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09/09/2022

Lavori di scavo e sbancamento e decadenza del permesso di costruire

Il TAR Campania specifica gli elementi che impediscono la decadenza del permesso di costruire per mancato inizio dei lavori entro il termine di un anno dal rilascio del titolo.

FATTISPECIE - La fattispecie esaminata dal TAR Campania 18/07/2022, n. 2045 concerneva la legittimità o meno di un provvedimento dichiarativo della decadenza del permesso di costruire per mancato inizio dei lavori entro il termine legalmente stabilito. Dalla perizia tecnica risultava che il cantiere fosse compiutamente organizzato mediante la recinzione dell’area e la collocazione di un prefabbricato metallico per il deposito degli attrezzi di lavoro. Inoltre era stato realizzato lo scavo propedeutico per il getto delle fondazioni delle opere in progetto.

TERMINI DI INIZIO E ULTIMAZIONE DEI LAVORI - L’art. 15 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 prevede che nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori e che:
- il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo;
- quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare tre anni dall'inizio dei lavori.
Decorsi tali termini il permesso decade per la parte non eseguita tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga.

DECADENZA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE E INIZIO DEI LAVORI - La giurisprudenza ha interpretato tale previsione normativa nel senso che l'inizio lavori deve intendersi riferito a concreti lavori edilizi che possono desumersi dagli indizi rilevati sul posto. Pertanto, i lavori debbono ritenersi iniziati quando consistano:
- nel concentramento di mezzi e di uomini, cioè nell'impianto del cantiere,
- nell'innalzamento di elementi portanti,
- nella elevazione di muri e nella esecuzione di scavi preordinati al gettito delle fondazioni del costruendo edificio.
Tutto ciò per evitare che il termine di decadenza del permesso possa essere eluso con ricorso ad interventi fittizi e simbolici.

LAVORI DI SCAVO E SBANCAMENTO - Sulla base di tali presupposti il TAR ha affermato, da un lato, che l’inizio dei lavori idoneo ad impedire la decadenza del titolo edilizio non possa ritenersi sussistente con il semplice sbancamento del terreno, senza che sia manifestamente messa a punto l’organizzazione del cantiere o in mancanza di altri indizi che dimostrino il reale proposito di proseguire i lavori sino alla loro ultimazione.
D’altro lato, che la declaratoria di decadenza del titolo edilizio per mancato inizio dei lavori entro il termine fissato è illegittima nel caso in cui:
- siano stati eseguiti lo scavo ed il riempimento in conglomerato cementizio delle fondazioni perimetrali fino alla quota del piano di campagna entro il termine di legge, 
- o se lo sbancamento realizzato si estenda in un’area di vaste dimensioni.

CONCLUSIONI - Nel caso di specie i giudici non hanno ritenuto idonei ad integrare i requisiti dell'inizio dei lavori gli elementi addotti dal ricorrente. Secondo il TAR infatti:
- la collocazione del prefabbricato metallico per il deposito degli attrezzi di lavoro non è un indice manifesto della messa a punto dell’organizzazione del cantiere,
- lo scavo eseguito e lo sbancamento di terreno non risultavano sufficienti a tal fine, in ragione della loro non vasta dimensione.

Sulla rilevanza degli interventi effettuati ai fini dell'effettivo avvio dei lavori si veda anche la Nota Efficacia del permesso di costruire e data di inizio dei lavori, in cui viene affrontato un altro aspetto interessante, costituito dalla avvenuta demolizione di un manufatto per fare spazio ad altro immobile da costruire.

Dalla redazione