La Legge conferisce al Governo la delega ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma organica delle procedure concorsuali di cui al R.D. 16/03/1942, n. 267, della disciplina sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento, nonché per la revisione del sistema dei privilegi e delle garanzie. In particolare, la Legge detta i princìpi e criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi in merito alla disciplina di: gruppi di imprese, procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, accordi di ristrutturazione dei debiti e piani attestati di risanamento, procedura di concordato preventivo, procedura di liquidazione giudiziale, esdebitazione, sovraindebitamento, privilegi, garanzie non possessorie, garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire, rapporti tra liquidazione giudiziale e misure penali, liquidazione coatta amministrativa.
Tra le varie disposizioni, all'art. 12 la legge delega il Governo ad adottare disposizioni che stabiliscano l'obbligo di stipula per atto pubblico o scrittura privata autenticata dell'atto o del contratto di trasferimento non immediato di immobili da costruire o di altri diritti reali di godimento su tali immobili. La disposizione in esame indica espressamente la finalità dell'intervento normativo nella necessità di garantire il controllo di legalità da parte del notaio dell'effettivo rilascio da parte del costruttore sia della fideiussione che della polizza assicurativa previste dal D. Leg.vo 122/2005, per il cui inadempimento è prevista la nullità del contratto di acquisto dell'immobile.
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41851494208509
Art. 1. - Oggetto della delega
al Governo e procedure per l’esercizio della stessa
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l’osservanza dei princìpi e criteri direttivi di cui alla medesima legge, uno o più decreti legislativi per la riforma organica delle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e della disciplina sulla composizione delle crisi
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41851494208510
Art. 2. - Princìpi
generali
1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1 il Governo provvede a riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali attenendosi ai seguenti princìpi generali:
a) sostituire il termine «fallimento» e i suoi derivati con l’espressione «liquidazione giudiziale», adeguando dal punto di vista lessicale anche le relative disposizioni penali, ferma restando la continuità delle fattispecie criminose;
c) introdurre una definizione dello stato di crisi, intesa come probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica, mantenendo l’attuale nozione di insolvenza di cui all’articolo 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
d) adottare un unico modello processuale per l’accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore, in conformità all’articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e con caratteristiche di particolare celerità, anche in fase di reclamo, prevedendo la legittimazione ad agire dei soggetti con funzioni di controllo e di vigilanza sull’impresa, ammettendo l’iniziativa del pubblico ministero in ogni caso in cui egli abbia notizia dell’esistenza di uno stato di insolvenza, specificando la disciplina delle misure cautelari, con attribuzione della relativa competenza anche alla Corte di appello,
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Capo II - PRINCÌPI E
CRITERI DIRETTIVI PER LA RIFORMA DELLA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI
CRISI E DELL’INSOLVENZA
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Art. 3. - Gruppi di imprese
1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il Governo si attiene, per la disciplina della crisi e dell’insolvenza dei gruppi di imprese, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere una definizione di gruppo di imprese modellata sulla nozione di direzione e coordinamento di cui agli articoli 2497 e seguenti nonché di cui all’articolo 2545-septies del codice civile, corredata della presunzione semplice di assoggettamento a direzione e coordinamento in presenza di un rapporto di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile;
b) prescrivere specifici obblighi dichiarativi nonché il deposito del bilancio consolidato di gruppo, ove redatto, a carico delle imprese appartenenti a un gruppo, a scopo di informazione sui legami di gruppo esistenti, in vista del loro assoggettamento a procedure concorsuali;
c) attribuire all’organo di gestione della procedura il potere di richiedere all
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41851494208513
Art. 4. - Procedure di allerta
e di composizione assistita della crisi
1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il Governo disciplina l’introduzione di procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, di natura non giudiziale e confidenziale, finalizzate a incentivare l’emersione anticipata della crisi e ad agevolare lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) individuare i casi in cui le procedure di cui al presente articolo non trovano applicazione, in particolare prevedendo che non si applichino alle società quotate in borsa o in altro mercato regolamentato e alle grandi imprese come definite dalla normativa dell’Unione europea;
b) prevedere l’istituzione presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di un apposito organismo che assista il debitore nella procedura di composizione assistita della crisi; prevedere che l’organismo nomini un collegio composto da almeno tre esperti, di cui uno designato, tra gli iscritti all’albo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera o), dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale competente per il luogo in cui l’imprenditore ha sede, uno designato, tra gli iscritti al predetto albo, dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e uno designato, tra gli iscritti al medesimo albo, da associazioni di categoria; attribuire al predetto organismo, su istanza del debitore, la competenza ad addivenire a una soluzione della crisi concordata tra il debitore e i creditori, entro un congruo termine, prorogabile solo a fronte di positivi riscontri delle trattative e, in ogni caso, non superiore complessivamente a sei mesi; pre
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Art. 5. - Accordi di
ristrutturazione dei debiti e piani attestati di risanamento
1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, al fine di incentivare gli accordi di ristrutturazione dei debiti, i piani attestati di risanamento e le convenzioni di moratoria nonché i relativi effetti, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
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41851494208515
Art. 6. - Procedura di
concordato preventivo
1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, per il riordino della disciplina della procedura di concordato preventivo, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere l’ammissibilità di proposte che abbiano natura liquidatoria esclusivamente quando è previsto l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori; è assicurato, in ogni caso, il pagamento di almeno il 20 per cento dell’ammontare complessivo dei crediti chirografari;
b) procedere alla revisione della disciplina delle misure protettive, specialmente quanto alla durata e agli effetti, prevedendone la revocabilità, su ricorso degli interessati, ove non arrechino beneficio al buon esito della procedura;
c) fissare le modalità di accertamento della veridicità dei dati aziendali e di verifica della fattibilità del piano, nonché determinare l’entità massima dei compensi spettanti ai professionisti incaricati dal debitore, da commisurare proporzionalmente all’attivo dell’impresa soggetta alla procedura; prevedere altresì che i crediti dei professionisti sorti in funzione del deposito della domanda, anche ai sensi dell’articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo del predetto articolo 161 siano prededucibili a condizione che la procedura sia aperta a norma dell’
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Art. 7. - Procedura di
liquidazione giudiziale
1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, per la disciplina delle procedure di liquidazione giudiziale, il Governo si attiene ai princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo.
2. Il Governo adotta misure dirette a rendere più efficace la funzione del curatore:
a) integrando la disciplina sulle incompatibilità tra gli incarichi assunti nel succedersi delle procedure;
b) definendo i poteri di accertamento e di accesso a pubbliche amministrazioni e a banche di dati, per assicurare l’effettività dell’apprensione dell’attivo, anche responsabilizzando il debitore;
c) specificando il contenuto minimo del programma di liquidazione;
d) chiarendo l’ambito dei poteri giudiziali di cui all’articolo 108, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in ipotesi di subentro del curatore nel contratto preliminare di vendita;
e) attribuendo al curatore, previa acquisizione delle prescritte autorizzazioni, i poteri per il compimento degli atti e delle operazioni riguardanti l’organizzazione e la struttura finanziaria della società, previsti nel programma di liquidazione, assicurando un’adeguata e tempestiva informazione dei soci e dei creditori della società nonché idonei strumenti di tutela, in sede concorsuale, degli stessi e dei terzi interessati.
3. Al fine di semplificare la gestione delle procedure meno complesse, le funzioni del comitato dei creditori possono essere sostituite con forme di consultazione telematica del ceto creditorio, anche nelle modalità del silenzio-assenso.
4. La procedura di liquidazione giudiziale è potenziata mediante l’adozione di misure dirette a:
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Art. 8. - Esdebitazione
1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, per la disciplina della procedura di esdebitazione all’esito della procedura di liquidazione giudiziale, il Governo si attiene ai seguenti princ&igra
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Art. 9. - Sovraindebitamento
1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, per la disciplina della procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, il Governo procede al riordino e alla semplificazione della disciplina in materia attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) comprendere nella procedura i soci illimitatamente responsabili e individuare criteri di coordinamento nella gestione delle procedure per sovraindebitamento riguardanti più membri della stessa famiglia;
b) disciplinare le soluzi
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Art. 10. - Privilegi
1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il Governo procede al riordino e alla revisione del sist
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Art. 11. - Garanzie non
possessorie
1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, per la disciplina del sistema delle garanzie reali mobiliari, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) regolamentare una forma di garanzia mobiliare senza spossessamento, avente ad oggetto beni, materiali o immateriali, anche futuri, determinati o determinabili, fatta salva la specifica indicazione dell’ammontare massimo garantito, eventualmente utilizzabile anche a garanzia di crediti diversi o ulteriori rispetto a quelli originariamente individuati, disciplinandone i requisiti, ivi compresa la necessità della forma scritta, e le modalità di costituzione, anche mediante iscrizione in apposito registro infor
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Art. 12. - Garanzie in favore
degli acquirenti di immobili da costruire
1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità e nei termini di cui all’articolo 1, disposizioni in materia di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
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Art. 13. - Rapporti tra
liquidazione giudiziale e misure penali
1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il Governo adotta disposizioni di coordinamento con il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
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Art. 14. - Modifiche al codice
civile
1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il Governo procede alle modifiche delle seguenti disposizioni del codice civile rese necessarie per la definizione della disciplina organica di attuazione dei princìpi e criteri direttivi di cui alla presente legge, in particolare prevedendo:
a) l’applicabilità dell’articolo 2394 alle società a responsabilità limitata e l’abrogazione dell’articolo 2394-bis;
b) il dovere dell’imprenditore e degli organi sociali di istituire assetti organizzativi adeguati per la rilevazione tempestiva della crisi e della perdi
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41851494208524
Art. 15. - Liquidazione coatta
amministrativa
1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, per la riforma della liquidazione coatta amministrativa, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) applicare in via generale la disciplina concorsuale ordinaria anche alle imprese in stato di crisi
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41851494208525
Capo III - DISPOSIZIONI
FINANZIARIE
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Art. 16. - Disposizioni
finanziarie
1. Dall’attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti, ad eccezione delle disposizioni dell’articolo 2, comma 1, lettera o), e dell’articolo 11, comma 1, lettera a), per le quali sono previste specifiche autorizzazioni di spesa, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza p
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Il rating di legalità è uno strumento introdotto nel 2012 per le imprese italiane, volto alla promozione e all'introduzione di principi di comportamento etico in ambito aziendale, tramite l’assegnazione di un riconoscimento misurato in "stellette" indicativo del rispetto della legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta. All'attribuzione del rating l’ordinamento ricollega vantaggi in sede di concessione di finanziamenti pubblici e agevolazioni per l’accesso al credito bancario.
INTERESSI IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO (INTERESSI DI MORA) (Ritardato pagamento e maturazione degli interessi di mora; Interessi di mora a carattere compensativo e a carattere risarcitorio; Norme di riferimento per la misura e la decorrenza degli interessi di mora; Schema grafico riepilogativo) - MISURA E DECORRENZA DEGLI INTERESSI DI MORA (Cliente privato; Cliente impresa, professionista o pubblica amministrazione; Contratti pubblici; Schema grafico riepilogativo; Divieto di anatocismo (interessi composti, o interessi sugli interessi)) - INDICAZIONI PRATICHE PER IL RECUPERO DEL CREDITO (Solleciti di pagamento; Richiesta di decreto ingiuntivo (o “ingiunzione di pagamento”)) - PRESCRIZIONE DEL CREDITO (Durata della prescrizione; Decorrenza della prescrizione; Schema grafico prescrizione per i professionisti).
Analisi sintetica e puntuale di tutte le disposizioni di interesse del settore tecnico contenute nel D.L. 24/04/2017, n. 50 (c.d. “manovrina correttiva” convertito in legge dalla L. 21/06/2017, n. 96), con rinvio ad approfondimenti sulle novità di maggiore rilievo.
Analisi degli interventi edilizi di manutenzione o ristrutturazione dai quali discende l’obbligo della dichiarazione di variazione in catasto e aggiornamento della rendita
Come impostare, condurre e concludere le procedure di affidamento.
Guida operativa ai RUP e alle strutture di supporto nell'affidamento di servizi e forniture. Analisi dei fabbisogni, programmazione, impostazione delle procedure di gara e gestione delle fasi di affidamento. Focus sul sotto soglia e cenni ai settori speciali.
Analisi degli interventi edilizi di manutenzione o ristrutturazione dai quali discende l’obbligo della dichiarazione di variazione in catasto e aggiornamento della rendita
Come impostare, condurre e concludere le procedure di affidamento.
Guida operativa ai RUP e alle strutture di supporto nell'affidamento di servizi e forniture. Analisi dei fabbisogni, programmazione, impostazione delle procedure di gara e gestione delle fasi di affidamento. Focus sul sotto soglia e cenni ai settori speciali.
ISBN: 9791255860273
D.Lgs. 25/11/2024, n. 190
Mercato e produzione - Testo commentato articolo per articolo - Sintesi delle novità e degli elementi rilevanti - Diagramma di flusso dei procedimenti - Decreto aree idonee e relativo commento - Normativa di riferimento aggiornata
ISBN: 9791255860266
AGGIORNATO ALLA L. 25/11/2024, N. 177
Con:
Commento puntuale delle modifiche introdotte - Tabella delle violazioni e delle sanzioni - Tabella delle violazioni con decurtazione di punti
Codice civile e di procedura civile e leggi complementari + Codice penale e di procedura penale e leggi complementari
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