Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Appalti pubblici: segnalazione ANAC sui motivi di esclusione per gravi illeciti professionali
Contesto normativo
La normativa sui motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto per gravi illeciti professionali di cui all'art. 80 del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, è stata modificata dall'art. 5, del D.L. 135/2018, nonché dall'art. 1, comma 20, del D.L. 32/2019.
Attualmente, l'art. 80, comma 5, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), alle lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater) prevede, tra le cause di esclusione, i casi in cui:
- la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;
- l’operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato.
Al fine di adeguare le Linee guida n. 6, di cui alla Delib. ANAC 16/11/2016, n. 1293 (aggiornate con la Delib. ANAC 11/10/2017, n. 1008) alle modifiche normative, l'ANAC aveva posto in consultazione la bozza di nuove Linee guida ANAC n. 6, recante "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’articolo 80, comma 5, lettere c), c-bis), c-ter) e c-quater) del codice dei contratti pubblici". Si veda Motivi di esclusione dalle gare per illeciti e inadempimenti: bozza di Linee guida ANAC n. 6.
Successivamente, la L. 21/06/2022, n. 78 ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti ad adeguare la normativa interna al diritto europeo e a razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina dei contratti pubblici concernenti i lavori, i servizi e le forniture. L’intervento è strutturato al fine di assicurare un riordino e una rivisitazione complessiva del Codice dei contratti pubblici, di cui al D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, provvedendo, tra l'altro, a razionalizzare e semplificare le cause di esclusione al fine di rendere le regole di partecipazione chiare e certe. Si veda Approvato in via definitiva il testo del DDL per la revisione del Codice dei contratti pubblici .
L'ANAC ha quindi ritenuto utile inviare a Governo e Parlamento un atto al fine di segnalare le criticità emerse dagli approfondimenti svolti sul tema in modo che, nella riscrittura del Codice, si possano superare le incertezze interpretative e i dubbi applicativi.
Oggetto della Segnalazione
In particolare, in estrema sintesi (per approfondimento si rimanda al documento allegato) l'ANAC ha indicato l'esigenza di:
- individuare in modo tassativo le fattispecie ostative rientranti nella categoria dei gravi illeciti professionali;
- chiarire la rilevanza ostativa delle violazioni non definitivamente accertate, introducendo la possibilità di graduare in misura proporzionale le conseguenze di tali condotte e l'obbligo di motivazione posto a carico della stazione appaltante in relazione alle scelte adottate;
- chiarire la differenza tra le fattispecie di cui alle lett. c-bis) e f-bis) dell'art. 80, comma 5, del D. Leg.vo 50/2016;
- chiarire che i provvedimenti rilevanti ai fini dell'applicazione della normativa sui gravi illeciti sono quelli esecutivi e che l'adozione di misure di sospensione cautelare del provvedimento impedisce la rilevanza della causa ostativa;
- chiarire la rilevanza dei gravi illeciti ai fini del conseguimento dell'attestazione di qualificazione cui all'art. 84, comma 4, del D. Leg.vo 50/2016;
- chiarire l'ambito soggettivo di applicazione delle citate lett. da c) a c-quater), dell'art. 80, comma 5, del D. Leg.vo 50/2016;
- chiarire se le fattispecie di cui alla lett. c-bis), dell'art. 80, comma 5, del D. Leg.vo 50/2016 rilevano solo nell'ambito della gara in cui le condotte sono poste in essere oppure anche nelle procedure future;
- chiarire la rilevanza ostativa della risoluzione contrattuale per inadempimento e delle sanzioni comparabili al risarcimento del danno, mediante un'esemplificazione dettagliata delle ipotesi astrattamente rilevanti;
- chiarire la durata del periodo di rilevanza della causa ostativa, individuanto chiaramente il dies a quo;
- evitare la doppia valutazione della medesima violazione.