Articolo abrogato dall'art. 48, comma 1, del D. Leg.vo 17/06/2022, n. 83, così recitava:

"Art. 2 - Modifiche alla Parte Prima, Titolo I, Capo II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) i crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, i crediti derivanti da attività non negoziali degli organi preposti, purché connesse alle loro funzioni, i crediti risarcitori derivanti da fatto colposo degli organi predetti, il loro compenso e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi.»."

Dalla redazione