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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Affidamenti diretti, chiarimenti sulle modalità del procedimento
AFFIDAMENTI DIRETTI PROCEDIMENTO RICHIESTA PREVENTIVI - TAR Lazio Roma 11/11/2024, n. 19840 si è pronunciato sul c.d. affidamento diretto "procedimentalizzato" chiarendo gli aspetti che lo differenziano dalle gare negoziate o aperte per le quali il Codice prevede l'osservanza da parte della stazione appaltante di regole procedimentali e adempimenti, anche formali, specifici.
I giudici hanno in primo luogo evidenziato che ai sensi dell’art. 3 dell’allegato I.1 del D. Leg.vo 36/2023, comma 1, lett. d), per “affidamento diretto” si intende l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’art. 50, D. Leg.vo 36/2023, lett. a) e b), e dei requisiti generali o speciali previsti dal Codice.
Per espressa previsione legislativa, dunque, l’affidamento diretto non è una gara (che implica obblighi procedurali specifici), ma una procedura priva ex se di carattere propriamente comparativo e non soggetta ad una rigida procedimentalizzazione, nella quale prevalgono, in ragione del limitato valore della spesa, esigenze di semplificazione per una maggiore accelerazione delle procedure di acquisizione del servizio.
In tale contesto l’offerta è una mera “proposta contrattuale” articolata dall’impresa in modo da rispondere alle richieste specifiche dell'amministrazione acquirente, sulla base dei parametri dalla stessa indicati, che non impegna a un confronto comparativo strutturato, né tantomeno a una "pesatura" dei contenuti delle proposte dei diversi operatori (v. in tal senso TAR Lombardia-Milano 11/06/2024, n. 1778).
Ne deriva che l’individuazione dell’operatore cui affidare il servizio, connotata dall’esercizio di una discrezionalità tecnica e amministrativa ancora più accentuata di quella ordinariamente riscontrabile nelle procedure ad evidenza pubblica, stante appunto la natura non comparativa delle valutazioni operate dalla stazione appaltante, si sottrae al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, al quale è consentito esclusivamente un vaglio di ragionevolezza e logicità, volto a verificare se le censure rivelino un’abnormità o arbitrarietà della valutazione o un manifesto travisamento dei fatti.
Il TAR ha spiegato che la mera procedimentalizzazione dell’affidamento diretto, mediante l’acquisizione di una pluralità di preventivi e l'indicazione dei criteri per la selezione degli operatori non lo trasforma in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall'amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze (v. C. Stato 15/01/2024, n. 503).
Si tratta infatti di un mero confronto non in ottica comparativa, con conseguente dovere della stazione appaltante di motivare la scelta dell'aggiudicatario solo in termini di economicità e di rispondenza dell'offerta alle proprie esigenze.
Parimenti, non trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara neppure la richiesta del possesso, in capo agli operatori, di requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. Tale richiesta è conforme a quanto previsto all'art. 17, comma 2, D. Leg.vo 36/2023 in forza del quale, in caso di affidamento diretto, la decisione di contrarre “individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”.