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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sismabonus acquisti 110%: scadenza fissata al 30/06/2022
L’art. 1 della L. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), al comma 28, ha apportato varie modifiche all’art. 119 del D.L. 34/2020, definendo tra l’altro il nuovo orizzonte temporale delle agevolazioni per il Superbonus 110% (vedi qui per la situazione aggiornata Superbonus, le scadenze definitive vigenti dal 2022).
Tuttavia non risulta essere stato oggetto di proroga il c.d. “Super-Sismabonus acquisti”, cioè la possibilità di sfruttare le agevolazioni maggiorate del 110% per gli acquirenti di unità immobiliari in fabbricati oggetto di interventi di riduzione del rischio sismico eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione (vedi Sismabonus, classificazione del rischio sismico delle costruzioni e attestazione).
Si arriva a tale conclusione esaminando la norma a valle delle modifiche introdotte dall’art. 1 della L. 234/2021:
- il comma 4, art. 119 del D.L. 34/2020, recita “Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 [il Sismabonus, compreso il Sismabonus acquisti che è disciplinato dal comma 1-septies, NdR]… l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022”;
- i commi 3-bis e 8-bis dello stesso art. 119 del D.L. 34/2020, nel disporre le varie proroghe per il Superbonus 110% fanno riferimento unicamente al soggetto committente degli interventi (persone fisiche, condomini, cooperative edilizie, ecc. - vedi Sismabonus, classificazione del rischio sismico delle costruzioni e attestazione);
- ne segue, almeno fino a ulteriori chiarimenti ufficiali, che le proroghe non sono applicabili al Sismabonus acquisti, nel quale il fruitore del bonus fiscale non è il soggetto che esegue i lavori ma l’acquirente dell’immobile.
Ricordando che per fruire del Sismabonus acquisti occorre stipulare la compravendita entro 30 mesi dalla fine dei lavori (oppure, se antecedente, entro la data di scadenza dell’agevolazione), le compravendite di unità astrattamente eleggibili al Sismabonus acquisti ma stipulate dopo il 30/06/2022 potrebbero fruire delle più ridotte agevolazioni del Sismabonus “ordinario”, le cui aliquote vanno dal 70 all’85%. Quest’ultima misura, infatti, è stata esplicitamente prorogata al 31/12/2024 dall’art. 1 della L. 234/2021, comma 37 (vedi Bonus fiscali edilizi, tutte le novità dal 2022).
È tuttavia utile ricordare che il Sismabonus ordinario, al contrario del Super-Sismabonus, prevede obbligatoriamente che l’edificio possa conseguire una riduzione del rischio sismico in termini di classificazione (uno o due salti di classificazione sismica) ai sensi del D.M. 58/2017, come certificato dall’apposita modulistica redatta dal progettista e del DL delle strutture (vedi Sismabonus, classificazione del rischio sismico delle costruzioni e attestazione).
Si tratta di un aspetto fondamentale da considerare per tutti quei soggetti che stanno valutando l’avvio di iniziative finalizzate alla fruizione del Sismabonus acquisti.