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D.L. 06/06/2012, n. 74

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.
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Capo I - INTERVENTI IMMEDIATI PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA
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Art. 1 - Ambito di applicazione e coordinamento dei presidenti delle regioni

N29

1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei

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701366 11709730
Art. 2 - Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2012 il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalità previste dal presente decreto. N5

2. Su proposta dei Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la ripartizione del Fondo di cui al comma 1 fra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, per le finalità previste dal presente decreto, nonché sono determinati crite

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Art. 3 - Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; contributi a favore delle imprese; disposizioni di semplificazione procedimentale

N39

1. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 nei territori di cui all'articolo 1, i Presidenti delle Regioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, d'intesa fra loro, stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 2, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi “, anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili,” N17 nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a valere sulle disponibilità delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, fatte salve le peculiarità regionali. I contributi sono concessi, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi, con provvedimenti adottati dai soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5. In particolare, può essere disposta:

a) la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;

b) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese le attività relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all'attività di loro proprietà. La concessione di contributi a vantaggio delle imprese casearie danneggiate dagli eventi sismici è valutata dall'autorità competente entro il "31 dicembre 2014"N28; il principio di certezza e di oggettiva determinabilità del contributo si considera rispettato se il contributo medesimo è conosciuto entro il "31 dicembre 2014"N28;

b-bis) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi per il risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, in strutture ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto;

c) la concessione di contributi per i danni alle strutture adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose;

d) la concessione di contributi per i danni agli edifici di interesse storico-artistico;

e) la concessione di contributi a soggetti che abitano in locali sgombrati dalle competenti autorità per gli oneri sostenuti conseguenti a traslochi e depositi, nonché delle risorse necessarie all'allestimento di alloggi temporanei;

f) la concessione di contributi a favore della delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la

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Art. 4 - Ricostruzione e funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici nonché interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale

N29

1. I Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, d'intesa fra loro, sentiti le province e i comuni interessati per i profili di competenza, stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 2, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, e nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a valere sulle disponibilità delle contabilità speciali di cui al medesimo articolo 2:

a) le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici, con priorità per quelli adibiti all'uso scolastico o educativo per la prima infanzia, e delle strutture edilizie universitarie, nonché degli edifici municipali, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e degli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Sono altresì compresi nel piano le op

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701366 11709733
Art. 4 bis - Autorizzazioni di spesa in favore del Ministero per i beni e le attività culturali

1. Per le esigenze connesse agli interventi di messa in sicurezza degli immobili danneggiati, di rimozione e ricovero dei beni culturali mobili, di rimozione controllata e ricovero delle macerie selezionate del patrimonio culturale tutelato danneggiato dalla crisi sismica iniziata il 20 maggio 2012, che ha interessato i territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, nonché per l'avvio degli interventi di ricostruzione, di ripristino

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701366 11709734
Art. 5 - Ulteriori interventi a favore delle scuole

1. Al fine di consentire la più tempestiva ripresa della regolare attività educativa per la prima infanzia e scolastica nelle aree interessate dalla crisi sismica iniziata il 20 maggio 2012, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, eliminando situazioni di pericolo, le risorse individuate dal decreto ministeriale 30 luglio 2010, assunto in applicazione dell'articolo 7-bis del decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, possono essere destinate alla messa in sicurezza, all'a

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701366 11709735
Art. 5 bis - Disposizioni in materia di controlli antimafia

1. Per l'efficacia dei controlli antimafia concernenti gli interventi previsti nel presente decreto, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province interessate alla ricostruzioni sono istituiti elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei settori di cui al comma 2, cui si rivolgono gli esecutori dei lavori di ricostruzione. Per l'affidamento e l'esecuzione, anche nell'ambito di subcontratti, di attività indicate nel comma 2 è necessario comprovare quantomeno l'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione negli elenchi sopracitati presso almeno una delle prefetture-uffici territoriali del Governo delle province interessate. N9

2. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

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Art. 6 - Sospensione processi civili, penali, amministrativi e tributari, rinvio delle udienze e sospensione dei termini, comunicazione e notifica di atti

1. Fino al 31 dicembre 2012, sono sospesi i processi civili e amministrativi e quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale pendenti alla data del 20 maggio 2012 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni colpiti dal sisma, ad eccezione delle cause di competenza del tribunale per i minorenni, delle cause relative ad alimenti, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, a quelli di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile e in genere delle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile. N42

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Art. 7 - Deroga al patto di stabilità interno

1. Al fine di fronteggiare gli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e di agevolare la ripresa delle attività, su proposta dei Presidenti di cui all'articolo 1, comma 2, per l'anno 2012, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 giugno 2012, gli obiettivi del patto di stabilità dei Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, sono migliorati in modo da determinare effetti negativi sull'indebitamento netto

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Art. 7 bis - Crediti vantati dalle imprese

1. La pubblica amministrazione, inclusi le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio s

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Art. 8 - Sospensione termini amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali

1. In aggiunta a quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1º giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, adottato ai sensi dell'articolo 9 della legge 2000, n. 212, e successive modificazioni, e fermo che la mancata effettuazione di ritenute ed il mancato riversamento delle ritenute effettuate da parte dei soggetti di cui al predetto decreto a partire dal 20 maggio 2012 e fino all'entrata in vigore del presente decreto-legge, sono regolarizzati entro il 30 novembre 2012 senza applicazione di sanzioni e interessi, sono altresì sospesi fino al 30 novembre 2012 N15:

1) i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;

2) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;

3) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, da parte degli agenti della riscossione, nonché i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione; N6

4) il versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli;

5) l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;

6) il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato e degli Enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;

7) le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purché entro il 31 dicembre 2012, le domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70,  nonché la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa;

8) il termine per il pagamento del diritto di iscrizione dovuto all'Albo nazionale dei gestori ambientali e del diritto dovuto alle province per l'iscrizion

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701366 11709740
Art. 9 - Differimento di termini per gli enti locali

1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposto il differi

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Capo II - INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA
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Art. 10 - Fondo di garanzia per le PMI in favore delle zone colpite dagli eventi sismici del maggio 2012

N39

1. Per la durata

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Art. 11 - Sostegno delle imprese danneggiate dagli eventi sismici del maggio 2012

N39

1. È autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2012, da trasferire, su ciascuna contabilità speciale, in apposita sezione, in favore della Regione Emilia Romagna, della regione Lombardia e della regione Veneto, per la concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese, con sede o unità locali ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici verificatisi nei giorni 20 e 29 maggio 2012. Sono c

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701366 11709744
Art. 11 bis - Attivazione di una misura per le grandi imprese danneggiate dal sisma nel Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca

N36

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701366 11709745
Art. 12 - Interventi a favore della ricerca industriale delle imprese operanti nelle filiere maggiormente coinvolte dagli eventi sismici del maggio 2012

1. Per l'attività di ricerca industriale delle imprese appartenenti alle principali filiere presenti nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012, per l'anno 2012 sono assegnati, ai sensi del comma 3, 50 milioni di euro sulla contab

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701366 11709746
Art. 12 bis - Detassazione dei rimborsi per danni alle imprese

N24

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701366 11709747
Art. 13 - Interventi a favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi sismici del maggio 2012

1. In sede di ripartizione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, in favore delle imprese agricole ubicate nei territori di cui a

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701366 11709748
Art. 14 - Rilancio del settore agricolo ed agroindustriale

1. Al fine di consentire alle regioni di cui al presente decreto di disporre di risorse ag

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701366 11709749
Art. 15 - Sostegno al reddito dei lavoratori

1. Ai lavoratori subordinati del settore privato impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi sismici, nei confronti dei quali non trovino applicazione le vigenti disposizioni in materia di interventi a sostegno del reddito, può essere concessa, con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 3, fino al 31 dicembre 2012, una indennità “definita anche secondo le forme e le modalità previste per la concessione degli ammortizzatori in deroga ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 29 nov

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Art. 16 - Promozione turistica

1. Il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport promuove per il tramite della struttura di missione per il rilancio dell'Immagine Italia, istituita con decreto del Presidente del C

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Capo III - MISURE URGENTI IN MATERIA DI RIFIUTI E AMBIENTE
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Art. 17 - Disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici

1. I materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici del 20 maggio 2012 e dei giorni seguenti, quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi, sono classificati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso gli impianti di stoccaggio provvisorio individuati al comma 4, in deroga all'articolo 184 del decreto legislativo n. 152 del 2006 fatte salve le situazioni in cui è possibile effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Non rientrano nei rifiuti di cui al presente comma quelli costituiti da lastre o materiale da coibentazione contenenti amianto (eternit) individuabili che devono essere preventivamente rimossi secondo le modalità previste dal comma 2.

2. Nelle aziende in cui sono presenti manufatti contenenti amianto occorre procedere, secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 6 settembre 1994, nel modo seguente:

- In caso anche di solo sospetto di lesione alle strutture, queste devono essere delimitate e confinate, e l'accessibilità deve poi essere valutata dai vigili del fuoco per verificarne l'agibilità e provvedere all'eventuale messa in sicurezza.

- In caso di capannoni lesionati con presenza di amianto compatto, occorre evitare di movimentare le coperture crollate nelle aree non interessate da attrezzature da recuperare e mettere in atto tutti gli accorgimenti per evitare la dispersione di fibre.

- In capannoni con presenza di amianto compatto, per procedere allo spostamento di attrezzature gli operatori che intervengono devono adottare fin dall'avvio dei lavori le precauzioni standard (ossia tute integrali monouso, facciale filtrante, guanti, scarpe di protezione con suole antiscivolo).

- I dispositivi di protezione individuale, una volta usati, non devono essere portati all'esterno ma depositati nell'azienda, in attesa del successivo intervento di bonifica.

- Per quanto riguarda gli interventi di bonifica, le ditte autorizzate, prima di asportare e smaltire correttamente tutto il materiale, devono presentare all'Organo di Vigilanza competente per territorio idoneo piano di lavoro ai sensi dell'

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701366 11709753
Art. 17-bis (Disposizioni in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo)

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701366 11709754
Art. 18 - Differimenti, sospensioni e proroghe di termini in materia di autorizzazioni

1. L'Autorità competente può sospendere i procedimenti in corso di cui alla parte IV - Titolo V del decreto legislativo n. 152/2006, articolo 242, in relazione alla bonifica dei siti contaminati, per un termine massimo di 180 giorni, in funzione della situazione in concreto verificatasi nei siti medesimi a seguito degli eventi sismici, su richiesta documentata dei soggetti interessati.

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701366 11709755
Art. 19 - Semplificazione di procedure di autorizzazione

1. Le aziende che hanno subito danni in seguito all'evento calamitoso possono ripristinare le sezioni produttive nel rispetto dei requisiti e delle prescrizioni individuate nelle autorizzazioni ambientali vigenti comunicando all'autorità competente le modifiche non sostanziali e (in deroga all'articolo 29-nonies comma 1 del decreto legislativo n. 152/2006 e, per gli impianti non soggetti ad AIA, alle norme che definiscono le procedure per le autorizzazioni ambientali settoriali) possono procedere immediatamente alla realizzazione delle modifiche comunica

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701366 11709756
Art. 19 bis - Zone a burocrazia zero

1. In via sperimentale, fino al “31 dicembre 2015”

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Art. 19 ter - Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo

1. Per gli anni 2012 e 2013, in favore dei lavoratori autonomi e degli imprenditori che hanno

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701366 11709758
Art. 20 - Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 2, comma 3, 8, commi 3 e 15-ter, e 13,

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701366 11709759
Art. 21 - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubbli

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Allegato 1 (Art. 3, comma 7)

 

COD REG

COD PRO

COD ISTAT

PRO COM

NOME

3

20

3020023

20023

Felonica

3

20

3020027

20027

Gonzaga

3

20

3020029

20029

Magnacavallo

3

20

3020035

20035

Moglia

3

20

3020039

20039

Pegognaga

3

20

3020042

20042

Poggio Rusco

3

20

3020046

20046

Quingentole

3

20

3020047

20047

Quistello

3

20

3020055

20055

San Benedetto Po

3

20

3020056

20056

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