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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Valle D'Aosta 07/11/2022, n. 26
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 24/06/2024, n. 9
- L.R. 19/12/2023, n. 25
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CAPO I - MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI |
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Art. 1 - (Disposizioni in materia di aziende alberghiere. Modificazioni alla legge regionale 6 luglio 1984, n. 33)1. Dopo l’articolo 9-bis della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), è inserito il seguente: “Art. 9-ter - (Comunicazione dei prezzi) 1. Il titolare dell’attività ricettiva alberghiera comunica alla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive i prezzi minimi e massimi che intende praticare; nel caso in cui siano comunicati |
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Art. 2 - Omissis
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Art. 3 - (Disposizioni in materia di tutela e gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell’attività venatoria. Modificazione alla legge regionale 27 agosto 1994, n. 64)1. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 27 agosto 1 |
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Art. 4 - (Disposizioni in materia di attività regionali di protezione civile. Modificazioni alla legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5)1. Al comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale 18 gennaio |
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Art. 5 - (Disposizioni in materia di sport. Modificazioni alla legge regionale 1° aprile 2004, n. 3)1. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 1° aprile |
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Art. 6 - (Disposizioni in materia di somministrazione di alimenti e bevande. Modificazioni alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1)1. Il comma 5 dell’articolo 14 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della legge regionale 10 luglio 1996, n. 13), è sostituito dal seguente: |
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Art. 7 - (Disposizioni in materia di gestione dei rifiuti. Modificazioni alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31)1. Al comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei |
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Art. 8 - (Disposizioni in materia di tributi locali. Modificazioni alle leggi regionali 15 aprile 2008, n. 9, 23 novembre 2009, n. 40, e 22 dicembre 2021, n. 37)1. - 4. Omissis 5. Dopo il comma 1-bis dell’articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 2021, n. 37 (Disposizioni collegate alla legge di stabili |
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Art. 9 - Omissis
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Art. 10 - (Disposizioni in materia di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Modificazioni alla legge regionale 25 maggio 2015, n. 13)1. Al comma 7 dell’articolo 52 della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (Legge europea regionale 2015), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nel caso in cui sia necessaria la procedura di espropri |
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Art. 11 - Omissis
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Art. 12 - (Disposizioni in materia di impianti a fune. Modificazione alla legge regionale 23 giugno 2022, n. 15)1. Al comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 23 giugno 2 |
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CAPO II - PROROGHE DI TERMINI
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Art. 13 - Omissis
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Art. 14 - (Proroghe straordinarie dei termini dei titoli abilitativi edilizi)1. In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di trenta mesi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui agli articoli 60 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta), e 54 della l.r. 13/2015, relativi ai permessi di costruire e alle autorizzazioni uniche rilasciati o formatisi fino al 30 giugno 2024 |
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CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 15 - Omissis
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Art. 16 - (Clausola di invarianza finanziaria)1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale, né come minori entrate né come nuove o maggiori spese, né con riferimento a |
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Art. 17 - (Dichiarazione d’urgenza)1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. |
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