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30/08/2024

Criteri ambientali minimi (CAM) per progettazione, costruzione e manutenzione delle strade

Con Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 05/08/2024 sono stati adottati i Criteri ambientali minimi (CAM) per l’affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali.

Ai sensi dell'art. 57, comma 2, del D. Leg.vo 36/2023, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM).
I CAM, in particolare quelli premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 108, commi 4 e 5, del D. Leg.vo 36/2023.
Le stazioni appaltanti valorizzano economicamente le procedure di affidamento di appalti e concessioni conformi ai criteri ambientali minimi.

Con il D. Min. Ambiente e Sic. Energ. 03/08/2023  è stato approvato il piano d’azione nazionale (PAN) per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione.
Il nuovo Piano d'azione nazionale (PAN) è stato predisposto alla luce delle intervenute modifiche normative in materia di appalti pubblici verdi, delle indicazioni contenute nelle strategie di politica ambientale, industriale ed economica, nonché delle esperienze e delle attività degli ultimi anni.

Il D. Min. Ambiente e Sic. Energ. 05/08/2024, in vigore dal 21/12/2024, ha adottato i criteri ambientali minimi (CAM) per l’affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali.
Le disposizioni del provvedimento si applicano a tutti i contratti di appalto e alle concessioni aventi per oggetto l’esecuzione di lavori e la prestazione di servizi di progettazione di infrastrutture, includendo interventi di costruzione, manutenzione e adeguamento, come definiti all’art. 2, comma 1, lettere b), c) e d), dell’Allegato I.1 del D. Leg.vo 36/2023.
I criteri definiti sono redatti con l’obiettivo di ridurre gli impatti ambientali generati dai lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali e delle opere di pertinenza stradale, quali piazze, marciapiedi e i parcheggi ad esse connesse, per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità in un’ottica di economia circolare.

Dalla redazione