Opere precarie, caratteristiche di temporaneità e amovibilità | Bollettino di Legislazione Tecnica
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29/08/2024

Opere precarie, caratteristiche di temporaneità e amovibilità

Secondo il Consiglio di Stato non può riconoscersi la natura di opera precaria al manufatto che non sia oggettivamente destinato a soddisfare un'esigenza meramente transitoria, anche se non infisso al suolo.

FATTISPECIE - Nel caso di specie si trattava di alcune opere poste a servizio di un’officina in area gravata da vincoli (serra e tettoie aperte su tre lati). Secondo i ricorrenti tali opere, di natura precaria e pertinenziale, erano prive di una propria autonomia funzionale e strutturale e, come tali, condonabili anche in zona vincolata.

OPERE PRECARIE, CARATTERISTICHE - Secondo C. Stato 05/07/2024, n. 5977, invece si trattava di installazioni apparentemente precarie, ma funzionalmente destinate a soddisfare esigenze caratterizzate da stabilità. I giudici hanno spiegato che, in ordine ai requisiti che deve avere un'opera per essere considerata precaria, possono essere ipotizzati in astratto due criteri discretivi:
1) criterio strutturale, in virtù del quale è precario ciò che non è stabilmente infisso al suolo;
2) il criterio funzionale, in virtù del quale è precario ciò che è destinato a soddisfare un'esigenza temporanea.
La giurisprudenza è concorde nel senso che per individuare la natura precaria di un'opera edilizia si debba seguire non il criterio strutturale, ma il criterio funzionale, per cui un'opera può anche non essere stabilmente infissa al suolo, ma se essa presenta la caratteristica di essere realizzata per soddisfare esigenze non temporanee, non può beneficiare del regime delle opere precarie.
È pertanto necessario un titolo edilizio per la realizzazione di tutti quei manufatti che, anche se non necessariamente infissi nel suolo e pur semplicemente aderenti a questo, alterino lo stato dei luoghi in modo stabile, non irrilevante e non meramente occasionale, ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato.
La natura precaria di un manufatto, non può, quindi, essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all'opera dal costruttore, ma deve ricollegarsi all'intrinseca destinazione materiale di essa a un uso realmente precario e temporaneo, per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, non essendo sufficiente che si tratti eventualmente di un manufatto smontabile e/o non infisso al suolo.

Nel caso di specie il Consiglio di Stato, preso atto della pacifica destinazione dei manufatti in questione a servizio dell’azienda da “tempo immemore”, ha escluso la natura precaria, qualificandoli come nuove costruzioni ai sensi dell’art. 3, D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. e.5) secondo cui sono qualificabile come nuova costruzione l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee.

CONDONO IN AREA VINCOLATA - Quanto alla sanabilità delle opere, il Consiglio ha ribadito che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 32 della L. 47/1985 e dell’art. 32, D.L. 269/2003, comma 27, lett. d), gli abusi commessi su beni sottoposti a vincolo di inedificabilità, sia esso di natura relativa o assoluta, non possono essere condonati quando ricorrono le seguenti condizioni (tutte riscontrate dall’amministrazione nel caso di specie):
a) l'imposizione del vincolo di inedificabilità è precedente all’esecuzione delle opere;
b) la realizzazione del manufatto avviene in assenza o difformità dal titolo edilizio;
c) l’intervento non è conforme alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici (sicché nelle zone sottoposte a vincolo paesistico, sia esso assoluto o relativo, è consentita la sanatoria dei soli abusi formali).

Inoltre il condono previsto dall’art. 32 del D.L. 269/2003 trova applicazione esclusivamente in presenza di interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell'allegato 1 del citato Decreto (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) e previo parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo, mentre non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3 del medesimo allegato, anche se l'area è sottoposta a vincolo di inedificabilità relativa e gli interventi risultano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti.
In argomento si veda anche la Nota: Abusi edilizi in zone vincolate, limiti all'applicazione del terzo condono.

Dalla redazione