Monitoraggio e sicurezza di ponti e viadotti esistenti: aggiornate le Linee guida | Bollettino di Legislazione Tecnica
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30/08/2022

Monitoraggio e sicurezza di ponti e viadotti esistenti: aggiornate le Linee guida

Con Decreto del MIMS 01/07/2022, n. 204 sono state aggiornate le Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti. Nuova formulazione della parte afferente i laboratori di prova dopo l'annullamento da parte del TAR.

Con il D.M. 01/07/2022, n. 204 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 23/08/2022, n. 196 e in vigore dal giorno successivo), sono state adottate le Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti le quali sostituiscono le precedenti Linee guida allegate al D. Min. Infrastrutture e Trasp. 17/12/2020, n. 578.

Il D.M. 578/2020 era stato oggetto di un ricorso al TAR avverso la parte (segnatamente, il par. 1.8) secondo la quale le prove ed i controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti, di cui alla Circ. Cons. Sup. LL.PP. 03/12/2019, n. 633, dovevano essere effettuate e certificate da un laboratorio di cui all’articolo 59 del D.P.R. n. 380/2001, dotato di specifica autorizzazione.
Il giudizio (in attesa del quale era stato anche sospeso il procedimento di registrazione del successivo D.M. 03/12/2021, n. 493, che avrebbe dovuto sostituire il D.M. 578/2020 ma di fatto non è mai entrato in vigore) era stato poi definito con l'annullamento da parte di TAR Lazio 18/03/2022, n. 3132 (per dettagli vedi Linee guida sicurezza dei ponti esistenti e competenza per le prove non distruttive).
Il par. 1.8 sui laboratori di prova riformulato (sul quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici aveva espresso parere favorevole in data 14 e 15/06/2022) dispone ora quanto segue: "Ai fini delle applicazioni di cui alle presenti Linee Guida per le verifiche di sicurezza ed eventuale progettazione di interventi a seguito della definizione della Classe di attenzione, le prove distruttive sui materiali da costruzione di cui alla Circolare 8 settembre 2010, n. 7617/STC s.m.i., le prove di laboratorio sulle terre e sulle rocce di cui alla Circolare 8 settembre 2010, n. 7618/STC s.m.i sono effettuate e certificate da un laboratorio di cui all’articolo 59 del DPR 380/2001 e s.m.i., dotato di specifica autorizzazione".

Il nuovo D.M. 01/07/2022, n. 204, in vigore dal 24/08/2022, costituisce ora pertanto il riferimento unico, che adotta le Linee guida in attuazione di quanto previsto dall'art. 14, comma 1, del D.L. 28/09/2018, n. 109, assicurando l’omogeneità della classificazione e gestione del rischio, della valutazione della sicurezza e del monitoraggio dei ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari, esistenti lungo strade statali o autostrade gestite da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali.
Si prevede che l’attività di sperimentazione - da svolgersi per un periodo di 24 mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore del D.M. 578/2020 (ai sensi dell'art. 2 del D.M. 578/2020 medesimo, comma 3) venga estesa a 48 mesi (decorrenti dalla medesima data) e quindi al massimo fino al 29/12/2024.

In particolare, le Linee guida illustrano una procedura per la gestione della sicurezza dei ponti esistenti, ai fini di prevenire livelli inadeguati di danno, rendendo accettabile il rischio, e sono composte da 3 parti:
1* censimento e la classificazione del rischio;
2* verifica della sicurezza;
3* sorveglianza e monitoraggio dei ponti e dei viadotti esistenti.
Sono approfondite nel dettaglio le metodologie necessarie per sviluppare l’approccio proposto a livello territoriale, quali il censimento delle opere, l’esecuzione delle ispezioni, iniziali e speciali, ai fini della redazione delle schede di difettosità dell’opera, nonché la valutazione della classe di attenzione in funzione dei possibili rischi rilevanti, strutturale (statico e fondazionale), sismico, idro-geologico (idraulico e da frana). Tali rischi, inizialmente analizzati separatamente in termini di pericolosità, vulnerabilità e esposizione, sono poi riuniti in un’unica classificazione generale della classe di attenzione.
Il documento e la metodologia in esso descritta, declinano i dettagli operativi nel caso dei ponti stradali; tuttavia, assumendo un’ampia valenza generale, essi possono applicarsi, nei principi e nelle regole generali, sia ai ponti stradali che a quelli ferroviari.

Ferme restando le responsabilità relative alla sicurezza in capo ai gestori dei ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari esistenti, le Linee Guida dovranno essere applicate entro i termini riportati nella sottostante tabella, che fanno riferimento alle date di completamento delle seguenti attività:

 

Livello 0 -Censimento (§ 2 LL GG)

Livello 2 -Analisi rischi rilevanti e attribuzione classe di attenzione (§ 4 LL GG)

Concessionarie autostradali

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entro il 30/06/2023

ANAS S.p.A.

entro il 31/12/2022

entro il 31/12//2023

Regioni, Province, Città Metropolitane

entro il 31/12//2023

entro il 30/06/2025

Comuni con resid. > 15000

entro il 30/06/2024

entro il 30/06/2026

Comuni con resid. ≤ 15000

entro il 30/06/2025

entro il 31/12//2026

 

La tempistica indicata non è applicabile alle opere per le quali, durante le ispezioni obbligatorie o a seguito di segnalazione, sia già stata accertata la presenza di una riduzione evidente della capacità resistente e/o deformativa della struttura o di alcune sue parti dovuta a: significativo degrado e decadimento delle caratteristiche meccaniche dei materiali, deformazioni significative conseguenti anche a problemi in fondazione; danneggiamenti prodotti da azioni ambientali (sisma, vento, neve e temperatura), da azioni eccezionali (urti, incendi, esplosioni) o da situazioni di funzionamento ed uso anomali, e per cui deve essere dato avvio immediato alla programmazione delle ulteriore ispezioni approfondite e delle conseguenti operazioni di attribuzione della classe di attenzione e messa in sicurezza.

Dalla redazione