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18/10/2022

Incentivi per funzioni tecniche per attività di programmazione spesa per investimenti

In tema di appalti pubblici, il MIMS ha specificato che l'attività di programmazione della spesa per investimenti, che rientra tra le funzioni incentivabili, si riferisce all’attività di predisposizione dei programmi (biennali) degli acquisti di beni e servizi e (triennali) dei lavori pubblici.

Con il quesito 1483/2022 sottoposto al supporto giuridico del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS), è stato chiesto se la locuzione "attività di programmazione della spesa per investimenti", che rientra tra le funzioni incentivabili previste dall'art. 113, comma 2, del D. Leg.vo 50/2016, si riferisca all'attività di programmazione triennale dei lavori pubblici e biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all'art. 21 del D. Leg.vo 50/2016, ovvero alle attività connesse alla redazione del bilancio previsionale.

Il Servizio contratti pubblici del MIMS ha indicato che:
- l’art. 113 del D. Leg.vo 50/2016 delinea un elenco tassativo di attività incentivabili, il quale, dunque, è da considerarsi di stretta interpretazione e non suscettibile di estensione analogica;
- la locuzione “attività di programmazione della spesa per investimenti” è riconducibile all’attività di predisposizione dei programmi (biennali) degli acquisti di beni e servizi e (triennali) dei lavori pubblici, di cui all’art. 21 del D. Leg.vo 50/2016;
- l’art. 113, comma 2, del D. Leg.vo 50/2016 con riferimento alle attività di programmazione, espressamente circoscrive le attività incentivabili a quelle che afferiscono alle “spese per investimenti”. In tal senso, la recente giurisprudenza contabile, prendendo le mosse dall'art. 3, comma 18, della L. 24/12/2003, n. 350, il quale fornisce un dettagliato elenco degli investimenti (tra cui acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale), se da un lato riconosce che, nel caso specifico dell’acquisto di beni, ove questi siano sussumibili nell’elencazione predetta ed abbiano determinato un accrescimento del patrimonio dell’ente, tale spesa debba qualificarsi come spesa di investimento, dall’altro esclude che analoga qualificazione possa essere riconosciuta all’acquisto di beni che non presentino dette caratteristiche, né all’acquisto di servizi che, per ovvi motivi, non risultano neanche contemplati nella disposizione summenzionata.

Dalla redazione