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15/07/2022

Fonti rinnovabili, disposizioni nel Decreto Aiuti sulle aree idonee e semplificazioni

Il Decreto Aiuti individua nuove aree idonee per l’installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile e prevede semplificazioni per i procedimenti di autorizzazione.

Con gli artt. 6 e 7 del D.L. 17/05/2022, n. 50 (c.d. Decreto Aiuti) sono state introdotte, tra le altre, misure volte alla diffusione sul territorio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e alla semplificazione dei procedimenti autorizzativi.

AREE IDONEE E PROCEDURE AUTORIZZATIVE - In particolare, l’art. 6 del D.L. 50/2022, in modifica dell’art. 20 del D. Leg.vo 08/11/2021, n. 199, aggiunge alle aree idonee all’installazione già individuate da quest’ultimo, le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D. Leg.vo 42/2004, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni tutelati ai sensi della parte II (beni culturali) oppure dell’art. 136 del medesimo D. Leg.vo 42/2004.
A tal fine la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici.

La Legge di conversione del D.L. (L. 91/2022) ha ampliato inoltre i criteri per l’individuazione delle aree idonee all’installazione:
- elevando da 3 a 8 i MWh la capacità di accumulo per ogni MW di potenza degli impianti già esistenti oggetto di modifica;
- inserendo, in aggiunta alle cave e miniere cessate, non recuperate e abbandonate o in condizioni di degrado ambientale di cui alla lett. c) del comma 8, D. Leg.vo 199/2021, le porzioni di cave o miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento.
La Legge di conversione ha previsto anche che degli impianti di produzione di biometano siano assoggettati agli stessi vincoli degli impianti fotovoltaici con moduli a terra di cui alla lett. c-ter) del comma 8 dell’art. 20, D. Leg.vo 199/2021.

Viene riconosciuto, per l’individuazione da parte delle Regioni delle aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, il ruolo di impulso del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, anche ai fini dell’esercizio del potere sostitutivo statale.

È previsto inoltre che la procedura specifica prevista dall’art. 22, D. Leg.vo 199/2021 per la costruzione e l’esercizio degli impianti nelle aree idonee si applica anche, ove ricadenti su tali aree, alle infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, qualora strettamente funzionale all’incremento dell’energia producibile da fonti rinnovabili.

Il D.L. demanda ad un atto della competente Direzione generale del Ministero della cultura (da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 50/2022, ossia il 18/05/2022) l’individuazione di criteri uniformi di valutazione dei progetti di impianti di energia da fonti rinnovabili, idonei a facilitare la conclusione dei procedimenti.
A tal fine deve essere assicurato che la motivazione delle eventuali valutazioni negative dia adeguata evidenza della sussistenza di stringenti, comprovate e puntuali esigenze di tutela degli interessi culturali o paesaggistici, nel rispetto della specificità delle caratteristiche dei diversi territori.

Nuovi impianti per strutture turistiche o termali. Al fine di semplificare le procedure relative a interventi per mitigare l’emergenza energetica, la Legge di conversione del D.L. 50/2022 (L. 91/2022) ha previsto che per 24 mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della stessa, i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di potenza non superiore a 1.000 chilowatt picco (kWp) ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali possono essere realizzati mediante la dichiarazione di inizio dei lavori asseverata con le modalità previste dal comma 1 dell’art. 6-bis del D. Leg.vo 03/032011, n. 28, a condizione che:
- siano finalizzati a utilizzare prioritariamente l’energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture;
- le aree siano situate fuori dei centri storici e non siano soggette a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D. Leg.vo 22/01/2004, n. 42.

VIA IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA - Al fine di velocizzare i procedimenti autorizzativi vengono introdotte misure in materia di VIA per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui all’art. 12 del D. Leg.vo 29/12/2003, n. 387. L’art. 7 del D.L. 50/2022 prevede infatti che qualora il progetto di tali impianti sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nei casi di valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e confluiscono nel procedimento autorizzatorio unico, che deve essere perentoriamente concluso dall’amministrazione competente entro i successivi 60 giorni. Se la decisione del Consiglio dei Ministri si esprime per il rilascio del provvedimento di VIA, decorso inutilmente il prescritto termine perentorio di 60 giorni, l’autorizzazione si intende rilasciata.

In tema di impianti da fonti rinnovabili si ricorda che il D.L. 17/2022, conv. dalla L. 17/04/2022, n. 34 ha previsto norme di semplificazione anche per l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici su edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici (vedi Fotovoltaico e solare termico su edifici e altre strutture, semplificazioni nel D.L. 17/2022).

Dalla redazione