FAST FIND : FL7520

Flash news del
13/03/2023

Installazione di canna fumaria, regime edilizio

Il TAR Lazio ritiene che per l’installazione di una canna fumaria sia necessaria la SCIA. Secondo i giudici si tratta di un intervento che rientra nella manutenzione straordinaria e/o risanamento conservativo poiché funzionale a realizzare ed integrare i servizi tecnologici a servizio dell’edificio, nonché ad assicurarne la funzionalità.

Nel caso di specie il condominio contestava la sanzione di 25.000 euro inflitta ai sensi dell’art. 37, D.P.R. 380/2001 (interventi in assenza o in difformità dalla Segnalazione certificata di inizio attività) per l’installazione di una canna fumaria a servizio della centrale termica condominiale in aderenza alla facciata prospicente il giardino interno del fabbricato e sovrapposta alla canna fumaria esistente.
Secondo il condominio, l’opera sarebbe rientrata nella categoria degli interventi di manutenzione ordinaria totalmente liberi, per i quali non sono previste procedure da osservarsi né sanzioni di alcun genere o, al più, soggetti a CILA, per i quali la mancata osservanza della procedura dà luogo ad una più esigua sanzione.

Il TAR Lazio-Roma 24/02/2023, n. 3214 ha invece ritenuto che l’intervento realizzato rientrasse a pieno titolo nella categoria dei lavori “di manutenzione straordinaria” e/o “di restauro e di risanamento conservativo” di cui all’art. 22, D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. a) e b).
I giudici hanno confermato che la canna fumaria non altera la volumetria complessiva degli edifici e non comporta mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico. Tuttavia si tratta di una struttura necessaria per realizzare ed integrare i servizi tecnologici a servizio dell’edificio nonché ad assicurarne la funzionalità attraverso il ripristino e il rinnovo dei relativi impianti, realizzabile mediante SCIA, nonché in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.

È stato inoltre ritenuto irrilevante il carattere preesistente dell’impianto, in quanto ai sensi dell’art. 3, D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. c), negli interventi di restauro e di risanamento conservativo sono compresi anche quelli volti a garantire la funzionalità degli impianti, mediante il loro rinnovo e ripristino e non già soltanto quelli finalizzati a realizzarli ex novo. Nel caso di specie, tra l’altro, risultava che la canna fumaria fosse stata realizzata non in sostituzione della preesistente, quanto in sua aggiunta.

Sul tema si segnala, per altri aspetti, anche la sentenza del TAR Umbria 08/02/2021, n. 38, secondo cui l'installazione di una canna fumaria lungo la parete esterna di un fabbricato a destinazione abitativa nel centro storico necessita dell'autorizzazione paesaggistica mediante procedura ordinaria, non rientrando tra gli interventi autorizzabili con la procedura semplificata (si veda Installazione di canna fumaria in centro storico e autorizzazione paesaggistica).

Dalla redazione