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03/08/2022

Appalti pubblici: l'anticipazione del prezzo all'appaltatore è obbligatoria e non rateizzabile

In tema di appalti pubblici, l'ANAC ha fornito chiarimenti in merito all'obbligatorietà dell'anticipazione del prezzo all'appaltatore nella misura del 20%, alla possibilità di aumentare tale anticipazione fino al 30% ed al divieto di rateizzazione del relativo importo, salvo casi specifici.

Sono stati sottoposti all'ANAC dubbi interpretativi in relazione alla disposizione contenuta nell’articolo 35, comma 18, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, con particolare riferimento alla possibilità di escluderne l’applicazione per alcune specifiche ipotesi di affidamento di servizi e forniture, per la cui esecuzione non fosse richiesto uno sforzo organizzativo tale da giustificare un’anticipazione del prezzo dovuto.

L'ANAC, con la Delib. ANAC 13/07/2022, n. 325, ha chiarito quanto segue.

Obbligatorietà dell'anticipazione
L’articolo 35, comma 18, del D. Leg.vo 50/2016 si applica ai contratti di lavori, servizi e forniture, sopra e sotto soglia, nei settori ordinari e nei settori speciali. La previsione si applica a condizione che: 1. sia stato sottoscritto il contratto, 2. sia iniziata l’esecuzione, anche a seguito di consegna in via d’urgenza, e 3. sia stata previamente costituita la richiesta garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa dell’importo indicato.
La norma ha carattere cogente ed è finalizzata a garantire la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie all’avvio delle attività dedotte in contratto, attraverso l’attribuzione di una somma di denaro versata come anticipo sul prezzo dovuto.
Al ricorrere delle condizioni previste dalla norma, la stazione appaltante è quindi tenuta a corrispondere l’anticipazione, anche a prescindere da una specifica richiesta dell’appaltatore, e non è consentito alla stazione appaltante escludere l’anticipazione per alcuni appalti di servizi e forniture sulla base di interpretazioni che non trovano riscontro nel dato normativo di riferimento, inoltre il relativo importo deve essere già contemplato nel quadro economico dell’intervento.

Possibile incremento dell'anticipazione
La possibilità di aumentare l’anticipazione del prezzo dal 20 al 30%, prevista dall'art. 207, del D.L. 19/05/2020, n. 34, è prevista come facoltativa, con il solo limite della disponibilità delle relative somme negli stanziamenti annuali previsti nel quadro economico dell’intervento. L’incremento dell’anticipazione è da intendersi, quindi, come eventuale, nel caso in cui siano disponibili in bilancio le risorse necessarie. Pertanto, l’incremento può essere graduato in modo differente, fino ad essere escluso nel caso di ragioni contabili oggettive della stazione appaltante.
L'art. 207, comma 2, del D.L. 34/2020 consente il riconoscimento dell’anticipazione del prezzo e della eventuale maggiorazione anche in favore degli appaltatori che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione. La norma chiarisce che, qualora l’appaltatore abbia già percepito l’anticipazione del 20%, in tutto o in parte, la determinazione dell’importo massimo attribuibile sarà effettuata dalla stazione appaltante tenendo conto delle eventuali somme già versate a tale titolo. In proposito, l'ANAC ritiene che sia necessario calcolare l’anticipazione solo sul valore residuo del contratto, scorporando il valore delle prestazioni già eseguite e remunerate.

Rateizzazione dell'anticipazione
In relazione ai contratti nel settore della difesa e sicurezza, l’art. 159, comma 4-bis, del D. Leg.vo 50/2016 prevede che, in caso di contratti ad impegno pluriennale superiore a 3 anni, l’importo dell’anticipazione di cui all’articolo 35, comma 18, del D. Leg.vo 50/2016 è calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile del contratto di appalto, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro 15 giorni dall’effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni.
In proposito, l'ANAC ritiene che tale possibilità di rateizzazione dell'anticipazione si applichi ai soli contratti nei settori della difesa e sicurezza; pertanto la stazione appaltante non può prevedere unilateralmente, nel bando di gara, la rateizzazione dell’anticipazione al di fuori dei casi previsti dall’articolo 159, comma 4-bis, del D. Leg.vo 50/2016. Tuttavia, le parti potrebbero prevedere pattiziamente una diversa regolamentazione del rapporto contrattuale, in ragione delle specificità del caso concreto, convenendo, ad esempio, la rateizzazione dell’anticipazione nel corso delle diverse annualità di durata del contratto.

Si veda anche Contratti pubblici: chiarimenti sull'anticipazione del prezzo all'appaltatore

Dalla redazione