N19 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Comma abrogato dal D.L. 01/07/2009, n. 78 (L. 03/08/2009, n. 102).

Il comma 3 dell’articolo 3 così recitava:

3. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la base imponibile delle assegnazioni in favore dei propri soci di alloggi, costruiti su aree in diritto di superficie, di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni e integrazioni, fruenti o meno del contributo dello Stato e degli enti pubblici territoriali, è costituita dal 50 per cento del costo degli alloggi medesimi se non superiore a quello stabilito dal Comitato per l'edilizia residenziale. Per la parte eccedente non opera la riduzione della base imponibile.”

Dalla redazione