Cappotto termico e autorizzazione paesaggistica | Bollettino di Legislazione Tecnica
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02/04/2021

Cappotto termico e autorizzazione paesaggistica

Dopo la Circolare Mibact 4/2021, riepiloghiamo con l'ausilio di uno schema pratico finale i criteri per stabilire quando la realizzazione dell'isolamento a cappotto su edifici sottoposti a vincolo paesaggistico sia esonerata dall'autorizzazione paesaggistica e quando invece sia necessaria l’autorizzazione, sia pure in forma semplificata.

Per la fruizione delle detrazioni fiscali di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020 (c.d. “Superbonus 110%”, vedi Superbonus 110% risparmio energetico e consolidamento antisismico) che agevola, tra gli altri, interventi di isolamento a cappotto dell’involucro edilizio, è particolarmente importante chiarire - in presenza di immobili sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi del D. Leg.vo 42/2004 - quando tale intervento possa essere eseguito senza autorizzazione paesaggistica, o quando necessiti invece di autorizzazione paesaggistica (per il regime edilizio e gli altri vincoli da rispettare vedi anche Cappotto termico: regime edilizio, distanze e autorizzazione paesaggistica).

IMMOBILI SOGGETTI A VINCOLO PAESAGGISTICO, INDIVIDUAZIONE E DIFFERENZE -Le aree tutelate per legge perché di interesse paesaggistico (es. territori costieri, parchi e riserve, ecc.) sono individuate dall’art. 142 del D. Leg.vo 42/2004.

A sua volta invece, l’art. 136 del D. Leg.vo 42/2004 individua quali immobili ed aree di interesse paesaggistico (se ed in quanto dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi e secondo le procedure di cui all’art. 138 del D. Leg.vo 42/2004 e seguenti):
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte II del Codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Mentre quelli di cui alle lettere a) e b) sono vincoli “puntuali”, cioè imposti sul singolo bene, quelli di cui alle lettere c) e d) - al pari di quelli di cui all’art. 142 del D. Leg.vo 42/200 - sono invece vincoli “diffusi”, riguardano cioè intere zone o complessi di edifici.

CAPPOTTO TERMICO E AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - Il D.P.R. 13/02/2017, n. 31, ha operato delle semplificazioni procedimentali, individuando delle tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica (Allegato A) ed altre che invece sono sì soggette ad autorizzazione paesaggistica, ma con una procedura semplificata (Allegato B).
Vedi anche Autorizzazione paesaggistica: interventi e procedure dopo il D.P.R. 31/2017.

Il D.P.R. 31/2017 contempla cappotto termico:
A) nell’allegato A (che elenca gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica), al punto A2 relativo agli interventi di coibentazione volti a migliorare l'efficienza energetica degli edifici, che non comportino la realizzazione di elementi o manufatti emergenti dalla sagoma, ivi compresi quelli eseguiti sulle falde di copertura, sempreché siano eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel Comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;
B) nell’allegato B (che elenca gli interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato), al punto B5 relativo più genericamente agli interventi finalizzati al contenimento dei consumi energetici degli edifici, laddove comportanti innovazioni nelle caratteristiche morfotipologiche, ovvero nei materiali di finitura o di rivestimento preesistenti.

Si pone quindi la questione di capire quando la realizzazione del cappotto termico rientri nel punto A2, quindi nella liberalizzazione (nel senso di esonero dall’autorizzazione paesaggistica), e quando invece rientri nel punto B5, che invece necessita dell’autorizzazione con procedura semplificata.

Lieve entità degli interventi. A monte, il D.P.R. 31/2017 incontra un significativo limite, derivante dalla necessaria presenza del pre-requisito della “lieve entità” degli interventi, o del loro carattere “minore, privo di rilevanza paesaggistica” (vedi: Circolare 21/07/2017, n. 42; Circolare 04/03/2021, n. 4).

Categoria degli interventi. Altro presupposto per l’applicazione della liberalizzazione - ai sensi dell’art. 149 del D. Leg.vo 42/2004, lettera a) - è che ci si trovi in presenza di interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, consolidamento statico o restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

Modifiche alla sagoma e rispetto delle caratteristiche preesistenti. Come si è visto, affinché la realizzazione del cappotto termico possa rientrare nel punto A2 del D.P.R. 31/2017 (e quindi essere escluso dalla necessità di richiedere l’autorizzazione paesaggistica) occorre il rispetto dei seguenti specifici requisiti:
- che non siano realizzati elementi o manufatti emergenti dalla sagoma;
- che siano rispettate le caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti.

La definizione tecnica di “sagoma” di un edificio è contenuta nell’Int. Conf. Unif. 20/10/2016, n. 125/CU, punto 18 dell’allegato A, secondo cui la sagoma è la conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l’edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m. Come già evidenziato, il punto A2 del D.P.R. 31/2017 prevede tra i requisiti per l’esclusione dell’obbligo di autorizzazione paesaggistica il fatto che gli interventi non comportino la realizzazione di elementi o manufatti emergenti dalla sagoma.

Al riguardo si evidenzia che:
- la norma non specifica se la condizione debba essere riferita a elementi che sporgano rispetto alla complessiva sagoma, oppure anche al semplice “inspessimento” che l’applicazione del rivestimento esterno sempre comporta;
- si tratta di un parametro assolutamente quantitativo e soggettivo, poiché non esiste una misura al di sotto o al di sopra della quale si possa definire che gli elementi isolanti “emergono” o meno dalla sagoma, ed inoltre non c’è un concetto di “lieve” o “modesta” modifica della sagoma.

A tale proposito, la Circolare 04/03/2021, n. 4, ha evidenziato che gli interventi di isolamento termico che interessano l’involucro dell’edificio possono comportare incrementi di spessore anche significativi in funzione dello specifico materiale e/o della soluzione tecnica prescelta e del grado di efficientamento termico atteso dall’intervento.
Pertanto, si deve escludere che tali interventi possano ritenersi sempre eseguibili nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti.
Ne segue, sempre secondo la Circolare 4/2021, che per verificare l’applicabilità o meno della liberalizzazione, occorrerà avere riguardo anche alla natura del vincolo, perché la liberalizzazione non potrà essere applicata agli immobili per i quali siano rilevanti le intrinseche caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche e dei materiali.

Tipologia del vincolo paesaggistico. Sul punto la Circolare 04/03/2021, n. 4, spiega che, per capire se la realizzazione del cappotto termico rientri nel punto A2 (quindi nella “liberalizzazione”) oppure nel punto B5 (quindi nella procedura semplificata), bisogna avere riguardo anche alla tipologia del vincolo paesaggistico.
Il Ministero ha chiarito in particolare che la “liberalizzazione”:
1) non si applica (e quindi si rientra nel punto B5) per gli interventi di isolamento a cappotto su beni vincolati ai sensi dell’art. 136 del D. Leg.vo 42/2004, lettere a), b);
2) non si applica (e quindi si rientra nel punto B5) per gli interventi di isolamento a cappotto su beni vincolati ai sensi dell’art. 136 del D. Leg.vo 42/2004, lettera c), quando si tratti di beni di “interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici”;
3) si applica (e quindi si può rientrare nel punto A2 in presenza degli altri presupposti) per gli interventi di isolamento a cappotto su beni vincolati ai sensi dell’art. 136 del D. Leg.vo 42/2004, lettera c), quando non si tratti di beni di “interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici”;
4) si applica infine (e quindi si può rientrare nel punto A2 in presenza degli altri presupposti) per gli interventi di isolamento a cappotto su beni vincolati ai sensi dell’art. 136 del D. Leg.vo 42/2004, lettera d), oppure ai sensi dell’art. 142 del D. Leg.vo 42/2004.

Riguardo ai punti 2) e 3), per definire cosa si intende per immobili di “interesse storico-architettonico o storico-testimoniale”, la Circolare 4/2021 ripropone la distinzione già fatta dalla Circolare 42/2017, che al punto 6:
- qualifica convenzionalmente come immobili di “interesse storico-architettonico o storico-testimoniale”, gli immobili la cui data di costruzione sia entro il 31/12/1945 (edifici definiti “di edilizia storica” dalla Circolare);
- esclude di converso da tale qualifica gli immobili (edifici definiti quindi di “edilizia contemporanea”) la cui data di costruzione sia successiva al 31/12/1945.

Di conseguenza, con riguardo al regime applicabile agli interventi di isolamento a cappotto in relazione alla natura del vincolo si può concludere che:
- possono rientrare nel punto A2 (in presenza degli altri presupposti) gli interventi di cappotto termico realizzati su beni che ricadono in aree vincolate ai sensi dell’art. 142 del D. Leg.vo 42/2004, oppure ai sensi della lettera d) di cui all’art. 136 del D. Leg.vo 42/2004, oppure ai sensi della lettera c) di cui all’art. 136 del D. Leg.vo 42/2004, la cui data di costruzione sia successiva al 31/12/1945 (edilizia contemporanea);
- devono rientrare nel punto B5 gli interventi di cappotto termico realizzati su beni che ricadono in aree vincolate ai sensi della lettera c) di cui all’art. 136 del D. Leg.vo 42/2004, la cui data di costruzione sia entro il 31/12/1945 (edilizia storica), oppure su beni vincolati ai sensi delle lettere a) e b) di cui all’art. 136 del D. Leg.vo 42/2004.

CONCLUSIONI E RIEPILOGO - Sulla base di tutte le considerazioni sopra esposte, possiamo riepilogare e sintetizzare il tutto.
Per poter rientrare nel punto A2 l’intervento per la realizzazione del cappotto termico deve rispettare tutti i seguenti requisiti:
1) essere di lieve entità (vedi sopra);
2) essere inquadrato in un complessivo intervento che sia di manutenzione straordinaria, oppure di restauro conservativo, che non alteri lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore dell’edificio;
3) non comportare la realizzazione di elementi o manufatti emergenti dalla sagoma;
4) essere eseguito nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;
5) essere eseguito su beni ricadenti in aree vincolate ai sensi dell’art. 142 del D. Leg.vo 42/2004, oppure in aree vincolate ai sensi dell’art. 136 del D. Leg.vo 42/2004, lettera d) oppure lettera c), purché si tratti di immobile costruito dopo il 31/12/1945.

In tutti gli altri casi, si ricade nel punto B5.

Dalla redazione