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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ. Ag. Entrate 09/05/2005, n. 19/E
Circ. Ag. Entrate 09/05/2005, n. 19/E
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[Premessa] |
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1. La disciplina dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termineCon il decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191 R ed il decreto legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257 R il legislatore è intervenuto sulla disciplina dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine di cui agli artt. 15 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, modificando, in particolare, l'aliquota applicabile a talune delle operazioni assoggettate all'imposizione sostitutiva. Con la presente circolare, s |
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2. AliquotaSul quadro normativo appena descritto il legislatore è intervenuto con due distinti provvedimenti volti a modificare l'aliquota applicabile a talune delle operazioni di finanziamento comprese nel campo di applicazione dell'imposta sostitutiva in esame. |
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2.1. AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA DEL 2 PER CENTOSulla base della norma interpretativa (articolo 2 del decreto legge n. 220 del 2004) l'aliquota del 2 per cento |
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2.2. AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA DELLO 0,25 PER CENTOPiù ampio è invece l'ambito di applicazione dell'aliquota dello 0,25 per cento, prevista dall'articolo 18, comma 1, del D.P.R. n. 601 del 1973. In particolare quest'ultima si applica a tutti i finanziamenti a medio e lungo termine: - che non si riferiscono all'acqui |
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2.3. ALIQUOTA APPLICABILE AI FINANZIAMENTI EROGATI A FAVORE DI SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE E A FAVORE DI PERSONE FISICHE IMPRENDITORIIn merito all'aliquota applicabile ai finanziamenti destinati all'acquisto, alla costruzione o alla ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, erogati a favore di soggetti diversi dalle persone fisiche (società, enti di ogni tipo) o a favore di soggetti persone fisiche che utilizzano il finanziamento nell'ambito della loro attività imprenditoriale, ivi compresa quella diretta alla |
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2.4. MODALITÀ APPLICATIVE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI FINANZIAMENTIL'applicazione dell'imposta sostitutiva secondo la minore aliquota dello 0,25 per cento, deve essere richiesta dal mutuatario-persona fisica con dichiarazione da rendere nel medesimo atto dalla quale risulti che il prestito |
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3. DecorrenzaIl comma 6 dell'articolo 1-bis stabilisce che la disposizione relativa alla nuova aliquota dell'imposta sostitutiva «…si applica ai finanziamenti erogati in base a contratti conclusi a decorrere dalla data di entrata in vigore della |
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4. AccontoL'articolo 1-bis, comma 9, del citato decreto legge 168 del 2004 stabilisce che «Limitatamente all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura dell'acconto dell'ammontare dell'imposta sostitutiva relativa alle operazioni da effettuare nel secondo semestre del medesimo esercizio (…) è elevata al 300 per cento relativamente alle operazioni indicate nell'articolo 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601». Pertanto, le banch |
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5. Operazioni di mutuo poste in essere da soggetti diversi dalle bancheLa legge di conversione 19 ottobre 2004, n. 257 del decreto legge 220 del 2004, ha aggiunto all'articolo 2 il comma 1-bis, secondo il quale &laqu |
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5.1 PRESUPPOSTI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVAIl citato comma 1-bis estende il regime agevolato di cui al titolo IV del già richiamato D.P.R. n. 601 del 1973 ai mutui concessi dai soggetti espressamente individuati dalla norma sopra richiamata ai propri dipendenti ed iscritti. L'imposta sostitutiva, pertanto, si applica in presenza dei requisiti di natura soggettiva e oggettiva previsti dalla richiamata norma. Il presupposto di natura soggettiva si verifica quando concorrono congiuntamente le s |
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5.2. MODALITÀ DI APPLICAZIONE E VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVAPer effetto del richiamo all'articolo 18 deve ritenersi che entrambe le aliquote dell'imposta sostitutiva (0,25 per cento o 2 per cento) si applicano sull'«ammontare |
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5.3 DECORRENZAIl comma 1-bis in argomento prevede che la disposizione disciplinante l'imposta sostitutiva dovuta da |
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