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28/08/2024

Ripristino della natura, nuovo Regolamento UE

Il Parlamento europeo ha pubblicato il Regolamento per il ripristino della natura, miglioramento degli ecosistemi e della biodiversità. Il provvedimento prevede l'aumento di spazi verdi urbani anche mediante integrazione negli edifici e nelle infrastrutture.

Il Regolamento 24/06/2024, n. 1991, pubblicato il 29/07/2024, istituisce un quadro di misure per il ripristino della biodiversità, basate sulla superficie, allo scopo di raggiungere gli obiettivi fissati dall’Unione europea nell'insieme delle zone e degli ecosistemi che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento.
Le misure sono volte a ripristinare il buono stato degli habitat terrestri, costieri e di acqua dolce, marini, urbani, agricoli e forestali che risultano degradati.
Il Regolamento è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri ed è in vigore dal 18/08/2024.

OBIETTIVI - In particolare, le nuove norme contribuiscono:
a) al recupero a lungo termine e duraturo della biodiversità e della resilienza degli ecosistemi in tutte le zone terrestri e marine degli Stati membri attraverso il ripristino degli ecosistemi degradati;
b) al conseguimento degli obiettivi generali dell'Unione in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai medesimi e neutralità in termini di degrado del suolo;
c) a una maggiore sicurezza alimentare;
d) all'adempimento degli impegni internazionali dell'Unione (art. 1).

Negli habitat non in buono stato le misure di ripristino dovranno essere attuate su:
- almeno il 30% della superficie entro il 2030;
- almeno il 60% della superficie entro il 2040;
- almeno il 90% della superficie entro il 2050.
Fino al 2030, le zone situate nei siti Natura 2000 avranno la priorità (art. 4).

PIANO NAZIONALE DI RIPRISTINO - Gli Stati membri dovranno elaborare e presentare alla Commissione entro il 01/09/2026 un piano nazionale di ripristino con le misure ritenute necessarie per il conseguimento degli obiettivi (artt. 15 e 16).
La Commissione valuta il progetto di piano nazionale di ripristino entro sei mesi dalla data di ricevimento. Gli Stati devono monitorare i progressi compiuti e comunicare - entro il 30/06/2028 e successivamente almeno ogni tre anni - una serie di informazioni relative all’attuazione del piano (artt. 20 e 21).

RIPRISTINO DEGLI ECOSISTEMI URBANI - Il Regolamento prevede una mappatura delle zone di ecosistemi urbani per tutte le città, piccole città e sobborghi. Le zone possono comprendere:
a) l'intera città o piccola città e sobborgo; o
b) parti della città o della piccola città e sobborgo, compresi almeno i centri urbani, gli agglomerati urbani e, se lo Stato membro interessato lo ritiene opportuno, le zone periurbane (art. 14, paragrafo 4).

In tali ambiti gli Stati membri devono garantire entro il 2030 il mantenimento della superficie nazionale totale degli spazi verdi urbani e di copertura della volta arborea urbana rispetto al 2024 (art. 8, paragrafo 1). Dal 01/01/2031 tale superficie dovrà essere aumentata mediante l'integrazione di spazi verdi urbani negli edifici e nelle infrastrutture, fino al raggiungimento di un livello soddisfacente (art. 8, paragrafo 2 e art. 14, paragrafo 5).

ALTRE MISURE - Tra le misure di ripristino (allegato VII), il Regolamento individua:
- l’integrazione delle aree verdi urbane con elementi caratteristici ecologici, quali parchi, alberi e macchie boschive, tetti verdi, prati a fiori selvatici, giardini, orticoltura urbana, strade alberate, prati e siepi urbani, stagni e corsi d'acqua, prendendo in considerazione, tra l'altro, la diversità delle specie, le specie autoctone, le condizioni locali e la resilienza ai cambiamenti climatici;
- l’arresto o la riduzione dell'inquinamento dalla sostanze chimiche pericolose, acque reflue urbane e industriali e altri rifiuti, compresi quelli dispersi e la plastica, nonché dell'inquinamento luminoso in tutti gli ecosistemi;
- la trasformazione in siti naturali dei siti dismessi, ex aree industriali e cave.

MESSA A DIMORA DI NUOVI ALBERI - In sede di individuazione e attuazione delle misure di ripristino per conseguire gli obiettivi e ottemperare agli obblighi previsti da Regolamento, gli Stati membri sono chiamati a contribuire all'impegno di piantare almeno tre miliardi di nuovi alberi entro il 2030 a livello dell'Unione (art. 13).

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al testo del Regolamento 26/06/2024, n. 1991.

Dalla redazione