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19/04/2024

Cessioni crediti bonus fiscali: tabelle aggiornate di tutte le casistiche consentite con spiegazioni

Dopo l’ultimo intervento attuato con il D.L. 39/2024 (che fa seguito ai precedenti attuati con il D.L. 11/2023 e 212/2023), proponiamo un completo e rigoroso riepilogo del groviglio di scadenze, condizioni e casistiche, che aiuta a capire se un intervento può ancora, o no, usufruire della cessione del credito o dello sconto in fattura.

Nota a cura di Dino de Paolis
Direttore Bollettino di Legislazione Tecnica

Con tre provvedimenti nel periodo compreso tra il mese di febbraio 2023 e il mese di aprile 2024, il Governo ha progressivamente ridotto, fino di fatto ad azzerare quasi completamente, le possibilità di ricorrere alle opzioni per la cessione del credito o lo sconto in fattura in luogo delle detrazioni per la fruizione delle varie agevolazioni fiscali per gli interventi edilizi (opzioni previste dall’art. 121 del D.L. 34/2020).
Il tutto ha creato un groviglio di casistiche e di scadenze che viene illustrato di seguito anche con l’ausilio di tre tabelle riepilogative, aggiornate all’ultimo intervento recato dal D.L. 29/03/2024, n. 39.
Le tabelle sono precedute, per una migliore comprensione e rigoroso riscontro con i riferimenti normativi, dall’analisi puntuale dei tre interventi normativi in ordine cronologico. Click sui link normativi per consultare a finestra i testi aggiornati e con le note di coordinamento.

*PRIMO INTERVENTO* D.L. 16/02/2023, n. 11 (in vigore dal 17/02/2023 e convertito in legge dalla L. 11/04/2023, n. 38)
L’art. 2 del D.L. 11/2023, con i commi da 1 a 3-quater, ha previsto il divieto di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, per tutti gli interventi attuati con procedimenti edilizi avviati a far data dal 17/02/2023, con alcune eccezioni.
In particolare, dopo questo primo intervento legislativo, sono rimaste possibili le opzioni per i seguenti interventi:
A) tutti gli interventi attuati con procedimenti edilizi avviati entro il 16/02/2023 (in caso di edilizia libera, entro la data suddetta deve dimostrarsi l’inizio dei lavori oppure la stipula di un contratto vincolante, e per il Superbonus su parti comuni l’adozione della delibera assembleare - cfr. art. 2 del D.L. 11/2023, comma 2 lettere a, b e c primo periodo e comma 3);
B) interventi, anche se attuati con procedimenti edilizi avviati a far data dal 17/02/2023:
B.1) su immobili danneggiati da eventi sismici verificatisi a far data dal 01/04/2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza o immobili situati nella Regione Marche, danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15/09/2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza (cfr. art. 2 del D.L. 11/2023, comma 3-quater);
B.2)di cui all’art. 119-ter del D.L. 34/2020, per il superamento e l’eliminazione di barriere architettoniche (cfr. art. 2 del D.L. 11/2023, comma 1-bis, primo periodo);
B.3)posti in essere da istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché enti aventi le stesse finalità sociali oppure da cooperative di abitazione a proprietà indivisa oppure da soggetti del c.d. “Terzo settore” (Onlus, Aps, Odv), purché già costituiti alla data del 16/02/2023 (cfr. art. 2 del D.L. 11/2023, comma 3-bis, primo periodo);
C) interventi, anche se attuati con procedimenti edilizi avviati a far data dal 17/02/2023, compresi in piani di recupero o di riqualificazione urbana comunque denominati, che alla data del 16/02/2023 risultino approvati dall’amministrazione comunale e che abbiano contenuti progettuali di dettaglio, siano attuabili a mezzo di “titoli semplificati” e concorrano al risparmio energetico ed all’adeguamento sismico dei fabbricati interessati (cfr. art. 2 del D.L. 11/2023, comma 2 lettera c secondo periodo e comma 3;
D) interventi per il Bonus acquisti, Bonus parcheggi e Sismabonus acquisti, attuati con procedimenti edilizi avviati entro il 16/02/2023 (cfr. art. 2 del D.L. 11/2023, comma 3, lettera c).

*SECONDO INTERVENTO* D.L. 29/12/2023, n. 212 (in vigore dal 30/12/2023 e convertito in legge dalla L. L. 22/02/2024, n. 17)
L’art. 3 del D.L. 212/2023 è intervenuto sulla fattispecie del punto B.2) di cui alla elencazione del primo intervento, stabilendo il divieto di cessione del credito o sconto in fattura per le spese sostenute a partire dal 01/01/2024, tranne che (cfr. art. 2 del D.L. 11/2023, comma 1-bis, secondo periodo):
* per i condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
* per le persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro (il requisito reddituale non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell’art. 3 della L. 104/1992);
* interventi attuati con procedimenti edilizi avviati entro il 29/12/2023 (in caso di edilizia libera, entro la data suddetta deve dimostrarsi l’inizio dei lavori oppure la stipula di un contratto vincolante - cfr. art. 3 del D.L. 212/2023, comma 3).
L’art. 2 del D.L. 212/2023 è intervenuto sulla fattispecie del punto C) di cui alla elencazione del primo intervento, limitando la deroga ai soli interventi comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici e per i quali in data antecedente al 30/12/2023 risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo (cfr. art. 2 del D.L. 212/2023, comma 1).

*TERZO INTERVENTO* D.L. 29/03/2024, n. 39 (in vigore dal 30/03/2024 e al momento in corso di conversione in legge)
L’art. 1 del D.L. 39/2024 è intervenuto:
* sulla fattispecie del punto A) di cui alla elencazione del primo intervento, limitando la deroga ai soli interventi per i quali, alla data del 30/03/2024 siano almeno state sostenute spese, documentate da fatture, per lavori già effettuati (restano quindi fuori gli interventi per i quali, a tale data, non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati - cfr. art. 1 del D.L. 39/2024, comma 5);
* sulla fattispecie del punto B.1) di cui alla elencazione del primo intervento, limitando la deroga ai soli interventi:
- attuati con procedimenti edilizi avviati entro il 29/03/2024 e per i quali alla stessa data siano stati avviati i lavori oppure (se i lavori non sono ancora stati avviati) sia stato stipulato un contratto vincolante e sia stato versato un acconto, per gli interventi in edilizia libera, o almeno sia stata presentata l’istanza per acquisire il titolo abilitativo (cfr. art. 1 del D.L. 39/2024, comma 3 e abrogazione comma 3-quater, art. 2 del D.L. 11/2023);
- attuati con procedimenti edilizi avviati a far data dal 30/03/2024, ma solo nel limite complessivo di ulteriori 400 milioni di euro per il 2024, di cui 70 milioni per il sisma del 06/04/2009 (spetterà al Commissario straordinario assicurare il rispetto del limite di spesa, verificandone il raggiungimento ai fini della sospensione della deroga - cfr. art. 2 del D.L. 11/2023, nuovo comma 3-ter.1);
* sulla fattispecie del punto B.2) di cui alla elencazione del primo intervento, limitando la deroga ai soli interventi attuati con procedimenti edilizi avviati entro il 29/03/2024 e per i quali alla stessa data siano stati avviati i lavori oppure (se i lavori non sono ancora stati avviati) sia stato stipulato un contratto vincolante e sia stato versato un acconto, per gli interventi in edilizia libera (cfr. art. 1 del D.L. 39/2024, comma 4 e abrogazione primo periodo del comma 1-bis, art. 2 del D.L. 11/2023);
* sulla fattispecie del punto B.3) di cui alla elencazione del primo intervento, limitando la deroga ai soli interventi attuati con procedimenti edilizi avviati entro il 29/03/2024 e per i quali alla stessa data siano stati avviati i lavori oppure (se i lavori non sono ancora stati avviati) sia stato stipulato un contratto vincolante e sia stato versato un acconto, per gli interventi in edilizia libera (cfr. art. 1 del D.L. 39/2024, comma 2 e abrogazione primo periodo del comma 3-bis, art. 2 del D.L. 11/2023).

TABELLE RIEPILOGATIVE - Di seguito, le tre tabelle riepilogative.

 

Tabella 1
TUTTI I CONTRIBUENTI AMMESSI DIVERSI DA IACP, COOPERATIVE E TERZO SETTORE
IMMOBILI NON DANNEGGIATI DA SISMA O ALLUVIONE

BONUS

CESSIONE CREDITO IN BASE A DATA AVVIO PROCEDIMENTO EDILIZIO

Entro il 16/02/2023 (*)

Dal 17/02/2023 al 29/12/2023

Dal 30/12/2023 al 29/03/2024

A partire dal 30/03/2024

INTERVENTI COMPRESI IN PIANI DI RECUPERO (**)

SI, se comportanti la demolizione e ricostruzione dell’edificio.

NO

NO

BONUS CASA

 

SISMABONUS ORDINARIO

 

ECOBONUS ORDINARIO

 

SUPERBONUS (ECO E SISMA)

SI, purché entro il 29/03/2024 siano state sostenute spese fatturate per lavori già eseguiti a tale data.

NO

BARRIERE ARCHITETTONICHE

SI, per le spese sostenute entro il 31/12/2023.

 

SI, per le spese sostenute dal 01/01/2024 e fino al 29/03/2024, solo per: i) condomini per interventi su parti comuni condominiali; ii) persone fisiche proprietari o usufruttuari su prima casa e con specifici requisiti reddituali (no requisiti reddituali in presenza di persone con disabilità).

 

SI, per le spese sostenute a partire dal 30/03/2024, solo per: i) condomini per interventi su parti comuni condominiali; ii) persone fisiche proprietari o usufruttuari su prima casa e con specifici requisiti reddituali (no requisiti reddituali in presenza di persone con disabilità), a patto inoltre che entro il 29/03/2024 siano iniziati i lavori oppure (se i lavori non sono iniziati) sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto (per gli interventi in edilizia libera).

NO

BONUS ACQUISTI

 

BONUS PARCHEGGI

 

SISMABONUS ACQUISTI

SI

NO

 

(*) In caso di interventi in edilizia libera, occorre poter dimostrare che entro la data indicata si sia verificato l’inizio dei lavori. Nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, bisogna invece dimostrare che entro le date indicate vi sia stata la stipula di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e servizi oggetto dei lavori. Nel caso in cui non risultino versati acconti, la data antecedente dell’inizio dei lavori o della stipulazione di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva. Inoltre, in caso di interventi su parti comuni condominiali, entro la data indicata deve essere stata adottata la delibera dell’assemblea condominiale di approvazione dell’esecuzione dei lavori.
(**) Deve tuttavia trattarsi di interventi che alla data del 16/02/2023 risultino approvati dall’amministrazione comunale e che abbiano contenuti progettuali di dettaglio, siano attuabili a mezzo di “titoli semplificati” e concorrano al risparmio energetico ed all’adeguamento sismico dei fabbricati interessati.

 

Tabella 2
IACP, COOPERATIVE E TERZO SETTORE
IMMOBILI NON DANNEGGIATI DA SISMA O ALLUVIONE

BONUS

CESSIONE CREDITO IN BASE A DATA AVVIO PROCEDIMENTO EDILIZIO

Entro il 16/02/2023

Dal 17/02/2023 al 29/12/2023

Dal 30/12/2023 al 29/03/2024 (*)

A partire dal 30/03/2024

INTERVENTI COMPRESI IN PIANI DI RECUPERO (**)

SI, se comportanti la demolizione e ricostruzione dell’edificio.

NO

NO

SISMABONUS ORDINARIO

 

ECOBONUS ORDINARIO

 

SUPERBONUS (ECO E SISMA)

 

BARRIERE ARCHITETTONICHE

SI, purché: i) si tratti di soggetti già costituiti alla data del 16/02/2023; ii) entro il 29/03/2024 siano iniziati i lavori oppure (se i lavori non sono iniziati) sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto (per gli interventi in edilizia libera).

 

Inoltre, entro il 29/03/2024 devono essere iniziati i lavori oppure (se i lavori non sono iniziati) deve essere stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto (per gli interventi in edilizia libera).

NO

 

(*) In caso di interventi su parti comuni condominiali, entro la data indicata deve essere stata adottata la delibera dell’assemblea condominiale di approvazione dell’esecuzione dei lavori.
(**) Deve tuttavia trattarsi di interventi che alla data del 16/02/2023 risultino approvati dall’amministrazione comunale e che abbiano contenuti progettuali di dettaglio, siano attuabili a mezzo di “titoli semplificati” e concorrano al risparmio energetico ed all’adeguamento sismico dei fabbricati interessati.

 

Tabella 3
TUTTI I CONTRIBUENTI AMMESSI
IMMOBILI DANNEGGIATI DA SISMA O ALLUVIONE

BONUS

CESSIONE CREDITO IN BASE A DATA AVVIO PROCEDIMENTO EDILIZIO

Entro il 16/02/2023

Dal 17/02/2023 al 29/12/2023

Dal 30/12/2023 al 29/03/2024 (*)

A partire dal 30/03/2024

BONUS CASA

 

SISMABONUS ORDINARIO

 

ECOBONUS ORDINARIO

 

SUPERBONUS (ECO E SISMA)

 

BARRIERE ARCHITETTONICHE

SI, purché entro il 29/03/2024 siano iniziati i lavori oppure (se i lavori non sono iniziati) sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto (per gli interventi in edilizia libera), oppure sia almeno stato avviato il procedimento edilizio

SI, ma solo nel limite complessivo di ulteriori 400 milioni di euro per il 2024, di cui 70 milioni per il sisma del 06/04/2009

 

(*) In caso di interventi su parti comuni condominiali, entro la data indicata deve essere stata adottata la delibera dell’assemblea condominiale di approvazione dell’esecuzione dei lavori.

Dalla redazione