Magistrato onorario e dispensa per infermità
Articolo 21, comma 2, nella parte in cui prevede, al primo periodo, che "[i]l magistrato onorario è dispensato, anche d'ufficio, per impedimenti di durata superiore a sei mesi" anziché "[i]l magistrato onorario è dispensato, anche d'ufficio, per infermità che impedisce in modo definitivo l'esercizio delle funzioni o per altri impedimenti di durata superiore a sei mesi".