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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Modalità di calcolo compensi progettista anche in avviso di indagine di mercato
Fattispecie
All'ANAC è giunta una segnalazione relativa ad una manifestazione di interesse per procedura negoziata per l'affidamento di servizio di progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativamente a lavori di realizzazione di un edificio adibito a polo di infanzia mediante demolizione e ricostruzione di una scuola dell’infanzia.
In particolare, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha rilevato che, nonostante il bando facesse riferimento ai criteri del D.M. 17/06/2016 per il calcolo del corrispettivo a base di gara, tale corrispettivo non risultava coincidere con l'importo calcolato secondo detti parametri.
Considerazioni ANAC
In proposito, l'ANAC ha rilevato che:
- ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 1 (di cui alla Delib. ANAC 15/05/2019, n. 417), al fine di determinare l’importo del corrispettivo da porre a base di gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri servizi tecnici, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal D. Min. Giustizia 17/06/2016. Inoltre, per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi. Ciò permette ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell’importo fissato, l’assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo;
- ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4 (di cui alla Delib. ANAC 10/07/2019, n. 636), l’avviso di avvio dell’indagine di mercato indica almeno il valore dell’affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante;
- ai fini della corretta indicazione del valore dell’affidamento, non si può prescindere dall’allegazione del calcolo dei compensi che saranno posti a base d’asta, nell’ottica di garantire la massima trasparenza e correttezza dell’azione amministrativa. Ciò, tenuto conto della necessità di assicurare una reale ed effettiva consultazione nel mercato di riferimento, rendendo note le prestazioni richieste nell’ambito dello sviluppo della progettazione ed i medesimi parametri che saranno utilizzati nell’ambito della procedura negoziata, consentendo, già in fase della manifestazione di interesse, ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell’importo fissato e l’interesse alla partecipazione;
- con riguardo ai servizi di architettura e ingegneria, è necessario indicare, anche nell’avviso che precede la procedura negoziata, le modalità di calcolo dei corrispettivi per i predetti servizi, posto che l'avviso deve consentire ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell’importo fissato e valutare la convenienza della prestazione ai fini della partecipazione alla procedura negoziata. La finalità dell’avviso, infatti, è quella di individuare gli operatori economici che sulla base delle informazioni in esso contenute e del relativo corrispettivo, possono proporre la loro candidatura per la partecipazione alla procedura selettiva. Dunque, in assenza di una chiara indicazione delle modalità di calcolo del corrispettivo ivi indicato, i professionisti interessati non potrebbero avanzare una candidatura consapevole;
- le stazioni appaltanti possono derogare all’obbligo di determinare il corrispettivo a base di gara mediante applicazione delle tabelle di cui al D. Min. Giustizia 17/06/2016 solo in presenza di una motivazione adeguata e correlata ai fatti a giustificazione dello scostamento rispetto all’importo determinato sulla base delle tabelle medesime, che rappresenta in ogni caso il parametro di riferimento per la stazione appaltante; ciò nell’ottica di assicurare comunque la qualità delle prestazioni tecniche e la correttezza delle procedure di gara in relazione alla corretta determinazione delle soglie di valore dell’appalto;
- ai fini del calcolo del compenso da riconoscere al progettista, la stazione appaltante deve tenere conto di tutte le prestazioni richieste per l’espletamento dell’incarico oggetto dell’affidamento, anche se propriamente riconducibili ai livelli di progettazione omessi (si veda il Com. ANAC 11/05/2022 e Appalti pubblici: omissione di un livello di progettazione e importo a base di gara).