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24/01/2022

Nuove misure antifrode per cessione del credito e sconto in fattura

Nella bozza del Decreto Sostegni Ter sono previste limitazioni alla facoltà di cessione dei crediti derivanti dai bonus fiscali edilizi.

BOZZA DEL DECRETO SOSTEGNI-TER -Nel Consiglio dei Ministri 57/2022, tenuto il 21 gennaio u.s., è stata approvata la bozza del Decreto Legge recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico” (c.d. Decreto Sostegni-ter). Il provvedimento normativo verrà pubblicato nei prossimi giorni in Gazzetta Ufficiale.

In particolare, l’art. 26 della bozza del Decreto Sostegni-ter prevede che:
- sia aggiunta l’indicazione “senza facoltà di successiva cessione” alle norme disciplinanti la cessione del credito e lo sconto in fattura ai sensi dell’art. 121 del D.L. 34/2020, comma 1, lettera a) e lettera b);
- i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 siano stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui all’art. 121 del D.L. 34/2020, comma 1, (lettere a) e b)) possano costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.
- è prevista inoltre la nullità dei contratti conclusi in violazione delle disposizioni di cui all’art. 121 del D.L. 34/2020, comma 1, lettera a) e lettera b) (così come modificate dal Decreto Sostegni-ter) e dei contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui al comma 2 del Decreto Sostegni-ter.

CONSEGUENZE PRATICHE - Si riportano quindi degli esempi pratici alla luce di quanto previsto nella bozza del Decreto Sostegni-ter.

Art. 121 del D.L. 34/2020, comma 1, lettera a) (c.d. sconto in fattura). In tale situazione, come noto, si prevede la possibilità di fruire un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, “senza facoltà di successiva cessione”. Dunque, con le novità apportate dalla bozza di Decreto in commento,il fornitore ha la possibilità di cedere il credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza che il cessionario possa a sua volta farne successiva cessione.

Art. 121 del D.L. 34/2020, comma 1, lettera b) (cessione del credito). Nella fattispecie della cessione del credito, invece, è lo stesso soggetto che sostiene le spese per gli interventi elencati all’art. 121 del D.L. 34/2020, comma 2, a divenire titolare di un credito d’imposta, che può essere poi cedutoad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. La catena si ferma anche in tale situazione alla “prima cessione”, dato che il cessionari - ai sensi della bozza del Decreto Sostegni-ter - non ha facoltà di successiva cessione.

Segue tabella con indicazione del testo vigente e del testo modificato dalla bozza di Decreto.

TESTO VIGENTE

TESTO MODIFICATO (BOZZA)

1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari

1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione;

b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione

 

PERIODO TRANSITORIO FINO AL 07/02/2022 - L’art. 26 della bozza del Decreto Sostegni-ter, al comma 2, prevede che “I crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni […], possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti”.
In altri termini - qualora venga confermato quanto previsto nella bozza del Decreto - si aprirebbe la strada ad un periodo transitorio, in cui fino al 07/02/2022 il privato cittadino può cedere (solo una volta) il credito d’imposta maturato ed il cessionario (istituto di credito o altro intermediario finanziario) può a sua volta cederlo un’altra volta soltanto. Superata la data del 07/02/2022, come sopra spiegato, il cessionario non avrà più la possibilità di cedere a sua volta il credito d’imposta.

Dalla redazione