli interessi principali nello Stato italiano, la domanda di accesso alla procedura di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti, ai sensi degli articoli 57, 60 e 61. 3. Resta ferma l'autonomia delle rispettive masse attive e passive. 4. La domanda proposta ai sensi dei commi 1 e 2 deve contenere l'illustrazione delle ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati e interferenti invece di un piano autonomo per ciascuna impresa. Il piano o i piani di cui al comma 1 quantificano il beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del gruppo, anche per effetto della sus |
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Art. 33 - Modifiche alla Parte Prima, Titolo VII, Capo I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 |
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Art. 34 - Modifiche alla Parte Prima, Titolo IX, Capo III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 141. L'articolo 343 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente: |
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Art. 35 - Modifiche alla Parte Prima, Titolo IX, Capo IV, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 |
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Art. 36 - Modifiche alla Parte Prima, Titolo X, Capo I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 |
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Art. 37 - Modifiche alla Parte Prima, Titolo X, Capo II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 141. All'articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Possono ottenere l'iscrizione i soggetti che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all'articolo 4, comma 5, lettere b), c) e d), del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, e successive modificazioni. Per i professionisti iscritti agli ordini |
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Art. 38 - Modifiche alla Parte Prima, Titolo X, Capo V, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 141. L'articolo 369 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente: «Art. 369. (Norme di coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180). - 1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 39, comma 4, le parole: «a revocatoria fallimentare» sono sostituite dalle seguenti «alla revocatoria di cui all'articolo 166 del codice della crisi e dell'insolvenza» e le parole: «L'art. 67 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «L'articolo 166 del codice della crisi e dell'insolvenza»; b) all'articolo 69-septiesdecies, le parole: «agli articoli 64, 65, 66 e 67, 216, primo comma, n.1), e terzo comma, e 217 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 163, 164, 165, 166, 290, 292, 322, comma 1, lettera a), e comma 3, e 323 del codice della crisi e dell'insolvenza»; c) all'articolo 70, comma 7, le parole: «il titolo IV della legge fallimentare e» sono soppresse; d) all'articolo 80, comma 6, le parole: «della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «del codice della crisi e dell'insolvenza»; e) all'articolo 82 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, le parole: «in cui essa ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «dove essa ha il centro degli interessi principali», le parole «dell'art. 195, commi primo, secondo periodo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 296 del codice della crisi e dell'insolvenza»; |
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Art. 39 - Modifiche alla Parte Seconda del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 141. L'articolo 380 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente: «Art. 380. (Cause di scioglimento delle società di capitali). - 1. All'articolo 2484, primo comma, del codice civile dopo il numero 7) è aggiunto il seguente: |
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Art. 40 - Modifiche alle norme del codice civile in materia di assetti organizzativi societari1. All'articolo 2257 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: «L'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086, secondo comma, spe |
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Art. 41 - Clausola di invarianza finanziaria1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono a |
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Art. 42 - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore alla data di cui all'articolo 389, comma 1, del decreto legislati |
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