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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Equo compenso per SIA e Correttivo al Codice appalti: Sentenza del Consiglio di Stato
EQUO COMPENSO SIA - Il Consiglio di Stato si è pronunciato su una controversia vertente sull'applicazione della disciplina dell’equo compenso (di cui alla L. 49/2023) alle gare bandite nel vigore del previgente Codice dei contratti pubblici (di cui al D. Leg.vo 50/2016) dalla pubblica amministrazione per i servizi di ingegneria e architettura (SIA), da affidarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
In particolare, la Sent. C. Stato 27/01/2025, n. 594 ha riformato la Sent. T.A.R. Veneto 03/04/2024, n. 632, la quale aveva ritenuto illegittima l'aggiudicazione di un incarico di progettazione definitiva, per violazione della disciplina imperativa sull’equo compenso, poiché il ribasso offerto dall’aggiudicatario era stato superiore al valore delle uniche voci soggette a ribasso (ossia spese e accessori), stante l’inderogabilità della voce sui compensi (si veda Servizi di ingegneria e architettura e equo compenso: interviene il TAR).
Il Consiglio di Stato ha svolto le seguenti osservazioni:
- la ratio legis della L. 49/2023 in materia di equo compenso consiste nella tutela del professionista intellettuale, quale contraente debole nell'ambito di rapporti negoziali squilibrati;
- non sussiste alcuna antinomia tra la disciplina dei contratti pubblici e la disciplina sull’equo compenso, la cui sfera di applicabilità è peraltro dichiaratamente estesa alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;
- la tesi del valore fisso e inderogabile dell’equo compenso per i professionisti negli appalti per i servizi di architettura e ingegneria incontrerebbe una pluralità di rilievi critici (riepilogati nella Sentenza stessa);
- la nozione di equo compenso applicabile alla contrattualistica pubblica deve essere riformulata in termini di equo ribasso;
- nel senso dell’equa ribassabilità del compenso dei professionisti nell’ambito degli affidamenti dei servizi di architettura e ingegneria, si orientano le modifiche del Correttivo al Codice appalti all'art. 41 del D. Leg.vo 36/2023 (si veda Correttivo al Codice appalti: modifiche in tema di compenso per SIA). Secondo quanto riferito dalla relazione illustrativa, tale soluzione garantirebbe il principio dell’equa remunerazione del progettista, aprendo al contempo ad una valutazione competitiva tra diverse offerte economiche, al fine, in ogni caso, di valorizzare quegli operatori economici che propongono migliori condizioni di economicità e qualità del servizio;
- non può configurarsi un contrasto tra la lex specialis e la disciplina imperativa tale da far luogo al meccanismo di eterointegrazione contrattuale;
- la sede naturale della verifica dell’equo ribasso operato dagli offerenti rispetto agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, unitamente alla verifica di sostenibilità giuridico-economica di tale ribasso, va individuata in modo strutturale nel modulo subprocedimentale di verifica dell’anomalia dell’offerta demandata al RUP.
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