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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lazio 24/05/2022, n. 8
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- L.R. 23/11/2022, n. 19
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Art. 1 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 “Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche”1. Al comma 3 dell'articolo 1 della L.R. n. 13/2007 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera b) le parole: “e di ciascuna delle sue parti” sono sostituite dalle seguenti: “in tutti i suoi segmenti”; b) alla lettera d) dopo le parole: “sostenibile di tutto il territorio regionale” sono aggiunte le seguenti: “, favorendo la crescita occupazionale� |
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Art. 2 - Modifiche all'articolo 3 della L.R. n. 13/2007 e successive modifiche1. Al comma 1 dell'articolo 3 della L.R. n. 13/2007 sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) l'attuazione degli interventi riservati alla Regione dal piano triennale per lo sviluppo del turismo, nonché la definizione e l'attuazione di specifici progetti, studi e programmi di interesse regionale a valenza turistica, lo sviluppo e la valorizzazione di destinazioni turistiche da realizzarsi anche mediante società in house providing partecipate dalla Regione, agenzie regionali e forme di partenariato pubblico-privato;”; b) la lettera e) è sostituita dalla seguente: “e) il coordinamento e l'indirizzo in relazione alle attività e alle iniziative per la promozione del prodotto turistico, con particolare riferimento alle azioni promosse dagli Ambiti turistici di destinazione, fatta salva l'autonomia degli enti locali;”; c) la lettera e-bis) è abrogata; d) la lettera f) è abrogata; |
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Art. 3 - Abrogazione dell'articolo 4 della L.R. n. 13/2007 e delle successive modifiche1. Sono abrogati: a) l'articolo 4 della L.R. n. 13/2007, relativo alle funzioni delle pro |
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Art. 4 - Modifiche all'articolo 5 della L.R. n. 13/2007 e successive modifiche1. All'articolo 5 della L.R. n. 13/2007 sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente: “b) le Segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) presentate dalle strutture ricettive, dalle agenzie di viaggi e turismo e la relativa vigilanza;”; b) la lettera b-bis) del comma 1 è sostituita dalla seguente: “b-bis) la verifica dell'avvenuta esposizione dei prezzi massimi presso la reception o la hall delle strutture ricettive e l'applicazione della relativa sanzione ai sensi dell'articolo 31, commi 7 e 8;”; c) dopo la lettera b-b |
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Art. 5 - Modifica all'articolo 7 della L.R. n. 13/20071. Il comma 1 dell'articolo 7 della L.R. n. 13/2007 è sostit |
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Art. 6 - Sostituzione dell'articolo 8 della L.R. n. 13/20071. L'articolo 8 della L.R. n. 13/2007 è sostituito dal seguente: “Art. 8 - (Organizzazione tur |
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Art. 7 - Inserimento dell'articolo 8-bis nella L.R. n. 13/20071. Dopo l'articolo 8 della L.R. n. 13/2007 è inserito il segu |
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Art. 8 - Abrogazione degli articoli 9 e 10 della L.R. n. 13/20071. Gli articoli 9 e 10 della L.R. n. 13/2007 sono abrogat |
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Art. 9 - Sostituzione dell'articolo 11 della L.R. n. 13/20071. L'articolo 11 della L.R. n. 13/2007 è sostituito dal seguente: “Art. 11 - (Ambiti turistici di destinazione) 1. La Regione, al fine di qualificare e valorizzare la propria offerta turistica complessiva, assicurando l'immagine unitaria del sistema turistico laziale e delle sue destinazioni, promuove, nell'ambito dell'organizzazione turistica regionale, nel rispetto della normativa europea e statale vigente e in coerenza con la programmazione turistica regionale, la cos |
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Art. 10 - Abrogazione dell'articolo 12 della L.R. n. 13/2007 e delle successive modifiche. Direzione regionale competente in materia di turismo1. Sono abrogati: a) l'articolo 12 della L.R. n. 13/2007, relativo all'Agenzia regionale del turismo; b) il comma 11 dell'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3, relativo a modifiche all' |
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Art. 11 - Sostituzione dell'articolo 14 della L.R. n. 13/20071. L'articolo 14 della L.R. n. 13/2007 è sostituito dal seguente: “Art. 14 - (Servizi di informazione e accoglienza turistica) 1. La Regione, anche in collaborazione con i comuni e Roma Capitale, organizza sul territorio di propria competenza servizi di informazione e accoglienza turistica, sulla base di un piano organico che tenga conto della qualità ed entità delle correnti di traffico turistico, della consistenza e qualità delle str |
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Art. 12 - Sostituzione dell'articolo 15 della L.R. n. 13/2007 e successive modifiche1. L'articolo 15 della L.R. n. 13/2007 è sostituito dal seguente: “Art. 15 - (Associazioni pro-loco) 1. Le associazioni pro-loco sono associazioni senza scopo di lucro formate da volontari dirette a favorire la conoscenza, la valorizzazione, la promozione e la tutela delle tradizioni locali, dei prodotti e delle bellezze del territorio. 2. Le associazioni pro-loco, d'intesa con gli enti locali interessati e con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, in particolare: a) promuovono iniziative atte a preservare e diffondere le tradizioni culturali e folkloristiche più significative delle località; |
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Art. 13 - Sostituzione dell'articolo 16 della L.R. n. 13/20071. L'articolo 16 della L.R. n. 13/2007 è sostituito dal seguente: “Art. 16 - (Finalità della programmazione turistica) 1. La Regione riconosce il turismo quale attività fondamentale per lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio e definisce le strategie di svi |
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Art. 14 - Sostituzione dell'articolo 17 della L.R. n. 13/2007 e successive modifiche1. L'articolo 17 della L.R. n. 13/2007 è sostituito dal seguente: “Art. 17 (Piano triennale per lo sviluppo del turismo) 1. La Regione, in conformità agli obiettivi di programmazione socio-economica e territoriale europea, statale e regionale, adotta un piano triennale per lo sviluppo del turismo nel territorio regionale, di seguito denominato piano regionale del turismo. All'interno del piano sono definiti, in particolare: |
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Art. 15 - Modifiche all'articolo 18 della L.R. n. 13/20071. Al comma 1 dell'articolo 18 della L.R. n. 13/2007 sono app |
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Art. 16 - Sostituzione dell'articolo 20 della L.R. n. 13/2007 e successive modifiche1. L'articolo 20 della L.R. n. 13/2007 è sostituito dal seguente: “Art. 20 - (Osservatorio regionale del turismo) 1. È istituito presso l'assessorato regionale competente in materia di turismo l'Osservatorio regionale del turismo, di seguito denominato Osservatorio, con le seguenti funzioni: |
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Art. 17 - Modifiche all'articolo 21 della L.R. n. 13/20071. Al comma 1 dell'articolo 21 della L.R. n. 13/2007 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 18 - Modifiche all'articolo 23 della L.R. n. 13/2007 e successive modifiche1. All'articolo 23 della L.R. n. 13/2007 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla rubrica la parola “Individuazione” è sostituita dalla seguente: “Tipologie”; b) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: “4-bis. Sono alberghi diffusi le strutture ricettive aperte al pubblico situate nei centri storici nei comuni con popolazione fino a un massimo di quarantamila abitanti, a gestione unitaria, anche compresi in un programma di itinerario, che forniscono alloggio pure in stabili separati purché distanti non oltre 300 metri dall'edificio principale in cui sono ubicati i servizi di ricevimento e portineria e gli altri servizi accessori generali compreso l' |
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Art. 19 - Inserimento dell'articolo 23-bis nella L.R. n. 13/20071. Dopo l'articolo 23 della L.R. n. 13/2007 è inserito il seguente: “Art. 23-bis - (Codice identificativo delle strutture ricettive e degli alloggi per uso turistico) |
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Art. 20 - Modifiche all'articolo 24 della L.R. n. 13/2007 e successive modifiche1. Al comma 2 dell'articolo 24 della L.R. n. 13/2007, sono apportate le segue |
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Art. 21 - Modifiche all'articolo 25 della L.R. n. 13/2007 e successive modifiche1. Al comma 2 dell'articolo 25 della L.R. n. 13/2007 sono app |
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Art. 23 - Modifiche all'articolo 26 della L.R. n. 13/20071. All'articolo 26 della L.R. n. 13/2007 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 24 - Modifiche all'articolo 27 della L.R. n. 13/2007 e successive modifiche1. All'articolo 27 della L.R. n. 13/2007, sono apportate le s |
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Art. 25 - Modifiche all'articolo 28 della L.R. n. 13/2007 e successive modifiche1. All'articolo 28 della L.R. n. 13/2007 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla rubrica dopo la parola: “statistici” sono a |
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Art. 26 - Modifiche all'articolo 30 della L.R. n. 13/20071. All'articolo 30 della L.R. n. 13/2007 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 27 - Modifiche all'articolo 31 della L.R. n. 13/2007 e successive modifiche1. All'articolo 31 della L.R. n. 13/2007 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole: “10.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “20.000,00 euro”; |
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Art. 28 - Sostituzione dell'articolo 32 della L.R. n. 13/2007 e successive modifiche1. L'articolo 32 della L.R. n. 13/2007 è sostituito dal seguente: “Art. 32 - (Definizione delle agenzie di viaggi e turismo. Elenchi delle agenzie di viaggi e turismo) 1. Le agenzie di viaggi e turismo sono imprese turistiche che esercitano, anche esclusivamente sul web, congiuntamente o disgiuntamente, attività di produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, sia di accoglienza che di assistenza, con o senza vendita diretta al pubblico, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, in conformità al |
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Art. 29 - Modifiche all'articolo 33 della L.R. n. 13/2007 e successive modifiche1. All'articolo 33 della L.R. n. 13/2007 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla rubrica, le parole: “e deposito cauzionale” sono soppresse; |
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Art. 30 - Sostituzione dell'articolo 34 della L.R. n. 13/20071. L'articolo 34 della L.R. n. 13/2007 è sostituito dal seguente: “Art. 34 - (Apertura ed esercizio dell'attività di agenzia di viaggi e turismo) 1. L'apertura e l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggi e turismo sono soggette alla presentazione di apposita SCIA, ai sensi dell'articolo 19 della L. n. 241/1990, al SUAP del comune competente per territorio. L'attività può essere avviata dalla data di invio della segnalazione medesima al comune. 2. Nella SCIA sono indicati: a) la denominazione dell'agenzia di viaggi e turismo; b) il nome del titolare, persona fisica o giuridica e, relativamente alle società, la denominazione, la ragione soc |
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Art. 31 - Sostituzione dell'articolo 35 della L.R. n. 13/20071. L'articolo 35 della L.R. n. 13/2007 è sostituito dal seguente: “Art. 35 - (Mutamenti nell'organizzazione delle agenzie di viaggi e |
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Art. 32 - Sostituzione dell'articolo 35-bis della L.R. n. 13/20071. L'articolo 35-bis della L.R. n. 13/2007 è sostituito dal seguente: “Art. 35-bis - (Direttore tecnico dell'agenzia di viaggi e turismo) 1. Ai fini della SCIA di cui all'articolo 34, il titolare dell'agenzia o il legale rappresentante ovvero il direttore tecn |
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Art. 33 - Sostituzione dell'articolo 36 della L.R. n. 13/20071. L'articolo 36 della L.R. n. 13/2007 è sostituito dal seguente: “Art. 36 - (Divieto di prosecuzione dell'attività e sanzioni) 1. L'attività di agenzia di viaggi e turismo si intende vietata e il |
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Art. 34 - Abrogazione dell'articolo 37 della L.R. n. 13/20071. L'articolo 37 della L.R. n. 13/2007 è abrogato. |
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Art. 35 - Sostituzione dell'articolo 39 della L.R. n. 13/20071. L'articolo 39 della L.R. n. 13/2007 è sostituito dal seguente: “Art. 39 - (Associazioni e altri enti senza scopo di lucro. Elenco regionale delle associazioni e degli altri enti senza scopo di lucro) 1. Le associazioni e gli altri enti senza scopo di lucro il cui statuto o atto costitutivo prevede come finalità l'organizzazione di viaggi per i propri associati e che operano in modo continuativo nel settore del turismo giovanile e per finalità ricreative |
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Art. 36 - Abrogazione dell'articolo 40 della L.R. n. 13/20071. L'articolo 40 della L.R. n. 13/2007 è abrogato. |
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Art. 37 - Modifiche all'articolo 41 della L.R. n. 13/20071. All'articolo 41 della L.R. n. 13/2007 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 38 - Modifiche all'articolo 42 della L.R. n. 13/2007 e successive modifiche1. All'articolo 42 della L.R. n. 13/2007 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Fatta salva l'applicazione delle norme penali, chiunque intraprenda o svolga in forma continuativa od occasionale, anche senza scopo di lucro, le attività delle agenzie di viaggi e turismo in mancanza di SCIA ai sensi degli articoli 34 e 35 è soggetto al pagamento di |
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Art. 39 - Sostituzione dell'articolo 43 della L.R. n. 13/20071. L'articolo 43 della L.R. n. 13/2007 è sostituito dal seguente: “Art. 43 (Sviluppo e consolidamento del brand e dell'immagine del sistema turistico regionale) |
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Art. 40 - Sostituzione dell'articolo 44 della L.R. n. 13/20071. L'articolo 44 della L.R. n. 13/2007 è sostituito dal seguente: “Art. |
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Art. 41 - Modifiche all'articolo 45 della L.R. n. 13/20071. All'articolo 45 della L.R. n. 13/2007 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è sostituito dal seguen |
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Art. 42 - Modifica all'articolo 52 della L.R. n. 13/2007 e successive modifiche1. Al comma 4 dell'articolo 52 della L.R. n. 13/2007 le parole: � |
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Art. 43 - Inserimento dell'articolo 57-bis nella L.R. n. 13/20071. Dopo l'articolo 57 della L.R. n. 13/2007 è inserito il seguente: “Art. 57-bis - ( |
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Art. 44 - Modifiche alla L.R. 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e alla L.R. 29 dicembre 2014, n. 15 “Sistema Cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale” e successive modifiche1. All'articolo 75 della L.R. n. 14/1999 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1: 1) all'alinea, dopo le parole: “commi 1 e 4” sono inserite le seguenti: “nonché all'articolo 77, comma 3-bis”; 2) la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) l'adozione del Piano triennale per lo sviluppo del turismo;”; 3) la lettera a-bis) è sostituita dalla seguente: “a-bis) l'attuazione degli interventi riservati alla Regione dal Piano triennale per lo sviluppo del turismo, nonché la definizione e l'attuazione di specifici progetti e programmi di interesse regionale, a valenza turistica, lo sviluppo e la valorizzazione di destinazioni turistiche da realizzarsi anche mediante società in house providing partecipate dalla Regione, agenzie regionali e forme di partenariato pubblico-privato;”; 4) la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) il coordinamento e l'indirizzo in relazione alle attività e alle iniziative per la promozione del prodotto turistico, con particolare riferimento alle azioni promosse dagli Ambiti turistici di destinazione (ATD), fatta salva l'autonomia degli enti locali;”; 5) la lettera e) è sostituita dalla seguente: “e) la promozione e la valorizzazione, sul mercato locale, nazionale ed estero, dell'immagine unitaria del sistema turistico laziale e delle sue destinazioni anche mediante l'utilizzo di piattaforme digitali;”; 6) la lettera e-bis) è abrogata; 7) la lettera e-quater) è abrogata; 8) la lettera g) |
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Art. 45 - Disposizioni transitorie e finali1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede ad adeguare il titolo III del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche, con riferimento all'individuazione delle competenze e delle articolazioni della direzione regionale competente in materia di turismo istituita ai sensi de |
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Art. 46 - Disposizioni finanziarie1. All'attuazione della presente legge si provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, a valere sulle risorse iscritte nel bilancio regionale per il triennio 2022-2024, all'interno del programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali” e del programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo” della missione 07 “Turismo”, titoli 1 “Spese correnti” e 2 “Spese in conto capitale”, già destinate a |
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Art. 47 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. |
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Allegato AParte di provvedimento in formato grafico |
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