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D.L. 27/04/1990, n. 90

Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti.
In vigore dal 01/05/1990.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L. 26/06/1990, n. 165 (Legge di conversione). In vigore dal 29/06/1990, in corsivo.
- D.L. 15/09/1990, n. 261 (L. 12/11/1990, n. 331)
- L. 29/12/1990, n. 408
- L. 09/01/1991, n. 9
- L. 30/12/1991, n. 413
- D.L. 30/12/1991, n. 417 (L. 06/02/1992, n. 66)
- D.L. 30/08/1993, n. 331 (L. 29/10/1993, n. 427)
- D.L. 05/10/1993, n. 400 (L. 04/12/1993, n. 494)
- D.L. 29/04/1994, n. 260 (L. 27/06/1994, n. 413)
- D.L. 30/09/1994, n. 564 L. 30/11/1994, n. 656
- D.L. 28/06/1995, n. 250 (L. 08/08/1995, n. 349)
- L. 23/12/1996, n. 662
- D. Leg.vo 19/06/1997, n. 218
- L. 27/12/1997, n. 449
- L. 08/05/1998, n. 146
- L. 23/12/1998, n. 448
- L. 23/12/1999, n. 488
- L. 23/12/2000, n. 388
- L. 29/07/2003, n. 229
- L. 24/12/2003, n. 350
- D.L. 01/07/2009, n. 78 (L. 03/08/2009, n. 102)
- D.L. 22/10/2016, n. 193 (L. 01/12/2016, n. 225)
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[Premessa]



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

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Art. 1

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 R, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, lettera b), dell'articolo 10 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati;";

b) nel comma 1, lettera c), dell'articolo 10 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;";

c) il comma 4 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente: "4. Ai soli fini della applicazione dell'imposta, l'ammontare del credito di imposta è computato in aumento del reddito complessivo.";

d) nell'articolo 25 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Il reddito dominicale delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, è determinato mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia.";

e) il comma 4 dell'articolo 31 è sostituito dal seguente:

"4. Per la determinazione del reddito agrario delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura si applica la disposizione del comma 4- bis dell'articolo 25.";

f) nel comma 1 dell'articolo 39, la lettera a) è sostituita dalla seguente: " a) alla abitazione dell

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Art. 2.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 R, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2 dell'articolo 51 è aggiunta la seguente lettera:

"c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 29, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino ai soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87.";

b) nel comma 2 dell'articolo 78 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti dei redditi di cui all'articolo 51, comma 2, lettera c).";

c) nel comma 1 dell'artico

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Art. 3.

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 R, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti:

"d-bis) per le assegnazioni in proprietà di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprietà divisa, alla data del rogito notarile;

d-ter) per le assegnazioni in godimento di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprietà indivisa, alla data della delibera di assegnazione definitiva.";

b) al quarto comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad eccezione dei casi previsti alle lettere d-bis) e d-ter) del secondo comma.".

2. N18

3. N19

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Art. 4.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 R, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del terzo comma dell'articolo 19 è sostituito dal seguente: "Se il contribuente ha effettuato anche operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10 la detrazione è ridotta della percentuale corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni esenti effettuate nell'anno e il volume di affari dell'anno stesso, arrotondata all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi.";

b) il secondo e il terzo comma dell'articolo 30 sono sostituiti dai seguenti:

"Se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare detraibile di cui al n. 3) dell'articolo 28, aumentato delle somme versate mensilmente, è superiore a quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili di cui al n. 1) dello stesso articolo, il contribuente ha diritto di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione

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Art. 5.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 19, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"Almeno una udienza per ogni mese e per ciascuna sezione è riservata alla trattazione di controversie per le quali l'ammontare dei tributi accertati e delle conseguenti soprattasse e pene pecuniarie non sia inferiore a cento milioni di lire; un'altra udienza per ogni mese e per ciascuna sezione è altresì riservata comunque alla trattazione di controversie nei confronti di società con personalità giuridica.";

b) nell'articolo 22, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"L'atto di appello proposto dall'ufficio tributario, se l'ammontare dei tributi, dei maggiori tributi, delle soprattasse e delle pene pecuniarie non supera complessivamente lire cinque milioni, deve recare, a pena di inammissibilità, il visto dell'ispettorato compartimentale territorialmente competente. La disposizione non si applica quando l'atto di appello è proposto dall'intendente di finanza.";

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Art. 6.

1. Al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 R convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 R, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 dell'articolo 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in locali aperti al pubblico o esercitata in forma stabile in aree mercatali attrezzate.";

b) nel comma 9 dell'articolo 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Resta salvo quanto disposto dall'articolo 4 in materia di accertamento con esclusione in ogni caso del potere per il comune di accertare il reddito di impresa, di arti e professioni.".

2. Nella tabella allegata al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66

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Art. 7.

1. Con effetto dall'anno 1990, le aliquote di importo fisso dei tributi e i tributi in misura fissa i cui importi sono stati stabiliti in data anteriore al 30 settembre 1989 possono essere adeguati, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, nei limiti delle variazioni percentuali del valore dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato al 30 settembre successivo alla data in cui gli importi e le misure vigenti dei predetti tributi sono stati determinati, rispetto al valore del medesimo indice rilevato al 30 settembre 1989.

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53744 3275084
Art. 8.

1. Nel primo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 R, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il termine predetto è anticipato al giorno 20 di ciascun mese per il contribuente che esegue il versamento a soggetti di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.".

1-bis. Le sanzioni e le pene pecuniarie previste nel titolo VI, capo I, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 , non si applicano per le infrazioni relative ai versamenti commesse dai concessionari del Servizio di riscossione dei tributi nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 aprile 1990, sempreché le relative regolarizzazioni siano state effettuate entro il 15 maggio 1990. Per il ritardato versamento è dovuto, per i giorni di ritardo, l'interesse del 14 per cento annuo.

2. All'articolo 1 del decreto-legge 11 aprile 1989, n. 125, convertito dalla legge 2 giugno 1989, n. 214, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. Se i termini di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, cadono in giorno festivo o comunque non lavorativo per le aziende di credito e per le casse rurali ed artigiane indicate nel primo comma dell'articolo 38 dello stesso decreto, nonché per i soggetti di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, le liquidazioni e i versamenti mensili dell'imposta sul valore aggiunto previsti nel primo e nel secondo comma dell'articolo 27 del predetto decreto n. 633 del 1972, devono essere effettuati nel primo giorno lavorativo immediatamente precedente.

1-bis. Le attività istituzionalmente proprie, svolte ai sensi delle vigenti disposizioni legislative statali e regionali, da consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario, anche di secondo grado, non costituiscono attività commerciale.”.

3. Le prestazioni aventi per oggetto lo svolgimento di attività d

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Art. 9.

1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, può essere stabilito l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina, sul petrolio diverso da quello lampante nonché sul prodotto denominato «Jet Fuel JP/4», sugli oli da gas da usare come combustibile, sugli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui rispettivamente alle lettere E), punto 1), F), punto 1), e H), punti 1-b), 1-c) e 1-d), della tabella B allegata al R.D.L. 28 febbraio 1939, n. 334, convertito dalla L. 2 giugno 1939, n. 739, come sostituita dalla tabella allegata alla L. 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni. Gli aumenti o le riduzioni sono disposti fino all'importo della variazione dei prezzi internazionali che può determinare una corrispondente modifica dei prezzi al consumo dei suddetti prodotti, in applicazione dei criteri di determinazione dei prezzi dei prodotti petroliferi adottati con il provvedimento del CIP n. 20 del 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 1° agosto 1991. Per il «Jet Fuel JP/4» gli aumenti o le riduzioni sono disposti in misura corrispondente al rapporto di tassazione rispetto all'aliquota normale; per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi gli aumenti o le riduzioni sono disposti in misura corrispondente alla variazione di aliquota apportata agli oli da gas e tenendo conto della quantità di essi mediamente contenuta nei predetti oli combustibili. I decreti di riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine possono essere adottati nei limiti di copertura consentiti dalle maggiori entrate già acquisite, rinvenienti da precedenti decreti di aumento dell'imposizione emanati ai sensi del presente comma. I decreti devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale ed hanno effetto dalla data della loro pubblicazione. N4

2. Sono abrogate le disposizioni della L. 9 ottobre 1987, n. 417, e della L. 4 marzo 1989, n. 76.

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Art. 10.

1. È istituita un'imposta erariale in aggiunta ai diritti di approdo e partenza degli aeromobili, previsti dall'articolo 2 della L. 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni.

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53744 3275087
Art. 11.

1. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332 R, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384 R, è sostituito dal seguente:

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53744 3275088
Art. 12.

1. Le disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sul fondo di cui all'art. 7 del D.L. 23 gennaio 1958, n. 8, convertito dalla L. 23 febbraio 1958, n. 84, e successive modificazioni, e quelle esistenti sul fondo di cui all'art. 52 della L. 7 agosto 1982, n. 526, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1990. Dalla stessa data è disposta la cessazione di ogni attività connessa con l'istituzione dei predetti fondi e le ulteriori disponibilità che dovessero eventualmente affluire ai fondi stessi saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato.

2. Le disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sui fondi di cui all'articolo 14 della L. 4 dicembre 1956, n. 1404, all'art.

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Art. 13.

1. Per il biennio 1990-1991 è autorizzata la spesa di lire 300 miliardi annui al fine di consentire, entro il limite di tale stanziamento, a parziale copertura dell'incremento dei costi del trasporto, la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto di terzi iscritte all'albo degli autotrasportatori di cui alla L. 6 giugno 1974, n. 298 R, da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Tale credito, non concorre alla formazione del reddito imponibile.

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Art. 14.

1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettera b), si applicano agli interessi per prestiti e mutui agrari contratti dopo il 31 dicembre 1989.

2. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettere f), i), l-bis) e l-ter), si applicano dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; per il periodo d'imposta precedente a quello in corso alla predetta data, per il quale la dichiarazione dei redditi è presentata dopo il 31 dicembre 1989, ferma la misura della elevazione prevista dalla predetta lettera i), nella ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato può essere eseguito nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta presso l'ultimo utili

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Art. 15.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.



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