FAST FIND : FL7136

Flash news del
11/07/2022

Sostituzione infissi, ammessi anche in numero maggiore a parità di superficie

L’Agenzia delle entrate, con Interpello 369/2022, finalmente afferma con chiarezza che è possibile fruire dell’Ecobonus o Super-Ecobonus anche con spostamento e variazione di dimensioni, per un numero finale di infissi la cui superficie complessiva sia minore o uguale a quella inizialmente esistente. Spiegazione ed esempio pratico.

Con la risposta a Interpello 08/07/2022, n. 369, l’Agenzia delle entrate ha riepilogato alcuni importanti principi a proposito degli interventi di sostituzione di serramenti e infissi, con eventuali cassonetti, e delle chiusura oscuranti (autonomamente o in abbinamento con gli infissi), con anche dei chiarimenti innovativi, o comunque per la prima volta espressi in maniera chiara in un documento dell’Amministrazione finanziaria.
Di seguito il riepilogo di quanto chiarito, con ausilio anche di un esempio pratico.

AUMENTO NUMERO INFISSI A PARITÀ DI SUPERFICIE - L’Agenzia estende e chiarisce il principio già affermato con il precedente Interpello 524/2021, secondo il quale - anche per gli interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione, è possibile fruire dell’Ecobonus ordinario e del Super-Ecobonus anche nell’ipotesi di interventi di spostamento e/o variazione di forma e dimensione degli infissi, a condizione che la superficie “totale” degli infissi nella situazione post-intervento sia minore o uguale di quella ex ante.
Si chiarisce infatti che è possibile fruire della detrazione nell’ipotesi di sostituzione degli infissi esistenti, anche con spostamento e variazione di dimensioni, per un numero finale di infissi la cui superficie complessiva sia minore o uguale a quella inizialmente esistente.
Viceversa, per l’eventuale installazione di ulteriori infissi - che nella situazione finale comportano un aumento della superficie complessiva iniziale - sarà invece possibile fruire del Bonus casa al 50%.

Esempio
Situazione di partenza: n. 10 infissi da 120 x 90 cm, totale 10,8 mq

Situazione finale, ipotesi A: n. 12 infissi da 100 x 90 cm, totale 10,8 mq
In questa ipotesi, tutti gli infissi saranno detraibili con Ecobonus o Super-Ecobonus, pertanto anche quelli di nuova installazione.

Situazione finale, ipotesi B: n. 12 infissi da 130 x 80 cm, totale 12,48 mq
In questa ipotesi:
* saranno detraibili con Ecobonus o Super-Ecobonus solamente 10 infissi, per un totale di 10,4 mq, dal momento che l’undicesimo infisso comporterebbe il superamento della soglia di 10,8 mq;
* saranno invece detraibili con Bonus casa 50% gli altri due infissi.
In pratica, saranno ammissibili a Ecobonus gli infissi fino a concorrenza dell’ultimo che consente di rimanere a una superficie totale pari o inferiore a quella preesistente.

Si ritiene utile ricordare anche che secondo l’Interpello 22/06/2021, n. 423, per la sostituzione di infissi nell’ambito di un intervento di demolizione e ricostruzione, può essere valorizzata direttamente la sola situazione finale.

SOSTITUZIONE CHIUSURE OSCURANTI DA SOLE O CON INFISSI - Le detrazioni dell’Ecobonus o del Super-Ecobonus spettano anche con riferimento a interventi sulle strutture accessorie agli infissi che hanno effetto sulla dispersione di calore, quali cassonetti, scuri, tapparelle o persiane (Circolare 31/05/2007, n. 36/E, par. 3.2).
Quanto alle chiusure oscuranti, la Circolare 22/12/2020, n. 30/E, al punto 4.5.7, ha chiarito che nel caso in cui siano installate congiuntamente alla sostituzione del serramento l’intervento è da considerarsi in maniera unitaria.
Viceversa, la sostituzione delle chiusure oscuranti disgiunta dalla sostituzione dei serramenti (unitamente alla installazione di “schermature solari”) costituisce invece intervento autonomo, con proprio massimale di spesa autonomo.
Si rinvia in proposito a Superbonus per tapparelle, persiane, chiusure oscuranti e schermature solari.

Si ritiene utile chiarire infine che:
* sono considerati “schermature solari”: frangisole, veneziane, tende filtranti, tende da sole, ecc., conformi ai requisiti richiesti per tale categoria di intervento (vedi https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/vademecum/schermature-solari.html);
* sono considerate invece “chiusure oscuranti”: tapparelle, avvolgibili, persiane, scuri, ecc.
Quanto alle chiusure oscuranti:
* se l’intervento è quello di sostituzione di serramenti, con eventuale chiusura oscurante, i requisiti riguardano solo i valori delle trasmittanze, che dovranno essere conformi ai valori massimi indicati dalla tabella in Allegato E al D.M. 06/08/2020 (Decreto Requisiti Ecobonus);
* se invece l’intervento è autonomo, le schermature solari devono possedere un valore del fattore di trasmissione solare totale accoppiato al tipo di vetro della superficie vetrata protetta inferiore o uguale a 0,35 valutato con riferimento al vetro tipo C secondo la norma UNI EN 14501.

 

Dalla redazione