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18/10/2024

Sicilia, recepimento del Decreto Salva casa

Approvato con Deliberaz. G.R. 11/10/2024, n. 326 il Disegno di legge di recepimento della L. 105/2024 che consentirà di rendere operativi anche sul territorio siciliano i punti del D.L. Salva casa non immediatamente applicabili.

D.L. SALVA CASA RECEPIMENTO REGIONE SICILIA - La L. 24/07/2024, n. 105, in vigore dal 28/07/2024, ha convertito in legge il D.L. 29/05/2024, n. 69 (c.d. Decreto Salva Casa) che ha introdotto rilevanti modifiche al D.P.R. 06/06/2001, n. 380 (Testo Unico Edilizia).
Per un utile supporto riepilogativo di tutte le novità in materia di D.L. Salva casa si veda Decreto Salva casa: legge di conversione in G.U. e in vigore dal 28/07/2024

In relazione all’applicazione nella Regione Sicilia occorre preliminarmente rammentare che la L.R. Sicilia 10/08/2016, n. 16 (Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) con l’art. 1 prevede il recepimento dinamico degli articoli del D.P.R. 380/2001 e successive modificazioni, fatti salvi alcuni articoli, espressamente indicati al Titolo II della stessa legge regionale, che sono invece recepiti con modifiche. Questo significa che le modifiche apportate dal Legislatore statale alle disposizioni di cui al Titolo II della L.R. 16/2016 non trovano immediata applicazione nella Regione e necessitano di una previsione legislativa da parte dell’Assemblea regionale siciliana che ne consenta l’ingresso nell’ordinamento regionale.

Si ricorda che già la Circ. Ass. R. Sicilia 08/08/2024, n. 3 è intervenuta definendo le norme immediatamente applicabili nel territorio regionale. In particolare, la norma ha escluso l’applicabilità di due articoli inseriti dal D.L. 69/2024 nel D.P.R. 380/2001 - ovvero l’art. 34-ter (Casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo) e l’art. 36-bis (Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali) - che, per come risulta attualmente strutturato l’art. 1 della L.R. 16/2016, avrebbero dovuto essere immediatamente applicabili anche nell’ordinamento siciliano. La circolare ha invece previsto che le suddette disposizioni (artt. 34-ter e 36-bis) “non rientrando nei limiti di “compatibilità, formale e sostanziale” con la vigente legislazione regionale, per trovare opportunamente ingresso nell’ordinamento siciliano, necessitino di un intervento legislativo regionale che li renda compatibili con lo stesso”.

Pertanto ad oggi, le norme del T.U. edilizia immediatamente applicabili nella Regione Sicilia sono le seguenti:
* art. 2-bis “Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati”;
* art. 9-bis “ Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili”;
* art. 23-ter “Mutamento d’uso urbanisticamente rilevante”;
* art. 24 “Agibilità”;
* art. 31 “Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali”;
* art. 34-bis “Tolleranze costruttive”;
* art. 37 “Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività”.

Le disposizioni di modifica al T.U. edilizia che necessitano di recepimento (oggetto quindi del DDL qui segnalato) sono le seguenti:
* la modifica all’art. 6 rubricato “Attività edilizia libera”;
* la modifica all’art. 32 rubricato “Determinazione delle variazioni essenziali”;
* la modifica all’art. 34 rubricato “Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire”;
* l’introduzione degli artt. 34-ter "Casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo" e 36-bis "Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali".

Con il Disegno di legge, approvato con Deliberaz. G.R. 11/10/2024, n. 326, la Regione siciliana - attraverso la modifica della L.R. Sicilia 10/08/2016, n. 16 - interviene al fine di rendere operativi anche sul territorio regionale i suddetti punti del “Piano Salva-Casa” nazionale non immediatamente applicabili; l’obiettivo è armonizzare e uniformare l'intera legislazione regionale in materia, eliminando così tutte le incertezze interpretative.

In allegato la D.G.R. 326/2024 con il testo del Disegno di legge.
 

Dalla redazione