Articolo abrogato dall’art. 11, comma 1, della L.R. 19/09/2023, n. 20, così recitava:

“Art. 36. - (Inserimento dell’articolo 17-ter nella legge regionale 56/1977)

1. Dopo l’articolo 17-bis della l.r. 56/1977 è inserito il seguente:

“Art. 17-ter. (Accordi di pianificazione negoziata)

1. Costituiscono variante al PRG gli accordi di programma per la realizzazione di progetti anche di edilizia privata considerati di interesse dall’amministrazione territorialmente competente che incidono sull'assetto del territorio, nel caso in cui nel procedimento formativo di tali accordi è assicurata la partecipazione dei cittadini, sono dichiarati espressamente gli aspetti oggetto di variante ed è esperita la procedura di cui all’articolo 34, comma 5, del decreto legislativo 267/2000.

2. Sulla base di un progetto preliminare, si definisce accordo di programmazione negoziata ai sensi dell’articolo 2, comma 203, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), tra il comune, gli altri soggetti pubblici competenti in forza dei contenuti della proposta, nonché il soggetto proponente, nel quale sono definiti i contenuti del progetto e le condizioni ritenute necessarie per integrare i profili di pubblico interesse.

3. Il progetto di cui al comma 2 è istruito e approvato mediante ricorso alla procedura di cui all’articolo 14-ter della legge 241/1990. Il procedimento è integrato con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’amministrazione procedente. Dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, chiunque può formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse.”.”

Dalla redazione