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09/01/2023

Obbligo di iscrizione all’albo professionale e partecipazione a gara d’appalto

ANAC, con la Delibera 617/2022, ha chiarito che per la partecipazione di professionisti ad una gara d’appalto è necessaria l’iscrizione all’Albo professionale di pertinenza, e che la documentazione di gara che non preveda tale iscrizione non è conforme alla legge.

Con il Parere di precontenzioso n. 617 del 20 dicembre 2022, adottato a seguito di richiesta di chiarimenti di un Ordine Architetti PPC, ANAC ha chiarito che per la partecipazione di professionisti ad una gara d’appalto è necessaria l’iscrizione all’Albo professionale di pertinenza e che la documentazione di gara che non preveda tale iscrizione non è conforme alla legge.
L’iscrizione, infatti, si pone come elemento necessario per la verifica di idoneità professionale.

La richiesta di parere avanzata dall’Ordine è collegata ad una procedura di appalto aperta dalla Centrale unica di committenza per la Regione Valle d’Aosta per l’affidamento dei servizi di supporto tecnico-operativo finalizzati alla completa attuazione degli interventi connessi all’esecuzione dei progetti in ambito PNRR.
Il bando, nel prevedere i requisiti di capacità tecnico professionale, consentiva la partecipazione di professionisti non iscritti ai rispettivi albi professionali.
Tale lex specialis è stata oggetto di attenzione da parte dell’Ordine, che ha ritenuto illegittima la possibilità di partecipazione ai non iscritti ai rispettivi albi professionali e che pertanto ha chiesto il supporto dell’Autorità.

ANAC, nel rammentare il disposto dell’art. 83 del D. Leg.vo 50/2016, ha completamente aderito alle ragioni dell’Ordine, sottolineando che la ratio della norma è quella di filtrare l’ingresso alla gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento pubblico e ha ritenuto pertanto che la previsione della lex specialis non risultasse conforme alla disciplina di riferimento.
Inoltre, posto il tenore del bando - che richiedeva l’iscrizione all’Albo per tutti i professionisti di area legale, mentre per i professionisti di area tecnica richiedeva l’iscrizione all’Albo per soli due sui tre professionisti che sarebbero stati selezionati - ANAC ha ritenuto che la lex specialis rappresentasse un evidente caso di disparità di trattamento tra le figure professionali richieste.

Dalla redazione