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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Bolzano 16/08/2022, n. 10
L. P. Bolzano 16/08/2022, n. 10
L. P. Bolzano 16/08/2022, n. 10
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TITOLO I - Uffici provinciali e personale, formazione professionale, istruzione, cultura, comunità comprensoriali |
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Capo I - Omissis
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Capo II - Disposizioni in materia di formazione professionale |
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Art. 2 - Modifica della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, "Ordinamento della formazione professionale"1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6-bis della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, è inserito il seguente comma: "1-bis. Il sistema di validazione e certificazione delle competenze è gestito dalle direzioni provinciali competenti in materia di formazione professionale in c |
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Capo III - Omissis
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Capo IV - Disposizioni in materia di cultura |
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Art. 4 - Modifica della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9, "Legge provinciale per le attività culturali"1. Alla fine della lettera a) del comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9, e successive modifiche, sono inserite le seguenti parole: "nonché le federazioni, le unioni e le rappresentanze in ambito culturale". |
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Capo V - Disposizioni in materia di comunità comprensoriali |
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Art. 5 - Modifica della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, "Ordinamento delle comunità comprensoriali".1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 7 della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, è così sostituito: "È escluso il personale stagionale assunto ai sensi dell' |
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TITOLO II - Caccia, territorio e paesaggio, utilizzazione delle acque pubbliche, energia, tutela del paesaggio e dell'ambiente |
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Capo I - Disposizioni in materia di caccia |
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Art. 6 - Modifica della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia"1. All'inizio del comma 2 dell'articolo 19 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è inserito il seguente periodo: "La detenzione d |
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Capo II - Disposizioni in materia di territorio e paesaggio |
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Art. 7 - Modifica della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, "Territorio e paesaggio"1. Nel primo periodo del comma 4 dell'articolo 17 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, le parole: "del piano paesaggistico" sono sostituite dalle parole: "della pianificazione paesaggistica". 2. Nel primo periodo del comma 2 dell'articolo 24 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, dopo le parole: "destinato ad uso residenziale" sono inserite le parole: ", salvo che la volumetria venga utilizzata per l'ampliamento di un'azienda già esistente nell'area interessata." 3. Dopo il comma 7 dell'articolo 27 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunto il seguente comma: "8. In caso di realizzazione di studentati in zone produttive ai sensi del comma 1, vengono stipulate, secondo una convenzione-tipo approvata dalla Giunta provinciale, specifiche convenzioni tra Comuni e istituzioni pubbliche o private, oppure con soggetti terzi privati, che prevedono il divieto di mutare la destinazione dell'edificio per almeno 20 anni. Il relativo vincolo è annotato dal Comune nel libro fondiario a spese del/della richiedente e decorre dalla data dell'annotazione tavolare. Al termine della durata del vincolo può esserne chiesta la cancellazione. Dopo la cancellazione del vincolo sono ammesse solo le attività di cui ai commi 1 e 2." 4. Dopo il comma 5 dell'articolo 34 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, sono agg |
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Art. 8 - Modifica della legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3, "Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e altre disposizioni"1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale 1 |
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Capo III - Disposizioni in materia di utilizzazione delle acque pubbliche |
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Art. 9 - Modifica della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, "Disciplina delle piccole e medie derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica"1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 16 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, e successive modifiche, è così sostituito: "Nel caso di presa in consegna di acqua da altri impianti soggetti all'obbligo di concessione, la cui durata residua sia inferiore ai 30 anni, la durata della nuova concessione viene adeguata alla durata della concessione di questi ultimi." |
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Art. 10 - Modifica della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, "Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche"1. Il comma 1 dell'articolo 15 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito: |
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Art. 11 - Modifiche della legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 10, "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (Legge europea provinciale 2019)"1. Dopo il comma 9 dell'articolo 11 della legge pro |
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Capo IV - Disposizioni in materia di energia |
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Art. 12 - Modifica della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, "Disciplina degli obblighi dei concessionari idroelettrici e dell'impiego dell'energia per l'elettrificazione locale"1. Nel comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale |
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Capo V - Disposizioni in materia di tutela del paesaggio e dell'ambiente |
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Art. 13 - Modifica della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, "Valutazione ambientale per piani, programmi e progetti"1. Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 6 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, |
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TITOLO III - Finanza locale, esercizi pubblici, finanze, espropriazioni per causa di pubblica utilità, amministrazione del patrimonio, commercio |
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Capo I - Disposizioni in materia di finanza locale |
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Art. 14 - Modifica della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, "Disposizioni in materia di finanza locale"1. Il comma 1 dell'articolo 12-bis della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito: |
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Capo II - Disposizioni in materia di esercizi pubblici |
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Art. 15 - Modifica della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, "Disciplina dell'affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per le ferie"1. Nel comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale |
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Art. 16 - Modifica della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7 "Disciplina dell'agriturismo"1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 8 della legg |
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Capo III - Omissis
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Capo IV - Disposizioni in materia di espropriazioni per causa di pubblica utilità |
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Art. 18 - Modifica della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, "Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale"1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale 1 |
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Capo V - Disposizioni in materia di amministrazione del patrimonio |
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Art. 19 - Modifica della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, "Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano"1. Dopo l'articolo 15 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo: "Art. 15-bis (Rifugi di proprietà provinciale) - 1. Per definire il fabbisogno di inv |
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Capo VI - Disposizioni in materia di commercio |
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Art. 20 - Modifica della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, "Codice del commercio"1. Nel testo italiano del comma 4 dell'articolo 14 della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, e successive modifiche, dopo le parole: "la cessazione" sono inserite le parole: "dell'attività". 2. Nel comma 3 dell'articolo 15 della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, le parole: "La sospensione e la cessazione" sono sostituite dalle parole: "La sospensione e la cessazione dell'attività nonché la riduzione della superficie di vendita". 3. Dopo l'articolo 17 della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, è inserito il seguente articolo: "Articolo 17-bis (Esercizi commerciali |
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TITOLO IV - Omissis
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TITOLO V - Norme finanziarie e finali |
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Art. 26 - Disposizioni finanziarie1. Salvo quanto previsto agli articoli 4, 22 e 25, all'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disp |
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Art. 27 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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