Appalti pubblici, verifica dei requisiti di esecuzione | Bollettino di Legislazione Tecnica
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21/03/2025

Appalti pubblici, verifica dei requisiti di esecuzione

In tema di appalti pubblici, il TAR Piemonte fornisce chiarimenti sulla differenza tra i requisiti di partecipazione ed esecuzione.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ED ESECUZIONE - Il TAR Piemonte 13/03/2025, n. 495 ha ricordato che la distinzione tra requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione fa capo alla previsione di cui all’art. 100 del D. Leg.vo 50/2016 e, ora, all’art. 113, D. Leg.vo 36/2023, che - nel dare recepimento alla normativa eurocomune e, segnatamente, alla previsione di cui all’art. 70 della Direttiva 2014/24/UE e all’art. 87 della Direttiva 2014/25/UE - facoltizza le stazioni appaltanti a richiedere agli operatori concorrenti, in aggiunta al possesso dei requisiti e delle capacità oggetto di valutazione selettiva ulteriori “requisiti particolari per l’esecuzione del contratto”.
Tra i requisiti di esecuzione si collocano gli elementi caratterizzanti la fase esecutiva del servizio, a differenza dei primi, che sono invece necessari per accedere alla procedura di gara. Ed infatti il possesso dei requisiti di partecipazione è richiesto al concorrente sin dal momento della presentazione dell’offerta, mentre i requisiti di esecuzione sono, di regola, condizioni per la stipulazione del contratto di appalto, pur potendo essere considerati nella lex specialis come elementi dell’offerta, a volte essenziali, più spesso idonei all’attribuzione di un punteggio premiale (v. C. Stato 21/03/2024, n. 2787).

Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che:
- la scelta dell’amministrazione aggiudicatrice di tradurre una modalità esecutiva delle prestazioni in un criterio di valutazione della qualità tecnica dell’offerta non può essere interpretata come necessità per l’offerente di anticipare alla fase di gara la dimostrazione del possesso o della disponibilità di tutti i mezzi e le risorse per l’esecuzione delle prestazioni programmate. In tal caso l’offerta tecnica è conforme alla legge di gara se dalla stessa risulta l’impegno dell’offerente a rispettare tali condizioni nella fase esecutiva del servizio;
- la disponibilità dei mezzi e delle risorse che hanno formato oggetto di valutazione della qualità dell’offerta tecnica potranno essere accertate dalla stazione appaltante nella fase successiva all’aggiudicazione e antecedente alla stipula del contratto, fermo restando che la inattuazione nel corso dell’esecuzione del contratto non potrà che rilevare come inadempimento ed eventualmente portare alla risoluzione.
Infine, il TAR ha aggiunto che richiedere il possesso dei requisiti di esecuzione sia dalla presentazione delle offerte determinerebbe un onere del tutto sproporzionato in capo ai partecipanti che sarebbero tenuti a acquisire le disponibilità dei mezzi, sostenendo i relativi costi, a prescindere dall’effettiva aggiudicazione.

Si tratta di un’impostazione del tutto in linea con la posizione della giurisprudenza euro-unitaria, a mente della quale un’offerta non può essere respinta per il solo motivo che l'offerente non fornisce, al momento della presentazione della sua offerta, la prova che esso soddisfa una condizione di esecuzione dell'appalto. Il fatto di obbligare gli offerenti a soddisfare tutte le condizioni di esecuzione dell'appalto sin dalla presentazione della loro offerta costituisce un requisito eccessivo che, di conseguenza, rischia di dissuadere tali operatori dal partecipare alle procedure di aggiudicazione degli appalti e, in tal modo, viola i principi di proporzionalità e di trasparenza garantiti dall'art. 18, paragrafo 1, della Dir. 2014/24/UE (cfr. Corte giustizia UE 08/07/2021, causa C-295/20).

Dalla redazione