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14/03/2022

Contratti pubblici: chiarimenti sull'anticipazione del prezzo all'appaltatore

In materia di contratti pubblici, l'ANAC ha fornito chiarimenti sulle condizioni necessarie per la corresponsione dell'anticipazione del prezzo all'appaltatore, nonché sulla possibilità di aumentare l'importo dell'anticipazione.

Variazioni modalità di pagamento
In tema di appalti pubblici, l'ANAC, con il parere del 12/01/2022, n. 12, ha chiarito che la disciplina dei pagamenti dei corrispettivi dell’appalto, contenuta nella lex specialis, non può subire variazioni durante l’esecuzione del contratto, costituendo un elemento essenziale dell’appalto stesso; infatti il ricorso a variazioni del rapporto contrattuale è limitato alle ipotesi ed entro i limiti previsti dall'art. 106 del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 (Codice appalti).

Anticipazione del prezzo all'appaltatore
Con specifico riferimento all'istituto dell’anticipazione del prezzo del contratto all'appaltatore, attualmente disciplinato dall’art. 35, comma 18, del D. Leg.vo 50/2016, l'ANAC ricorda che le condizioni necessarie per l'anticipazione sono:
- la stipula del contratto;
- l’avvio dell’esecuzione dello stesso;
- il rilascio di apposita garanzia, bancaria o assicurativa.

In proposito, il Servizio giuridico del MIMS (con il quesito 966/2021 del Servizio contratti pubblici) ha precisato che:
- si tratta di una norma di portata generale (non specifica ai soli contratti sopra soglia);
- l'erogazione dell'anticipo è strettamente legata all'esecuzione del contratto d'appalto;
- l'anticipo è una somma di denaro versata come acconto sul prezzo della prestazione;
- la stazione appaltante non può negare l'anticipazione;
- l'anticipazione va calcolata sul valore del contratto di appalto;
- l'anticipazione è dovuta almeno nella misura del 20%;
- tale importo deve essere già previsto nel quadro economico dell'intervento;
- l’anticipazione erogata viene recuperata mediante compensazione sui pagamenti successivi fino alla concorrenza dell’importo dell’anticipazione.
Il MIMS suggerisce poi di prevedere nel dettaglio la misura di recupero e l’arco temporale in rapporto a quanto riportato nelle modalità di fatturazione. Infatti in ciascuna fattura l’appaltatore è tenuto ad evidenziare l’importo dell’anticipazione da recuperare, in modo da consentire la graduale ed automatica diminuzione dell’importo della garanzia nel corso di esecuzione delle prestazioni, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione.

Anticipazione maggiorata
Per venire incontro alle esigenze di liquidità delle imprese che stipulano un contratto di appalto con la pubblica amministrazione, l’art. 207 del D.L. 19/05/2020, n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”), ha previsto che l’importo dell’anticipazione può essere incrementato fino al 30% (in deroga, quindi, a quanto previsto dal citato art. 35, comma 18 del D. Leg.vo 50/2016, che fissa l’importo massimo dell’anticipazione al 20%), nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.
In proposito, anche con la Circ. Min. Infrastrutture e Trasp. 11/08/2020, n. 112 (si veda Anticipazioni all’appaltatore per emergenza sanitaria: Circolare del MIT), è stato chiarito che:
- l’ambito di applicazione della misura temporanea deve intendersi esteso generalmente a tutti i contratti in corso di esecuzione, anche stipulati all’esito di procedura selettiva svolta sulla base di normativa anteriore o comunque diversa da quella del Codice appalti, indipendentemente dal fatto che gli appaltatori abbiano o meno già percepito una anticipazione sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche pattuizioni contrattuali;
- va ritenuta l’applicabilità in via generale della previsione in esame anche agli appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie ed a quelli indetti nei settori speciali;
- l'incremento dell'aliquota dell'anticipazione dal 20% al 30% è facoltativo; si tratta di una facoltà rimessa in capo alla SA, nei limiti delle risorse disponibili;
- all’erogabilità del beneficio è posto il solo vincolo della disponibilità delle relative somme negli stanziamenti annuali previsti nel quadro economico dell’intervento.
Si ricorda infine che l'art. 3, comma 4, del D.L. 30/12/2021, n. 228 (c.d. Decreto Proroghe), ha disposto la proroga al 31/12/2022 del termine entro il quale devono essere avviate le procedure per le quali è possibile applicare l'incremento dell'anticipazione all'appaltatore. Tale proroga risultava necessaria per gli effetti positivi che produce sulla liquidità delle imprese favorendone gli investimenti, anche in considerazione dell'attuale incremento dei costi delle materie prime (vedi Appalti pubblici, confermata la proroga dell'anticipazione maggiorata all’appaltatore).

Dalla redazione