Fotovoltaico e solare termico su edifici e altre strutture, semplificazioni nel D.L. 17/2022 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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22/04/2022

Fotovoltaico e solare termico su edifici e altre strutture, semplificazioni nel D.L. 17/2022

Il D.L. 17/2022 (convertito con legge approvata definitivamente il 21/04/2022) prevede nuove disposizioni per il fotovoltaico e il solare termico sugli edifici. Il decreto ha rimosso il vincolo che prevedeva l’intervento libero solo con stessa inclinazione e stesso orientamento della falda e la necessità di non modificare la sagoma dell’edificio e ha esteso il procedimento con modello semplificato agli impianti fino a 200 kW. Riflessi anche sulla fruizione di bonus fiscali edilizi.

Il D.L. 01/03/2022, n. 17, artt. 9 e 10, come modificato dalla legge di conversione - approvata in via definitiva e non ancora pubblicata nella G.U. - prevede importanti norme di semplificazione per l’installazione di impianti solari fotovoltaici e termici su edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici.

SEMPLIFICAZIONE PER FOTOVOLTAICO E SOLARE TERMICO - Più in dettaglio, l’art. 9 del D.L. 17/2022 (sostituendo il comma 5, art. 7-bis del D. Leg.vo 28/2011) ha disposto che:
l’installazione con qualunque modalità, anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali, come individuate ai sensi del D.M. 1444/1968, di impianti solari fotovoltaici e termici su edifici, oppure su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici - ivi compresi strutture, manufatti ed edifici già esistenti all’interno dei comprensori sciistici - non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, inclusi quelli previsti dal D. Leg.vo 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
* lo stesso regime libero si applica anche alla realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei medesimi;
* ai fini dell’applicazione della normativa urbanistico-edilizia, tali interventi sono considerati di “manutenzione ordinaria.

COSA CAMBIA RISPETTO ALLE NORME PRECEDENTI - Rispetto alla norma previgente viene operata una importante semplificazione, poiché ai fini dell’applicazione del regime libero non sono più richiamate le modalità indicate al comma 3, art. 11 del D. Leg.vo 115/2008: impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici; stessa inclinazione e stesso orientamento della falda; necessità di non modificare la sagoma degli edifici; necessità che la superficie dell’impianto non fosse superiore a quella del tetto. Viene anzi inserito l’inciso “con qualsiasi modalità”.
Quanto sopra vale anche in caso di vincoli, tranne che per quanto si dirà in seguito.
Resta invece la specifica che per gli edifici vale la definizione contenuta nel Regolamento edilizio tipo, adottato dalla Conferenza unificata Stato-Regioni-comuni (Int. Conf. Unificata 20/10/2016, N. 125/CU). In particolare, viene richiamata la voce 32 dell’allegato A, che definisce come “Edificio” una “costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo”.
Già nella versione precedente della norma, invece, le predette modalità di installazione non erano previste per strutture e manufatti diversi dagli edifici.

ESCLUSIONI - Fanno eccezione (e quindi sono necessari gli opportuni atti di assenso), come già disposto nel testo precedente, gli impianti installati in immobili ed aree di notevole interesse pubblico di cui all’art. 136 del D. Leg.vo 42/2004, comma 1, lettere b) e c), quindi: ville, giardini e parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza; complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i borghi e i nuclei storici dichiarati d’interesse culturale.
Al riguardo, la norma in esame specifica che si tratta delle aree e degli immobili individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli artt. 138-141 del D. Leg.vo 42/2004, che disciplinano la procedura con la quale le aree e gli immobili sono dichiarati, con provvedimento regionale o del Ministero, di “notevole interesse pubblico”.
La norma specifica altresì che rimane fermo quanto previsto:
* dall’art. 21 del D. Leg.vo 42/2004, relativamente agli interventi su beni di interesse culturale assoggettati ad autorizzazione del Ministero della cultura (l’articolo subordina ad autorizzazione del Ministero una serie di interventi su tali beni, disponendo che, fuori dai casi specificamente indicati, l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del Soprintendente);
* dall’art. 157 del D. Leg.vo 42/2004, che riconosce efficacia alle dichiarazioni di notevole interesse pubblico adottate ai sensi di specifiche disposizioni legislative previgenti al Codice stesso.
In sede di conversione è stato stabilito che in presenza dei suddetti vincoli la realizzazione dei medesimi interventi è consentita previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione competente.

PARTICOLARITÀ PER IMMOBILI DI PREGIO E NUCLEI STORICI - Sempre secondo quanto introdotto dalla legge di conversione, le disposizioni che consentono la realizzazione degli impianti indicati in edilizia libera si applicano anche in presenza di vincoli ai sensi dell'art. 136, D. Leg.vo 42/2004, comma 1, lett. c) (immobili di pregio e nuclei storici) ai soli fini dell’installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale.

RIFLESSI PER LA FRUIZIONE DEI BONUS FISCALI EDILIZI - Il fatto che l’intervento di installazione di impianti fotovoltaici sugli edifici sia stato sostanzialmente “declassato” a manutenzione ordinaria non ha particolari riflessi per il Bonus ristrutturazione 50% sulle singole unità immobiliari (che può essere attivato solo se l’intervento è almeno di manutenzione straordinaria - vedi Le agevolazioni fiscali per gli interventi edilizi); ciò in quanto l‘installazione di impianti fotovoltaici è agevolabile come intervento a sé stante ai sensi della lettera h), art. 16-bis del D.P.R. 917/1986, che contempla opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia, anche in assenza di opere edilizie propriamente dette.
Tuttavia, resterebbe preclusa al contribuente la connessa fruizione del “Bonus mobili”, per il quale occorre che l’intervento si qualifichi almeno come manutenzione straordinaria (cfr. recentemente la risposta a interrogazione parlamentare n. 5-07072 del 08/03/2022: https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2022&mese=03&giorno=08&view=filtered_scheda&commissione=06#).
Nessun cambiamento anche quando tali interventi siano “trainati” nel regime del Superbonus 110% (vedi Superbonus 110% risparmio energetico e consolidamento antisismico).

ESTENSIONE UTILIZZO DEL MODELLO UNICO PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - L’art. 10 del D.L. 17/2022 in commento ha esteso il campo di applicazione del modello unico semplificato per la comunicazione dell’installazione di piccoli impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici (modello approvato con il D. Min. Sviluppo Econ. 19/05/2015) anche agli impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW, realizzati in edilizia libera ai sensi del comma 5, art. 7-bis del D. Leg.vo 28/2011, come modificato dall’art. 9 del D.L. 17/2022 medesimo, sopra commentato.
Le condizioni e le modalità per l’estensione del modello unico sono demandate ad un decreto ministeriale da emanare.
A proposito del suddetto modello unico si ricordano gli ulteriori recenti interventi legislativi con i quali è stato previsto quanto segue:
A) art. 25 del D. Leg.vo 08/11/2021, n. 199 in base al quale dal 14/04/2022:
* con il modello unico semplificato di cui al D. Min. Sviluppo Econ. 19/05/2015, è anche possibile richiedere il ritiro dell’energia elettrica da parte del GSE, ivi incluso il ritiro dedicato;
* il campo di applicazione del modello unico semplificato in questione è esteso agli impianti fotovoltaici di potenza fino a 50 kW (prima di tale intervento il modello unico semplificato poteva essere utilizzato per l’installazione di impianti di potenza nominale non superiore a 20 kW, mentre come visto ora se ne prevede l’applicazione agli impianti fino a 200 kW);
B) comma 2-quaterart. 31 del D.L. 77/2021 il quale ha inserito l’art. 4-bis del D. Min. Sviluppo Econ. 19/05/2015 prevedendo che il modello si applica anche alla realizzazione, alla connessione e all’esercizio di piccoli impianti fotovoltaici al servizio di ripetitori, antenne e impianti radio-trasmittenti (impianti di cui all’art. 87, D. Leg.vo 259/2003), posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici di cui alla voce 32 dell’Allegato A del Regolamento edilizio tipo adottato con Int. Conf. Unificata 20/10/2016, N. 125/CU, o collocati a terra in adiacenza.

Dalla redazione