FAST FIND : NR32751

Deliberaz. G.R. Veneto 20/01/2015, n. 50

Disciplina generale per l'utilizzo nelle aree di montagna della denominazione aggiuntiva "Ospitalità Diffusa". Definizione dei requisiti, criteri e disposizioni operative. Deliberazione n. 1518 del 12 agosto 2014 e deliberazione n. 173/CR del 27 novembre 2014. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 28.
Scarica il pdf completo
1590152 1877855
TESTO DEL DOCUMENTO


L'Assessore Marino Finozzi riferisce quanto segue.


La Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11R "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 51 del 18 giugno 2013 ed entrata in vigore il 3 luglio 2013 rappresenta il nuovo quadro di riferimento normativo per il turismo e l'industria turistica regionale, destinata a definire una politica regionale che intende promuovere lo sviluppo sostenibile dell'industria turistica in uno scenario di profonda evoluzione dei mercati internazionali, dei profili della domanda e di cambiamento del quadro economico e sociale.

Nel disciplinare le differenti tipologie di strutture ricettive individuate agli articoli 24 e 25, la legge regionale 14 giugno 2013 n. 11R "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" ha previsto all'articolo 28, per le sole aree di montagna, che le strutture ricettive e le strutture che offrono servizi di interesse turistico possano utilizzare la denominazione aggiuntiva di "ospitalità diffusa" anche al fine di potenziare l'offerta turistica favorendo le sinergie tra imprese turistiche di aree omogenee.

Dalla parte dell'offerta, l'ospitalità diffusa, secondo un modello di accoglienza ormai affermatosi nel mercato turistico, non è una semplice sommatoria di strutture ricettive, ma una vera e propria rete che offre anche servizi turistici diversi e aggiuntivi rispetto a quelli dell'alloggio in strutture ricettive alberghiere e complementari. In quanto tale, l'ospitalità diffusa rappresenta quindi una forma di organizzazione, gestione, promozione e commercializzazione di un'offerta turistica articolata (non solo ricettiva) in un particolare contesto ambientale e abitativo delle aree di montagna.

Dalla parte della domanda, l'ospitalità diffusa soddisfa i desideri di una clientela turistica esigente ed esperta: si tratta di persone che sono alla ricerca di formule di ospitalità alternative ed innovative, ma che al tempo stesso siano in grado di rispecchiare il più possibile le caratteristiche del luogo. In questo senso quindi l'ospitalità diffusa ha anche la funzione di "animare" dal punto di vista sociale, culturale ed economico piccoli centri o aree svantaggiate in modo tale gli stessi siano in grado di proporsi nella loro espressione più originale e tipica dell'ambiente montano.

Infatti, la legge regionale n. 11/2013, ha inteso considerare questa particolare forma di ospitalità in montagna quale complemento di una forma di ricettività che va oltre la struttura ricettiva e coinvolge il comune, il borgo, il centro abitato del paese montano, una realtà cioè nella quale il turista si inserisce nel vivere quotidiano e può scoprire i ritmi, i tempi e i modi del vivere in montagna insieme agli stessi residenti.

Con deliberazione n. 1518 del 12 agosto 2014R la Giunta regionale ha approvato i criteri, i requisiti e le procedure per l'utilizzo della denominazione aggiuntiva di "ospitalità diffusa" da parte di strutture ricettive e di strutture che offrono servizi di interesse turistico ubicate nelle aree di montagna, ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.

Con successiva deliberazione CR n. 173 del 27 novembre 2014 la Giunta regionale ha approvato una serie di modificazioni ed integrazioni a taluni aspetti della sopra citata deliberazione che scaturiscono da una richiesta di modificazione ed integrazione della delibera pervenuta da taluni amministratori comunali della Provincia di Belluno, intesa ad adeguare le norme di utilizzo della denominazione aggiuntiva alle reali condizioni economiche e sociali dei paesi e frazioni del territorio montano.

In particolare, obiettivo della denominazione aggiuntiva prevista dall'articolo 31 della legge regionale n. 11/2013 e della presente deliberazione è quello, da un lato, di potenziare il turismo anche nei "centri minori" e nelle località dove non è rilevante la ricettività organizzata e, dall'altro, dare senso valoriale ed esperienziale ad un soggiorno dei turisti "immersi" nella realtà, nei tempi e ritmi e negli stili di vita dei piccoli paesi di montagna.

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.

Dalla redazione

  • Fisco e Previdenza
  • Imposte indirette
  • Compravendite e locazioni immobiliari
  • Agriturismo
  • Alberghi e strutture ricettive
  • Edilizia e immobili

Trattamento IVA costruzione, compravendita e locazione di residenze turistico alberghiere

DEFINIZIONE DI RESIDENZA TURISTICO ALBERGHIERA - TRATTAMENTO IVA DELLE RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE (IVA sui contratti di appalto per la costruzione; IVA sulle compravendite; IVA sulle locazioni; Differenza fra locazione ed altre prestazioni di servizi) - DETRAIBILITÀ DELL’IVA SU COSTRUZIONE, ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE.
A cura di:
  • Stefano Baruzzi
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia privata e titoli abilitativi
  • Edilizia e immobili
  • Titoli abilitativi

La modulistica unica per l'edilizia e le attività produttive

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Impiantistica
  • Edilizia e immobili
  • Impianti alimentati da fonti rinnovabili
  • Edilizia privata e titoli abilitativi

Classificazione, regime e procedure per la realizzazione degli interventi edilizi

A cura di:
  • Dino de Paolis
  • Edilizia privata e titoli abilitativi
  • Edilizia e immobili

Efficacia temporale, decadenza e proroga del permesso di costruire

A cura di:
  • Alfonso Mancini