Valutazioni e autorizzazioni ambientali: modifiche al Codice ambiente | Bollettino di Legislazione Tecnica
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18/10/2024

Valutazioni e autorizzazioni ambientali: modifiche al Codice ambiente

Il Decreto Legge 153/2024 ha apportato modifiche ai procedimenti di valutazioni e autorizzazioni ambientali.

VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - Il D.L. 17/10/2024, n. 153, in vigore dal 18/10/2024, ha apportato modifiche, tra l'altro, al Codice dell'ambiente, di cui al D. Leg.vo 03/04/2006, n. 152, in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali.

In particolare, l'art. 1 del D.L. 153/2024 ha modificato l'art. 8 del D. Leg.vo 152/2006 (Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS), stabilendo, tra le altre cose che:
- le commissioni tecniche, nella trattazione dei procedimenti di verifica dell'impatto ambientale, diano precedenza ai progetti relativi ai programmi dichiarati di preminente interesse strategico nazionale ai sensi dell’art. 13 del D.L. 104/2023, e a quelli aventi le caratteristiche di cui all’art. 30 del D.L. 50/2022;
- sono considerate prioritarie le tipologie progettuali individuate con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, tenendo conto dei seguenti criteri: a) affidabilità e sostenibilità tecnica ed economica del progetto in rapporto alla sua realizzazione; b) contributo al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal PNIEC; c) rilevanza ai fini dell’attuazione degli investimenti del PNRR; d) valorizzazione di opere, impianti o infrastrutture esistenti;
- nelle more dell’adozione del suddetto decreto, sono da considerarsi prioritari, secondo il seguente ordine: a) i progetti concernenti impianti di idrogeno verde ovvero rinnovabile e i connessi impianti da fonti rinnovabili; b) gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti alimentati da fonti eoliche o solari; c) i progetti fotovoltaici on-shore e agrivoltaici on-shore di potenza nominale pari almeno a 50 MW e i progetti eolici on-shore di potenza nominale pari almeno a 70 MW.
Viene modificato inoltre l'art. 19 del D. Leg.vo 152/2006 (modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA), prevedendo, tra l'altro, che il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ha l’efficacia temporale, comunque non inferiore a 5 anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonché dell’eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA.

Dalla redazione