Deliberaz. G.R. Veneto 21/10/2016, n. 1662 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Deliberaz. G.R. Veneto 21/10/2016, n. 1662

Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Requisiti generali di prima classificazione unica dei marina resort. Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 articolo 31, comma 1. Deliberazione n. 89/CR del 29 agosto 2016.
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Testo del provvedimento


L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

La Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", rappresenta il nuovo quadro di riferimento normativo per il turismo e l'industria turistica regionale, volto a definire una politica regionale di promozione dello sviluppo sostenibile dell'industria turistica in uno scenario di profonda evoluzione dei mercati internazionali, dei profili della domanda e di cambiamento del quadro economico e sociale.

Con questa nuova normativa, il legislatore regionale ha novellato la disciplina e le condizioni di operatività dell'industria turistica, ridefinito la governance del complesso sistema turistico regionale, innovato le condizioni di operatività delle strutture ricettive per innalzarne i livelli di qualità offerti, ridefinito ed ampliato le leve di intervento e di incentivazione finanziaria rivolte alle imprese del settore.

La riforma legislativa risulta importante per confermare la leadership del Veneto sia a livello nazionale (prima regione turistica italiana) che a livello europeo (sesta regione turistica), e ciò in forza anche della varietà e qualità dell'offerta e della cultura dell'ospitalità che lo contraddistingue, aspetto questo apprezzato dai turisti provenienti da tutto il mondo.

In questo senso, al fine di dare pieno compimento al quadro dell'offerta ricettiva veneta, il legislatore regionale ha, per la prima volta, inserito nella normativa turistica anche i marina resort, contemplando questa tipologia ricettiva nell'ambito delle strutture ricettive all'aperto.

Nell'ambito, quindi, del testo unico della normativa regionale in materia turistica, con legge regionale 27 giugno 2016, n. 18, il legislatore veneto ha introdotto, all'articolo 26, il comma 1 e il comma 4 bis che prevedono espressamente:

"1. Le strutture ricettive all'aperto sono strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che offrono ai turisti, in un'area recintata, alloggio in allestimenti mobili o in unità abitative e si distinguono in villaggi turistici, campeggi e marina resort."

"4 bis. Sono marina resort le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, che posseggano i requisiti individuati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, che ne definisce altresì modalità di apertura e di esercizio, nonché la relativa classificazione; nella definizione dei requisiti, la Giunta regionale è tenuta a conformarsi a quanto stabilito in materia dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano".

L'introduzione dei suddetti commi nella legge regionale n. 11/2013, sono stati oggetto di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 63 dell'1 luglio 2016, provvedendo quindi a disciplinare questa nuova tipologia ricettiva. Al riguardo necessita precisare che per essere pienamente operativa, la legge regionale prevede che la Giunta regionale provveda a disciplinarne le modalità di apertura e di esercizio, a fissarne i requisiti, i criteri e le condizioni per la classificazione, al fine dell'attribuzione di un segno distintivo, e ciò in relazione alle dotazioni della struttura e ai servizi che la stessa è in grado di fornire al turista/viaggiatore.

Ora, in ordine ai marina resort, è necessario precisare che con Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 6 luglio 2016 sono stati individuati i requisit

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