Nell’ambito dello svolgimento dell’attività istituzionale di vigilanza, l’Autorità ha rilevato alcune criticità in relazione alla determinazione dell’importo a base di gara per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria, nel caso in cui la stazione appaltante abbia ritenuto di omettere il progetto di fattibilità tecnica ed economica e/o il progetto definitivo, ai sensi dell’articolo 23, comma 4, del codice dei contratti pubblici. Al fine di assicurare la corretta e uniforme applicazione delle disposizioni normative e favorire l’adozione di best practice, l’Autorità ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni.
L’articolo 23, comma 1, del codice dei contratti pubblici prevede che la progettazione in materia di lavori pubblici si articola secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici: progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo. Il comma 4 del medesimo articolo stabilisce che la stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento, indichi le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. La norma consente, inoltre, l’omissione di uno o entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.
La questione appare di grande attualità ed interesse: il disegno di legge delega n. 2330 presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Il 21 luglio 2021, recante