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Deliberaz. G.R. Veneto 12/08/2014, n. 1521

Requisiti, condizioni e criteri per la classificazione della struttura ricettiva "Albergo diffuso". Deliberazione/CR n. 101 del 15 luglio 2014. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", articoli 24 e 25.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Deliberaz. G.R. 23/02/2016, n. 184
- Deliberaz. G.R. 06/07/2018, n. 989
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Testo del provvedimento

Note per la trasparenza:

Si provvede a completare la classificazione delle strutture ricettive alberghiere definendo i requisiti e le condizioni per la classificazione delle strutture ricettive denominate albergo diffuso ai sensi della nuova Legge regionale in materia di turismo.

L'Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue.

La Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 51 del 18 giugno 2013 ed entrata in vigore il 3 luglio 2013, rappresenta il nuovo quadro di riferimento normativo per il turismo e l'industria turistica regionale, volto a definire una politica regionale di promozione dello sviluppo sostenibile dell'industria turistica in uno scenario di profonda evoluzione dei mercati internazionali, dei profili della domanda e di cambiamento del quadro economico e sociale.

Con questa nuova normativa, il legislatore regionale ha novellato la disciplina e le condizioni di operatività dell'industria turistica, ridefinito la governance del complesso sistema turistico regionale, innovato le condizioni di operatività delle strutture ricettive per innalzarne i livelli di qualità offerti, ridefinito ed ampliato le leve di intervento e di incentivazione finanziaria rivolte alle imprese del settore.

La riforma legislativa risulta importante per confermare la leadership del Veneto sia a livello nazionale (prima regione turistica italiana) che a livello europeo (sesta regione turistica), e ciò in forza anche della varietà e qualità dell'offerta e della cultura dell'ospitalità che lo contraddistingue, aspetto questo apprezzato dai turisti provenienti da tutto il mondo. Infatti le grandi potenzialità dell'offerta turistica, valorizzata da uno strutturato piano di promozione e dalle capacità imprenditoriali degli operatori turistici presenti nel nostro territorio, hanno consentito di registrare anche nello scorso anno un totale di quasi 62 milioni di presenze nel territorio regionale.

Nell'ambito delle differenti tipologie di strutture ricettive individuate dall'articolo 24 della legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", un elemento di sicura innovazione è stata l'introduzione - tra le tipologie di strutture ricettive alberghiere - dell'albergo diffuso, così come definito e disciplinato in particolare ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 della citata legge.

Nello specifico, si richiamano i punti salienti dell'articolo 25 che prevede che: sono alberghi diffusi gli alberghi dotati di un edificio principale, dove si trovano l'ufficio di portineria e le aree ad uso comune degli ospiti e di due o più dipendenze alberghiere, ubicate ad una distanza, in linea d'aria, non superiore a quattrocento metri dall'edificio principale, con capacità ricettiva totale o prevalente nelle dipendenze e con eventuale capacità ricettiva residuale nell'edificio principale alberghiero e ubicati:

a) nelle aree di montagna;

b) nei centri storici, così come individuati dagli strumenti di governo del territorio, di comuni con popolazione non superiore a cinquemila residenti;

c) nelle isole non collegate da ponti alla terraferma, con popolazione non superiore a cinquemila residenti.

Il comma 5 prevede altresì che la Giunta regionale, su motivata richiesta del comune e al fine di contrastare il fenomeno dello spopolamento, può consentire l'albergo diffuso in borghi o centri storici siti in comuni con popolazione superiore a cinquemila residenti in deroga al limite di cui alla lettera b), e infine il comma 6 che le unità immobiliari che compongono l'albergo diffuso possono essere situate solo in edifici già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Indubbiamente l'albergo diffuso rappresenta un modello originale, tipicamente italiano, di struttura ricettiva che si va affermando in Italia e, anche se in misura minore, nel Veneto, facendo leva sul trend positivo della domanda turistica e sulla richiesta differenziata di prodotti di nicchia, nonché sulla maggiore sensibilità ai temi dell'ecosostenibilità. L'offerta dell'albergo diffuso si pone nel mercato turistico come tipologia ricettiva in grado di:

rispettare l'ambiente culturale: in quanto va nella direzione del recupero del patrimonio artistico e culturale dei centri minori e mostra di possedere le potenzialità per incrementare il reddito e l'occupazione dei piccoli centri abitati, nel rispetto dell'ambiente e della identit&ag

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Allegato A

Disposizioni per la classificazione, denominazione e identificazione dell’albergo diffuso

LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N. 11,
ARTICOLI 29 E 31
“SVILUPPO E SOSTENIBILITA’ DEL TURISMO VENETO”


Art. 1 Ambito di applicazione

1. Le presenti disposizioni disciplinano ai sensi dell’articolo 24 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” la tipologia di struttura ricettiva alberghiera dell’albergo diffuso.


Art. 2 - Denominazioni aggiuntive e sostitutive

1. Ai sensi dell’articolo 29, e in sede di prima applicazione della legge regionale, gli alberghi diffusi possono assumere la denominazione aggiuntiva o sostitutiva di:

a) hotel diffuso;

b) Residenza d’epoca alberghiera: qualora l’albergo diffuso, sia nell’edificio principale, sia in tutte le dipendenze, risulti localizzato in edifici oggetto dei vincoli del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”.

2. Con successivo provvedimento deliberativo, ai sensi dell’

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Allegato B

Parte di provvedimento in formato grafico

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