Revisione prezzi materiali da costruzione: i prezzari aggiornati si applicano anche in diminuzione | Bollettino di Legislazione Tecnica
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24/02/2025

Revisione prezzi materiali da costruzione: i prezzari aggiornati si applicano anche in diminuzione

L'ANAC ha chiarito che l'adeguamento dei prezzi previsto dal Decreto Aiuti si applica anche nel caso in cui dai prezzari aggiornati si riscontrino prezzi inferiori a quelli contrattuali.

REVISIONE PREZZI MATERIALI COSTRUZIONE DIMINUZIONE - Con riferimento al meccanismo di revisione dei prezzi dei materiali di costruzione, previsto dall'art. 26 del D.L. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti), è stato chiesto ad ANAC se in caso di variazioni in diminuzione, sia corretto registrare in contabilità prezzi inferiori a quelli contrattuali, fino a determinare un importo complessivo totale inferiore a quello di contratto. Il tema riguarda il caso in cui l'applicazione in concreto del meccanismo di adeguamento prezzi dia luogo, a seguito dalla differenza tra l’importo complessivo del SAL determinato sulla base dei prezzi aggiornati e quello dovuto in base ai prezzi contrattuali, ad un importo in diminuzione.

Considerazioni ANAC
L'ANAC, con il recente parere del 12/02/2025, n. 4, ha svolto le seguenti considerazioni in relazione alle previsioni emergenziali dettate dal legislatore per la compensazione/revisione dei prezzi dei contratti pubblici:
- la possibilità di procedere alla modifica dei contratti pubblici durante il periodo di efficacia, è limitata ai casi, specifici e tassativi, fissati dall’art. 106 del D. Leg.vo 50/2016, come oggi sostituito dall’art. 120 del D. Leg.vo 36/2023 (si veda Compensazione prezzi materiali da costruzione e costi della sicurezza);
- l’art. 60, comma 1, del D. Leg.vo 36/2023, stabilisce nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l’inserimento delle clausole di revisione prezzi;
- il legislatore, al fine di mitigare gli effetti dell’eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, è intervenuto in relazione ai contratti pubblici in corso di esecuzione, con disposizioni derogatorie alle disposizioni della lett. a) dell’articolo 106, comma 1, del D. Leg.vo 50/2016;
- tra queste, l’art. 26 del D.L. 50/2022 ha introdotto un meccanismo di adeguamento dei prezzi basato sull’adozione dei SAL con applicazione dei prezzari regionali aggiornati con cadenza infrannuale, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali (si veda Appalti pubblici e adozione SAL con applicazione dei prezzari aggiornati);
- il meccanismo di adeguamento dei prezzi disciplinato all’art. 26 del D.L. 50/2022, deve ritenersi obbligatorio in presenza delle condizioni ivi indicate, pertanto la stazione appaltante è obbligata ad effettuare l’indicato adeguamento prezzi secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla norma (Compensazione prezzi materiali costruzione: obbligo delle s.a. anche se l'appaltatrice rinuncia);
- il comma 6-bis dell'art. 26 del D.L. 50/2022 prevede l'applicazione dei prezzari regionali aggiornati annualmente in aumento o in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara. Inoltre, il comma 6-quinquies dell'art. 26 del D.L. 50/2022 prevede l'applicazione dell'eventuale conguaglio in aumento o in diminuzione in occasione del pagamento dei SAL dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure a seguito dell’aggiornamento del prezzario.

Conclusioni ANAC
L'ANAC, con riferimento alle disposizioni dell'art. 26 del D.L. 50/2022, ha concluso che:
- lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni ivi indicate è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati;
- l’applicazione dei prezzari annualmente aggiornati è da considerarsi sia in aumento che in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta;
- gli eventuali minori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari rimangono nella disponibilità della stazione appaltante fino a quando non siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, per essere utilizzati nell’ambito del medesimo intervento.

Pertanto, fermo l’obbligo di applicare la misura straordinaria prevista dall’art. 26 del D.L. 50/2022, in presenza delle specifiche condizioni ivi stabilite ed entro i limiti disposti, la misura revisionale trova applicazione anche nel caso in cui dai prezzari aggiornati si riscontrino prezzi inferiori a quelli contrattuali e da tale aggiornamento derivi eventualmente, all’esito delle operazioni di verifica della relativa contabilità, la necessità di adeguare l’importo dell’appalto.

Dalla redazione