FAST FIND : FL8248

Flash news del
27/08/2024

Verifica anomalia offerta, giustificazioni mediante preventivi

Il Consiglio di Stato ha affermato che il concorrente può giustificare il ribasso proposto facendo riferimento a semplici preventivi. La richiesta di dimostrazione esclusivamente mediante fatture quietanzate è lesiva della parità di trattamento degli operatori economici.

Nel caso in esame si trattava di una procedura negoziata per l’affidamento dell’accordo quadro avente ad oggetto i lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici del Comune. Il ricorrente contestava l’esclusione all’esito del sub procedimento di verifica di congruità dell’offerta perchè non aveva dimostrato le singole voci di costo attraverso fatture quietanzate.
Il Comune, in sostanza, aveva introdotto in corso di gara una regola secondo la quale i prezzi con scostamento inferiore al 20% potevano essere giustificati mediante “preventivi”; i prezzi al di sopra di tale soglia dovevano invece essere giustificati attraverso “fatture quietanzate”. In assenza di fatture, le offerte sarebbero state escluse.

C. Stato 14/08/2024, n. 7128 ha in primo luogo osservato che tale meccanismo di esclusione generalizzato e a carattere automatico, avrebbe dovuto formare oggetto di procedimentalizzazione e dunque di previa tempestiva conoscenza, da parte di tutti gli operatori, i quali devono poter formulare le proprie offerte in modo consapevole. Nel caso di specie, invece, tale regola era stata elaborata ed inserita dalla stazione appaltante in corso di gara e soltanto dopo avere avuto piena cognizione circa il contenuto delle rispettive offerte degli operatori economici in competizione.

Ciò posto, i giudici hanno ricordato che in linea generale è ammesso che nelle procedure ad evidenza pubblica il concorrente possa giustificare il ribasso proposto facendo riferimento ai preventivi. È infatti possibile produrre in sede di verifica dell’anomalia preventivi dell’impresa fornitrice con "valore probantedelle condizioni particolarmente vantaggiose ottenute dal concorrente di una gara pubblica e apprezzabili dalla Stazione appaltante nell’ambito del suo potere tecnico-discrezionale di valutazione della congruità dell’offerta.
Sul punto è stato spiegato che acquisire preventivi (e dunque trattare anche prezzi particolarmente convenienti) costituisce operazione accessibile a tutti gli operatori; acquisire fatture già quietanziate costituisce invece una sorta di “probatio diabolica” percorribile da pochissimi operatori privati, attesa la estrema difficoltà e probabilità che il concorrente abbia avuto modo di realizzare quei medesimi interventi e quelle stesse lavorazioni che formano oggetto dell’appalto. Va inoltre considerato il fenomeno della “fluttuazione dei prezzi” che in ogni caso interessa, altresì, eventuali identiche tipologie di intervento edilizio.
Ove si seguisse questa strada si minerebbe la libertà di impresa e si finirebbe per premiare alcuni pochi operatori a discapito di altri, e ciò con grave vulnus per la parità di trattamento che governa il meccanismo delle pubbliche gare.

Dalla redazione