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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Approvato in via definitiva il testo del DDL per la revisione del Codice dei contratti pubblici
Con il disegno di legge il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi volti ad adeguare la normativa interna al diritto europeo e a razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina dei contratti pubblici concernenti i lavori, i servizi e le forniture.
L’intervento è strutturato al fine di assicurare un riordino e una rivisitazione complessiva del Codice dei contratti pubblici, di cui al D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 rispetto al quale, nel corso degli anni, sono state introdotte diverse modifiche, anche attraverso numerosi provvedimenti d’urgenza, che hanno profondamente modificato l’originario impianto del Codice stesso.
L'adozione di questa riforma rientra, tra l'altro, tra gli impegni recentemente assunti dal Governo con il Piano nazionale di ricerca e resilienza (PNRR).
Ai sensi del DDL, i decreti legislativi devono essere adottati dal Governo secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
- garantire il perseguimento di obiettivi di coerenza e aderenza alle direttive europee attraverso l’introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione corrispondenti a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse;
- rivedere le competenze dell'ANAC in materia di contratti pubblici, al fine di rafforzarne le funzioni di vigilanza sul settore e di supporto alle stazioni appaltanti;
- ridefinire la disciplina in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti al fine di conseguire una loro riduzione numerica anche attraverso procedure di accorpamento e di riorganizzazione delle stesse;
- favorire la partecipazione da parte delle micro e piccole imprese, con la possibilità di procedere alla suddivisione degli appalti in lotti sulla base di criteri qualitativi o quantitativi e prevedere criteri premiali per l'aggregazione d'impresa;
- semplificare la disciplina dei contratti pubblici che abbiano un importo inferiore alle soglie di rilevanza europea e prevedere il divieto per le stazioni appaltanti di utilizzare, ai fini della selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate;
- semplificare le procedure finalizzate alla realizzazione di investimenti in tecnologie verdi e digitali, in innovazione e ricerca, nonché in innovazione sociale, e prevedere misure volte a garantire il rispetto dei criteri di responsabilità energetica e ambientale nell’affidamento degli appalti pubblici, in particolare mediante la definizione dei criteri ambientali minimi (CAM), da rispettare obbligatoriamente;
- introdurre l'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva e non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, compresa la variazione del costo derivante dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL);
- prevedere l'obbligo, per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi gara, avvisi e inviti, in particolare ove l'intervento stesso riguardi beni culturali, delle specifiche clausole sociali volte a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato e l'applicazione dei CCNL (per i lavoratori in subappalto devono essere garantite le stesse tutele economiche e normative dei dipendenti dell'appaltatore), nonché promuovere le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;
- promuovere, nel rispetto del diritto europeo vigente, il ricorso da parte delle stazioni appaltanti a forniture in cui la parte di prodotti originari di paesi terzi che compongono l'offerta non sia maggioritaria rispetto al valore totale dei prodotti. Prevedere inoltre, nel caso di forniture provenienti da paesi extra UE, misure atte a garantire il rispetto di CAM e dei diritti dei lavoratori;
- prevedere il divieto di prestazione gratuita delle attività professionali, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione;
- intervenire per ridurre i tempi relativi alle procedure di gara fornendo al contempo certezza dei tempi relativi alla stipula dei contratti e all’esecuzione degli appalti, anche attraverso contratti-tipo predisposti dall'ANAC e la digitalizzazione e informatizzazione delle procedure, e dando piena attuazione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici e del fascicolo virtuale dell'operatore economico;
- razionalizzare e semplificare le cause di esclusione al fine di rendere le regole di partecipazione chiare e certe;
- semplificare la normativa primaria in materia di programmazione, localizzazione delle opere pubbliche con particolare riguardo all'istituto del dibattito pubblico;
- prevedere la sottoscrizione di apposite polizze assicurative di copertura dei rischi di natura professionale, con oneri a carico delle amministrazioni, nel caso di affidamento degli incarichi di progettazione a personale interno alle amministrazioni stesse;
- semplificare le procedure relative alla fase di approvazione dei progetti in materia di opere pubbliche, anche attraverso la ridefinizione dei livelli di progettazione ai fini di una loro riduzione;
- definire la disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nell'ambito dei servizi di ricerca e sviluppo da parte degli organismi di ricerca e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché la disciplina applicabile alle ipotesi di collaborazione tra organismi di ricerca;
- rivedere e semplificare il sistema di qualificazione degli operatori;
- individuare i casi nei quali si può ricorrere a meccanismi valutativi delle offerte mediante automatismi o al solo criterio del prezzo o del costo;
- ridefinire la disciplina delle varianti in corso d'opera;
- rivedere la disciplina relativa a servizi sociali e ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché quella dei servizi ad alta intensità di manodopera - i cui bandi di gara devono prevedere specifiche clausole sociali per promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato -, stabilendo come criterio utilizzabile ai fini dell'aggiudicazione esclusivamente quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- incentivare il ricorso alle cosiddette procedure flessibili;
- indicare meccanismi di razionalizzazione e semplificazione delle forme di partenariato pubblico-privato (PPP);
- individuare le cause che giustificano la stipulazione di contratti segretati o che giustifichino l’adozione di particolari misure di riservatezza;
- rivedere il sistema delle garanzie fideiussorie per la partecipazione ed esecuzione dei contratti pubblici;
- indicare i contratti pubblici esclusi dall’ambito di applicazione delle direttive europee, semplificandone la disciplina;
- indicare le ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori;
- prevedere il divieto di proroga dei contratti di concessione, ad eccezione di quelli regolati da principi europei in materia di affidamento in house, e la razionalizzazione della disciplina sul controllo degli investimenti dei concessionari e sullo stato delle opere realizzate;
- razionalizzare la disciplina delle modalità di affidamento dei contratti da parte dei concessionari e disciplinare le concessioni in essere non assegnate con la formula della finanza di progetto o con procedure a evidenza pubblica (si veda in proposito Codice appalti: incostituzionale l'obbligo di affidamento esterno da parte dei concessionari);
- razionalizzare la disciplina relativa ai meccanismi sanzionatori e premiali volti a incentivare la tempestiva esecuzione dei contratti da parte dell’aggiudicatario;
- semplificare le procedure di pagamento da parte delle stazioni appaltanti del corrispettivo contrattuale, anche riducendo gli oneri amministrativi a carico delle imprese;
- estendere e rafforzare i metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto.